Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Murisengo (Alessandria)

Modificazioni allo statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2004

L’art. 5 viene riformulato come segue

Art. 5
Albo Pretorio

1) Il Sindaco individua nel palazzo civico o nelle immediate adiacenze apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti che debbano essere portati a conoscenza del pubblico in quanto previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura e, per quanto possibile, e fornire le garanzie contro la sottrazione dei documenti pubblicati.

3) Sussiste obbligo di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dalla legge, per le deliberazioni e le ordinanze generali.

L’art. 12 viene riformulato come segue

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, a rotazione semestrale in caso di pluralità di gruppi. In caso di inerzia dell’opposizione, alla candidatura provvede il consiglio comunale, fino ad esaurimento dei candidati di opposizione. In tal caso la Presidenza verrà affidata ad un consigliere di maggioranza.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposita normativa regolamentare.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

All’art. 19 comma 1 viene aggiunta la lettera e)

(omissis)

e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina prevista nel Regolamento del Consiglio Comunale;

L’art. 28 viene riformulato come segue:

Art. 28
Organizzazione dei servizi pubblici locali

1. Il Consiglio Comunale, può deliberare l’istituzione, l’esercizio e l’organizzazione dei pubblici servizi ai quali il Comune riconosce rilevanza economica nell’ambito, nelle forme, modalità e limitatamente a quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs 267/2000,

2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti nelle forme, modalità e limitatamente a quanto previsto dall’art. 113 bis del D.Lgs 267/2000.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Il comma 2 dell’art. 31 viene riformulato come segue:

Art. 31
Istituzioni

(omissis)

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il Direttore. L’organo di revisione è lo stesso del Comune.

I commi 2 e 3 dell’art. 32 vengono modificati come segue:

(omissis)

2. Nel caso di servizi pubblici con valenza economica la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. Nel caso di servizi pubblici con valenza non economica la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, potrà essere non maggioritaria.

All’art. 32 si aggiunge il comma 8

(omissis)

8. Non sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di amministratore con quella di membro del consiglio di amministrazione di società a partecipazione pubblica locale nel cui statuto si preveda la nomina da parte del Comune o della Unione dei Comuni alla quale il Comune appartiene di uno o più componenti dell’Organo amministrativo.

Il comma 5 dell’art. 47 viene riformulato come segue

(omissis)

5. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve direttamente le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

All’art. 47 vengono aggiunti i commi 7, 8, 9

(omissis)

7. Al Segretario spetta la verifica formale dell’avvenuta approvazione del bilancio preventivo nei termini di legge e l’avvenuta approvazione del provvedimento di riequilibrio laddove necessari. All’uopo nomina, nei casi previsti dall’art. 55 comma 4 del presente Statuto, il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario.

8. Su segnalazione del Revisore del Conto, ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto finanziario, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

9. Vigila sull’istruttoria delle deliberazioni e ne attesta l’avvenuta esecutività;

All’art. 55 viene aggiunto il comma 3

(omissis)

3. Trascorso il termine, entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale nomina un commissario affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario Comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all’Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione di ripristino del pareggio di cui all’art. 57 comma 5 del presente statuto.

Il Sindaco
Franco Giorgi