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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Maglione (Torino)

Statuto comunale (Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 17.12.2004)

NORME FONDAMENTALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
LO STATUTO

1. Il Comune di Maglione (Torino) è dotato di un proprio Statuto.

2. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, e, in particolare, specifica le attribuzione degli Organi e le forme di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio.

3. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’Ente, le forme di collaborazione fra il Comune e la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini all’informazione ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.

4. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e l’espletamento dell’eventuale controllo, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 2
IL COMUNE

1. II Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. II Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. II Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. II Comune esercita le funzioni mediante gli organi istituzionali, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3
IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

1. II territorio del Comune di Maglione è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 19.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 4
I BENI COMUNALI

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 5
I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA’, DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA’, DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

1. II Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

PARTE I

CAPO II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 6
LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. II Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

a. pianificazione territoriale dell’area comunale;

b. viabilità, traffico e trasporti;

c. tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;

d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g. servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. II Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. II Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 8
I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3. II Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolge in modo organizzato tramite personale spedalizzato.

Art. 9
LA PROGRAMMAZIONE

1. II Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri territoriali come metodo ordinatore della propria attività attua il programma di sviluppo economico e i piani d’intervento settoriale nel proprio territorio.

2. II Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. II Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 10
LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. II Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini nell’amministrazione locale.

Art. 11
LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. La Commissione del Consiglio previo parere della Giunta valuterà dei requisiti previsti dall’apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l’amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

Art. 12
LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. II Comune ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale può costituire un’istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. In caso di costituzione di apposita “istituzione per i servizi sociali” la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

3. Lo statuto ed il regolamento dell’istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 13
GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. II Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 14
LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. II Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

2. L’informazione è d’obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d’uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. II Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell’amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 15
L’INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l’elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. II Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in Segreteria da un’apposita Commissione del Consiglio comunale.

Art. 16
LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate, oltre la forma scritta.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il “petitum” che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate, con la chiara identificazione del proponente, a pena di inammissibilità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 17
IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. E’ previsto un referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l’affida alla Commissione del Consiglio, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.

5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, del soggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. II Consiglio comunale delibera l’indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

7. II referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione d’indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati.

9. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

Art. 18
IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune può prevedere con proprio regolamento l’istituzione dell’ufficio del “difensore civico” al fine della garanzia, dell’imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.

2. Compito del “difensore civico” è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali “segnalazioni” può effettuarle anche di propria iniziativa.

4. II “difensore civico”, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L’eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 19
L’ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. II difensore civico è eletto con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 35 anni di età e non superato i 60 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di istituzione.

2. Egli resta in carica tre anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un’altra volta.

3. II difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale prima di assumere l’incarico secondo la formula dell’art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. II Consiglio Comunale fisserà con propria deliberazione il compenso da corrispondere al difensore civico.

5. A disposizione delle attività del “difensore civico” il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi idonei e mette a disposizione del personale idoneo nei limiti della disponibilità dell’organico e dei carichi di lavoro.

6. Al “difensore civico” spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne copia a richiesta anche verbale.

7. Il “difensore civico” partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l’organo collegiale.

8. II “difensore civico”, entro 30 giorni dopo l’elezione, presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l’attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l’efficienza, l’efficacia e la produttività dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

9. Qualora il “difensore civico” presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d’atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il “difensore civico” dimesso resta in carica per il principio della “prorogatio”, conservando tutti i poteri.

Art. 20
LA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il Comune può indire una conferenza dei servizi locali d’intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. II “difensore civico” ha l’obbligo, nell’occasione, di svolgere una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell’utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo del bilancio comunale prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

CAPO IV
FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE 1

Art. 21
IL DIRITTO D’lNFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti ed al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. L’amministrazione potrà costituire, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

3. II Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4. II Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L’eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l’accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

6. II diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

7. L’apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 22
IL DIRITTO D’lNFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d’informazione sulla attività amministrativa e politico-Istituzionale.

PARTE II

CAPO V
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 23
GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. II Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4. II Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’ente. E’ capo dell’amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria locale.

Art. 24
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. II Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento, la Presidenza spetta al Vicesindaco, se anche consigliere comunale, e, in caso di assenza di questi oppure di Vicesindaco nominato tra gli assessori esterni, la sostituzione avviene secondo l’ordine di anzianità degli assessori consiglieri comunali. Qualora nessun assessore fosse consigliere comunale, la presidenza del Consiglio verrà assunta dal consigliere anziano. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 25
LO SCIOGLIMENTO E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. II Consiglio Comunale è sciolto per i motivi e con le procedure previste dalla legge.

Art. 26
LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. II Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico e negli altri casi previsti dalla legge.

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita.

3. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni dettate dalla legge in merito alle cause ostative alla candidatura, alla sospensione ed alla decadenza di diritto.

Art. 27
LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. II tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 28
I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri, il Sindaco e tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinario che straordinarie, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla terza consecutiva nella quale è risultato assente ingiustificato.

