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Bollettino Ufficiale n. 19 del 12 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castiglione Falletto (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18 febbraio 2005)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Principio di autonomia.

1. Con le disposizioni del presente Statuto il Comune di Castiglione Falletto, Ente autonomo nell’unità politica della Repubblica italiana, si propone di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato in materia di autonomie locali.

Articolo 2
Lo Statuto comunale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo precedente, lo Statuto disciplina la conformazione dei rapporti tra il Comune, gli altri Enti dello Stato ed i cittadini e l’organizzazione interna dell’ente.

2. Lo Statuto, principale cardine della comunità di base, ne rende pubblico e manifesto l’ordinamento agli Enti ed a tutti i soggetti.

Articolo 3
Criteri ispiratori.

1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica delle autonomie comunali, tenendo, altresì, conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune di Castiglione Falletto.

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 4
Comune di Castiglione Falletto - Costituzione.

1. Il Comune di Castiglione Falletto è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite dalle Leggi statali e regionali.

Articolo 5
Finalità.

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 6
Sviluppo economico-sociale e programmazione.

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale si impegna:

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente o di privati operatori locali;

- a rilevare costantemente nel tempo le esigenze della Comunità;

- ad adottare normative urbanistiche e programmatorie, che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi efficienti.

2. Il Comune, in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali, si pone quali obiettivi prioritari:

- il superamento di eventuali squilibri territoriali nel proprio ambito;

- il sostegno alla realizzazione ed alla gestione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento ai giovani;

- la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per consentire alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

4. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Articolo 7
Tutela del patrimonio naturale e culturale.

1. Il Comune è custode attivo della millenaria tradizione vitivinicola che a Castiglione Falletto ha raggiunto un rilievo straordinario, permeandone essenza ed esistenza.

2. Il Comune sovrintende alla difesa dei suoli dal degrado, dal dissesto e da ogni tipo di inquinamento, tutela la tipicità dei siti e l’integrità anche visiva del paesaggio vitato, concorre alla documentazione ed alla promozione della vite e del vino.

3. Il Comune, nell’esplicazione della sua attività programmatoria, adotta, le misure atte a conservare e difendere l’ambiente naturale e ad assicurare, alla collettività ed ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

4. Il Comune difende e valorizza, altresì, il proprio patrimonio culturale, in tutte le sue espressioni ed, a tal fine, favorisce gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre al loro sviluppo e miglioramento.

Articolo 8
L’informazione.

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo e cura a tal fine l’istituzione di strumenti idonei.

2. Il Comune dà relazione periodica della sua attività ed a tal fine può utilizzare come strumento di informazione un notiziario da distribuire a tutti i nuclei famigliari; cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri Enti e soggetti presenti sul territorio.

3. Il Comune stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione.

4. Esso provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano di:

- garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;

- agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative ed amministrative e l’informazione sulle strutture e sui compiti dell’Amministrazione;

- promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica;

- attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi, da parte degli utenti;

- garantire la reciproca informazione tra le diverse strutture operanti nell’ambito dell’Amministrazione.

Articolo 9
Territorio - sede comunale - Gonfalone e stemma - toponomastica - festa patronale.

1. Il Comune di Castiglione Falletto è costituito dalla comunità della popolazione residente nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Capoluogo e sede degli Istituti comunali sono siti nel concentrico urbano in via Cavour.

3. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

5. La denominazione di strade, aree, edifici, locali, ambienti ed altre strutture del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale.

Nell’adozione di nuove denominazioni, secondo le norme di legge, il Comune si caratterizza con la valorizzazione di nomi di persone, luoghi o beni che appartengono al patrimonio storico, culturale, sociale ed enoico della comunità locale.

6. In riferimento alle disposizioni vigenti si riconosce come festività e solennità civile il giorno in concomitanza con la festa patronale di sant’Anna.

Articolo 10
Archivio storico

1. Il Comune ha un proprio archivio storico. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco ne garantiscono la custodia e ne organizzano la consultazione da parte di studiosi e ricercatori specificatamente autorizzati.

Articolo 11
Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Castiglione Falletto, con propria mozione motivata presentata dal Sindaco o dalla Giunta o da almeno un terzo dei membri del Consiglio ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. La consegna ufficiale dell’atto di conferimento, in quanto evento straordinario, deve aver luogo in un contesto di pubblico rilievo.

Articolo 12
Riconoscimenti civici

1. Il Consiglio Comunale può istituire riconoscimenti ufficiali da conferire a persone, residenti e non, che abbiano reso importanti servigi alla comunità castiglionese.

2. Sia l’istituzione che i conferimenti di tali riconoscimenti devono essere deliberati da almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Il Comune dovrà dare adeguata pubblicità dei riconoscimenti assegnati, iscrivendo il nominativo dei destinatari e le rispettive motivazioni, in appositi registri ufficiali da custodire presso la sede comunale.

Articolo 13
Rapporti con gli altri Enti locali.

1. Il Comune, si adopera per promuovere con quelli viciniori forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

2. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare, in modo coordinato e con interventi complementari, con gli Enti superiori, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultimo dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell’assistenza tecnico-amministrativa che la Provincia medesima pone a disposizione degli Enti locali e partecipa attivamente, con proprie proposte, e con il proprio concorso, nelle forme di legge, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Articolo 14
Servizi pubblici.

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che, per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può ricorrere agli Istituti previsti dalle norme vigenti, nonché alla partecipazione a Consorzi od a Società per azioni.

Articolo 15
Albo pretorio.

1. Un apposito spazio nel palazzo civico è destinato ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 16
Il Consigliere comunale.

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 17
Doveri del Consigliere.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione annuale, sono dichiarati decaduti d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune.

3. Ai predetti Consiglieri viene notificata, per iscritto la proposta di decadenza. Gli interessati dispongono di dieci giorni, dalla notificazione, per controdedurre alla proposta.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, decorso il termine di dieci giorni ve non siano pervenute giustificazioni ovvero qualora queste non siano state ritenute sufficienti.

Articolo 18
Poteri del Consigliere.

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. E’ tenuto al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. In occasione di votazioni che richiedano la maggioranza assoluta si fa riferimento, per il computo del quorum, al numero di Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 19
Dimissioni del Consigliere.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 20
Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma del Regolamento, da uno o più componenti.

2. Le funzioni della conferenza dei Capigruppo possono essere previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 21
Poteri.

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Articolo 22
Prima seduta del Consiglio.

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro i termini di legge.

2. La convocazione è effettuata dal Sindaco neo eletto.

3. L’adunanza è presieduta dal Sindaco neo eletto.

4. Nella prima seduta il Consiglio provvede agli adempimenti di legge e ad eventuali surroghe di Consiglieri.

Articolo 23
Documento programmatico per l’elezione del Sindaco e degli Assessori.

1. Entro i termini di legge viene approvato il documento programmatico, redatto in forma scritta, contenente l’enunciazione, in forma sintetica e puntuale, del programma cui intende attenersi l’Amministrazione civica nel suo mandato.

Articolo 24
Disciplina delle adunanze del Consiglio.

1. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall’articolo 22 del presente Statuto, l’attività del Consiglio comunale si estrinseca in sedute che possono essere ordinarie, straordinarie e d’urgenza, pubbliche o segrete.

2. Si intendono sedute ordinarie tutte quelle indette per la trattazione del bilancio di previsione e del conto del bilancio.

3. Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza quando gli argomenti da trattare non consentano un’ ulteriore convocazione senza pregiudizio o danno per il Comune.

4. Le sedute consiliari sono pubbliche salvo che non si debba trattare questioni riservate concernenti persone.

5. L’Assemblea è convocata dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

6. I provvedimenti adottati si formalizzano con le deliberazioni a firma del Sindaco-Presidente e del Segretario comunale.

7. La veridicità e aderenza delle stesse alla volontà espressa dal Consiglio è accertata nella seduta successiva, dopo che ogni Consigliere ne abbia potuto conoscere il contenuto mediante lettura od altra forma.

8. Un apposito regolamento disciplinerà la convocazione del Consiglio comunale o lo svolgimento delle sedute.

Articolo 25
Commissioni speciali e di inchiesta.

1. Il Consiglio può istituire:

- commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

- commissioni d’inchiesta, alle quali i titolari degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. All’atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché, lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Articolo 26
Commissioni paritetiche

1. Il Consiglio Comunale può, con apposita deliberazione, istituire commissioni tematiche paritetiche con funzione consultiva, composte oltre che da Consiglieri, da esperti e/o da rappresentanti di Associazioni, enti ed organismi impegnati nella valorizzazione di Castiglione Falletto con riferimento ai singoli ambiti di intervento per i quali vengono istituite.

2. La loro costituzione trova motivazione nell’opportunità e nella necessità di coinvolgere soggetti competenti e disponibili, esterni all’Amministrazione comunale, al fine di elaborare studi, proposte e programmi nei settori, sociale, culturale,turistico, ambientale ed enogastronomico, nell’interesse generale.

3. Per quanto riguarda la presenza alle riunioni, il funzionamento, i poteri, la durata e la pubblicità delle sedute, valgono le medesime regole vigenti per le commissioni comunali.

Articolo 27
Rapporti con la Giunta, direttive generali, audizioni.

1. Il Consiglio, nell’esercizio delle proprie competenze, può discutere ed approvare direttive di carattere generale, ordini del giorno o mozioni sull’azione politico-amministrativa della Giunta.

Articolo 28
Rapporti con il Revisore dei conti.

