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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 46-15254

Articolo 1, comma 40, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005). Estensione delle regole del patto di stabilita’ interno agli Enti strumentali della Regione che gestiscono aree protette

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

A) Estensione del patto di stabilità interno agli Enti strumentali che gestiscono le Aree protette regionali:

* ai sensi dell’articolo 1, comma 40 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), le regole del patto di stabilità interno sono estese agli Enti strumentali che gestiscono aree protette regionali (Allegato 1);

* gli Enti elencati indicati in allegato applicano pertanto le disposizioni di cui all’articolo 1, dal comma 21 al comma 36 della Legge finanziaria;

* ciascuna Amministrazione deve inoltre attestare nei provvedimenti di approvazione del bilancio previsionale, dell’assestamento al bilancio, delle variazioni e del conto consuntivo, il rispetto dei limiti di cui all’art. 1, comma 5 della Legge finanziaria;

* gli Enti indicati in allegato sono conseguentemente esclusi, in virtù dell’articolo 1, comma 18 della Legge Finanziaria, dal limite di spesa ivi previsto;

B) Autovetture:

* fino a diverse disposizioni emanate dalla Regione, sono assoggettati alla riduzione di spesa per l’acquisto di autovetture di cui all’art. 1, comma 12 tutti gli automezzi degli Enti immatricolati nella categoria “autovettura” (art. 54, comma 1, lett. a) del Codice della strada).

* la riduzione della spesa per gli acquisti delle autovetture viene effettuata a livello di Sistema, e non di singolo ente. La Direzione regionale competente monitora la spesa globale per acquisti (impegni) effettuata dagli Enti di gestione nell’anno 2004 (allegato 2) ed assoggetta il trasferimento globale destinato all’acquisto di autovetture per gli Enti nell’anno 2005 al limite del 90% previsto dalla Legge finanziaria, ripartendolo tra gli enti medesimi secondo criteri di priorità dei fabbisogni;

* i limiti per le spese di noleggi, manutenzioni ed esercizio delle autovetture sono a carico di ogni singolo Ente;

* gli Enti non sono assoggettati all’adempimento, previsto al già citato comma 12, di invio entro il 31 marzo 2005 al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento Ragioneria generale dello Stato della relazione sulla consistenza degli automezzi, ai sensi delle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 11/2005 richiamata in premessa.

C) Assunzione di personale:

* si applicano agli Enti di gestione delle aree protette regionali tutte le disposizioni limitative previste dalla Legge finanziaria per le Regioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)