6. La comunicazione dell’assenza e la relativa giustificazione dovranno essere rese per iscritto od anche verbalmente al Sindaco, o, se previsto dallo Statuto, al Presidente del Consiglio, prima della seduta del Consiglio Comunale e sarà portata a conoscenza del Consiglio stesso.

Art. 29
LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. II Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge e per gli specifici adempimenti previsti nel presente statuto.

2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio devono essere effettuate entro 45 giorni dal rinnovo del Consiglio stesso o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, o, comunque, entro il trentuno dicembre, a pena di decadenza.

4. Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, le deliberazioni della Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari. In caso di mancata designazione da parte dei gruppi consiliari del rispettivo capogruppo, esso andrà individuato nel consigliere che abbia ottenuto più voti nell’ambito della lista.

Art. 30
LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

1. II Consiglio si può avvalere di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. II regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 31
LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega. Terminata l’illustrazione, possono partecipare alla discussione per rispondere a quesiti o per chiarire le proprie scelte amministrative.

Art. 32
L’ELEZIONE DEL SINDACO E LA NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco, ai sensi del precedente art. 31, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

3. Il Sindaco, entro venti giorni dall’elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 33
LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ competenza della Giunta l’adozione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 34
LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco esercita, altresì, le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 35
LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. II Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. II Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico od acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l’accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 36
LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

1. II voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. II Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario.

CAPO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 37
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. II Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore scelto tra:

a. gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili;

b. gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;

c. gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

3. Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. II revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Al revisore viene corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni legislative in materia.

CAPO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZIONE I

Art. 38
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. II Comune disciplina con appositi regolamenti:

a. il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;

b. l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell’ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il regolamento sul regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore ad una unità. I contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e decentrato per il personale dell’Ente, può essere integrato, con deliberazione motivata della Giunta, da un’indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. I regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell’accesso al rapporto d’impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamenti sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

5. Le norme del presente articolo s’applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 39
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. II Comune ha un Segretario titolare, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. esprime il parere di cui al successivo articolo 41, in relazione alle sue competenze, in caso di assenza dei responsabili dei servizi;

c. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e. esercita le funzioni di direttore generale in caso di nomina.

Art. 40
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura professionale del vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Art. 41
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, stabilendo nel provvedimento di nomina anche il compenso aggiuntivo alla normale retribuzione da attribuire allo stesso.

2. Qualora il Sindaco non si avvalga di tale facoltà, è consentito di procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso, il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata od unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 42
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui il Comune non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere e espresso dal segretario dell’ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. II segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° comma, unitamente al funzionario preposto.

SEZIONE II

Art. 43
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. II Comune nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l’attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. II Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitale.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 44
L’lSTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un’apposita istituzione.

2. L’istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell’istituzione sono il Consiglio d’amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. II direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

5. Al direttore e al restante personale relativo all’organico della istituzione s’applicano gli accordi di comparto di cui all’art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.

6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall’impiego dei dipendenti dell’istituzione e del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

7. La commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegate che la presiede, dal direttore e da un dipendente designate dal personale all’inizio di ogni anno.

8. II Consiglio d’amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, e eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica 3 anni. Dal seno del Consiglio d’amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall’avvenuta elezione da parte del Consiglio.

9. II Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all’art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

10. I membri del Consiglio d’amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.

11. La carica di Presidente e incompatibile con quella di consigliere comunale.

12. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell’elezione.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l’elezione.

14. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d’amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l’ordinaria amministrazione.

15. I compensi dei consiglieri d’amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 45
IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

1. II Comune con delibera di costituzione dell’istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a. conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b. approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle struttura e degli uffici dell’istituzione;

c. approva uno schema di regolamento di contabilità;

d. dota l’istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. II Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d’amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. II Consiglio comunale ha, altresì, l’obbligo degli adempimenti seguenti:

a. approvare gli atti fondamentali dell’istituzione;

b. verificare i risultati della gestione;

c. provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L’istituzione, e per essa gli organi preposti, deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. II collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell’istituzione per i servizi sociali.

Art. 46
LE AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L’azienda speciale e ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell’azienda speciale sono: il Consiglio d’amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio d’amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze.

5. II regolamento aziendale e adottato dal Consiglio d’amministrazione.

6. II Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sodali.

7. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 47
LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l’efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a. le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b. i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c. gli accordi di programma;

d. l’unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

CAPO VIII
FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 48
I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

1. II Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. II Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. II Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d’intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli articoli 42 e 46.

Art. 49
LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. II Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 50
LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA’ DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

1. II Comune collabora con le forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51
LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA’

1. Le materie relative alle finanze ed alla contabilità sono riservate alla legge, che le coordina con la finanza statale e con quella regionale. Al Comune è riconosciuta, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, disciplinata da appositi regolamenti.

Art. 52
L’ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.