1. Il Consiglio assicura la massima collaborazione con il Revisore dei conti al fine di conseguire una migliore efficienza, produttività, economicità della gestione del Comune, nonché a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria dello stesso.

Articolo 29
Relazione annuale della Giunta

1. Il Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo esamina, discute ed approva la relazione annuale con cui la Giunta - ai sensi di legge - riferisce sulla propria attività gestionale, con riferimento agli indirizzi ed al documento programmatico approvato.

Articolo 30
Nomine - Modalità.

1. Al fine di meglio consentire al Consiglio di valutare delle proposte di nomina, le stesse, prima di essere iscritte nell’ordine del giorno, verranno vagliate nella conferenza dei Capigruppo, che esprimerà, in proposito, il proprio parere non vincolante.

Articolo 31
Pubblicazione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge, e diventano esecutive ai sensi di legge.

CAPO III
LA GIUNTA.

Sezione I
Composizione - Durata in carica - Revoca

Articolo 32
Composizione della Giunta.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da due o quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché aventi i requisiti di candidabilità , eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale e non versino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di Assessore previste da disposizioni di legge.

2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 33
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del Sindaco, non possono far parte della Giunta.

Articolo 34
Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco dispone l’assunzione provvisoria delle funzioni in prima persona o provvede alla nomina di altro Assessore.

4. In quest’ultima ipotesi, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l’Assessore cessato dalla carica.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco assume ad interim l’incarico o lo assegna ad altro Assessore.

Articolo 35
Mozione di sfiducia. Revoca della Giunta e degli Assessori

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta l’obbligo delle dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale e formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma

7. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

8. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal comma 5, vi provvede il Vice Sindaco.

9. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

10. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario. Di tale circostanza, il Segretario comunale informa il Prefetto per i provvedimenti di competenza.

11. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Sezione II
Attribuzioni - Funzionamento

Articolo 36
Organizzazione della Giunta.

1. L’attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell’amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e, individualmente, degli atti dei loro Assessorati, personalmente sottoscritti.

4. Le relative deliberazioni devono essere sottoscritte dal Sindaco, e dal Segretario comunale.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Articolo 37
Attribuzioni della Giunta.

1. La Giunta è l’Organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora con il Sindaco al Governo del Comune, attraverso deliberazioni collegiali.

2. Adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati, dell’attività amministrativa e della gestione, agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute.

4. Rientrano nelle competenze della Giunta gli atti non riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato ed ai Responsabili dei servizi comunali.

Articolo 38
Deliberazioni d’urgenza della giunta.

1. La Giunta può, in caso d’urgenza e sotto la propria responsabilità, assumere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale, nei sessanta giorni successivi e, comunque, entro l’anno solare, pena la decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 39
Sindaco organo istituzionale.

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione e Ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Articolo 40
Competenze.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale del Comune ed è l’Organo responsabile dell’Amministrazione ed in tale qualità:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, ne fissa l’ordine del giorno e l’adunanza;

b) nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio e ne assicura l’unità di indirizzo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori attribuendone eventuali deleghe e responsabilità gestionali;

c) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) indice i referendum comunali e le consultazioni elettorali;

e) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune salvo che spetti a Responsabili dei servizi sulla base di disposizioni di legge e, col recepimento della Giunta, promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; può delegare, con proprio atto, la rappresentanza in sede processuale al Segretario comunale od ai singoli Responsabili dei servizi. In tale ipotesi, il delegato sottoscrive la procura alle liti;

g) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assoggettati dalla legge o dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

h) promuove ed assume iniziative per concludere gli accordi di programma e partecipa, salvo specifica delega, alle conferenze di servizio;

i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

l) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e non specificate dal presente Statuto.

Articolo 41
Nomine dei Rappresentanti del Comune

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale. Il Sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, deve tenere conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2. Sono riservati al Consiglio comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l’espressione della minoranza consiliare.

3. L’esercizio del diritto di nomina e’ sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.

4. Il Consiglio comunale, anche tramite le Commissioni consiliari competenti, ove costituite, vigila sull’attività dei rappresentanti del Comune durante l’espletamento del mandato.

5. A tal fine, i nominati in Enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio comunale inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni consiliari.

6. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché non espressamente escluso dallo Statuto dell’associazione interessata.

7. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, provvede con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

8. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare, avocare a sé od, altrimenti, adottare provvedimenti od atti di competenza dei Responsabili dei servizi.

In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio affinché il Responsabile del servizio adotti gli atti ed i provvedimenti dovuti.

Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Articolo 42
Potere di ordinanza del Sindaco.

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai Regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati cui fossero incorsi.

Articolo 43
Dimissioni del Sindaco.

1. Entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo, il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio comunale. In caso contrario, vi provvede il vice Sindaco.

