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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4491 in data 20 ottobre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 giugno 2004 dal Sig. Salvatore Pisani, in qualità di Presidente pro tempore del “Consorzio Acqua Potabile Frazione Lora”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acque Potabili Frazione Lora”, con sede in Trivero (omissis), la concessione in sanatoria per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 5,00 e medi 2,00 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 63.072 mc., in precedenza utilizzata per scopi potabili ed a decorrere dalla data del presente decreto di concessione ad uso civile (alimentazione lavatoio frazionale privato ed assimilabili), con obbligo di restituzione nel bacino del torrente Ponzone, sempre in Comune di Trivero;

Di accordare la concessione di che trattasi in via di sanatoria a decorrere dal 1° gennaio 1903, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell’acqua, e, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni trenta (30), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 105,76 pari al minimo ammesso per l’uso civile e previsto per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1346 di Rep. in data 30 giugno 2004

Art. 12 - Riserve e Garanzie da osservarsi -

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Viasca, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 27 aprile 2005.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato