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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 46-15254
Articolo 1, comma 40, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005). Estensione delle regole del patto di stabilita interno agli Enti strumentali della Regione che gestiscono aree protette
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
A) Estensione del patto di stabilità interno agli Enti strumentali che gestiscono le Aree protette regionali:
* ai sensi dellarticolo 1, comma 40 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), le regole del patto di stabilità interno sono estese agli Enti strumentali che gestiscono aree protette regionali (Allegato 1);
* gli Enti elencati indicati in allegato applicano pertanto le disposizioni di cui allarticolo 1, dal comma 21 al comma 36 della Legge finanziaria;
* ciascuna Amministrazione deve inoltre attestare nei provvedimenti di approvazione del bilancio previsionale, dellassestamento al bilancio, delle variazioni e del conto consuntivo, il rispetto dei limiti di cui allart. 1, comma 5 della Legge finanziaria;
* gli Enti indicati in allegato sono conseguentemente esclusi, in virtù dellarticolo 1, comma 18 della Legge Finanziaria, dal limite di spesa ivi previsto;
B) Autovetture:
* fino a diverse disposizioni emanate dalla Regione, sono assoggettati alla riduzione di spesa per lacquisto di autovetture di cui allart. 1, comma 12 tutti gli automezzi degli Enti immatricolati nella categoria autovettura (art. 54, comma 1, lett. a) del Codice della strada).
* la riduzione della spesa per gli acquisti delle autovetture viene effettuata a livello di Sistema, e non di singolo ente. La Direzione regionale competente monitora la spesa globale per acquisti (impegni) effettuata dagli Enti di gestione nellanno 2004 (allegato 2) ed assoggetta il trasferimento globale destinato allacquisto di autovetture per gli Enti nellanno 2005 al limite del 90% previsto dalla Legge finanziaria, ripartendolo tra gli enti medesimi secondo criteri di priorità dei fabbisogni;
* i limiti per le spese di noleggi, manutenzioni ed esercizio delle autovetture sono a carico di ogni singolo Ente;
* gli Enti non sono assoggettati alladempimento, previsto al già citato comma 12, di invio entro il 31 marzo 2005 al Ministero dellEconomia e delle Finanze-Dipartimento Ragioneria generale dello Stato della relazione sulla consistenza degli automezzi, ai sensi delle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 11/2005 richiamata in premessa.
C) Assunzione di personale:
* si applicano agli Enti di gestione delle aree protette regionali tutte le disposizioni limitative previste dalla Legge finanziaria per le Regioni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)