2. Esse, diventano efficaci ed irrevocabili, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si provvede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Qualora le dimissioni siano presentate all’adunanza del Consiglio comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

4. Una volta diventate irrevocabili, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché lo stesso possa adottare, tempestivamente, i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
RIUNIONI-ASSEMBLEE-CONSULTAZIONI

Articolo 44
Partecipazione dei cittadini.

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali il Comune riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in Associazioni.

3. Al fine di cui al comma precedente l’Amministrazione comunale favorisce anche:

- le assemblee e consultazioni di borgo e di zona sulle principali questioni di scelta;

- l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. I cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi, per cui l’Amministrazione comunale ed i proponenti possono giungere alla definizione di accordi per il perseguimento del pubblico interesse e al fine di circostanziare il contenuto del provvedimento per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Articolo 45
Riunioni ed Assemblee.

1. Il diritto di promuovere riunioni e Assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi consiliari ed organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura o spazio idoneo, nell’ambito delle disponibilità logistiche.

3. Le condizioni e modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all’incolumità delle persone e delle norme sull’utilizzo dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Articolo 46
Consultazioni.

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono intraprendere e/o deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, in applicazione a quanto disposto dalle norme vigenti.

3. I risultati delle consultazioni devono formare oggetto di esplicita menzione negli atti e deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la stessa sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI

Articolo 47
Istanze, petizioni e proposte.

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze proposte e petizioni al Consiglio comunale ed alla Giunta, per quanto riguarda le materie di loro competenza, con riferimento ai problemi di rilevanza comunale,

2. Le petizioni, se sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali sono ricevute dal Consiglio comunale o dalla Giunta, che provvedono a deliberare in merito entro novanta giorni.

3. Le istanze o le proposte sono ricevute dal Sindaco, che, valutatele, provvede, con motivato atto, all’eventuale inoltro. Quelle non inoltrate, sono rese note nella prima adunanza dell’Organo al quale erano state indirizzate. Di quanto deciso, comunque, viene data notizia all’istante od al proponente entro sessanta giorni.

4. Agli effetti del precedente comma le istanze, e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più elettori.

5. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum.

6. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa, le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b )tributi, tariffe dei servizi, altre imposizioni e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine dei rappresentanti;

e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni;

g) oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell’ultimo triennio;

h) provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi.

Articolo 48
Referendum consultivo.

1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall’articolo 47, comma 6 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a Referendum consultivo:

a) su iniziativa della Giunta;

b) nei casi sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

c) qualora vi sia richiesta da parte del 25% della popolazione iscritta nelle liste elettorali.

3. Le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto sono regolamentate dalle vigenti leggi elettorali in materia di referendum.

4. Sull’ammissibilità del referendum e sulla formulazione del quesito decide una Commissione di tre esperti, nominata dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti, di cui due espressione della maggioranza ed uno della minoranza.

5. Il quesito proposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che ne hanno diritto a partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, o le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Articolo 50
Comunicazione dell’avvio del procedimento.

1. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:

a) l’ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c), del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione.

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 51
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso gli uffici comunali sono tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte delle “Gazzette Ufficiali” della Repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione e dei Regolamenti comunali.

Articolo 52
Diritto di accesso.

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti o dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 53
Difensore civico.

1. Il Comune, in convenzione con altri Enti locali, può istituire il Difensore civico, con il compito di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore civico, qualora istituito, svolge, inoltre, un’azione di controllo nei confronti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, nei limiti delle illegittimità denunziate da Consiglieri comunali, ai sensi di legge.

3. La convenzione intercomunale disciplina, nell’ambito della legislazione vigente, l’elezione, i requisiti, le funzioni, le prerogative, i mezzi e l’indennità di funzione, i suoi rapporti con il Consiglio comunale e le modalità di presentazione della relazione annuale.

CAPO VI
ASSOCIAZIONISMO

Articolo 54
Associazionismo.

1. Il Comune valorizza le libere forme associative di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo le associazioni di volontariato sociale e promuove organi di partecipazione.

2. Le associazioni devono provvedere alla propria iscrizione negli appositi registri degli enti di competenza.

3. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 55
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni locali registrate, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, forme di incentivazione con apporti e contributi anche di natura finanziaria o patrimoniale.

TITOLO V
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE-DIRETTORE GENERALE

Articolo 56
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo regionale.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio di Segreteria comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e decentrata.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica a favore degli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Articolo 57
Funzioni del Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni proprie del Direttore generale e, qualora l’Ente ne sia privo, dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime le valutazioni, di ordine tecnico-giuridico, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed ai singoli Assessori e Consiglieri.

3. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette ad eventuale controllo del Difensore civico, se istituito.

4. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni, in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum popolari.

5. Roga gli atti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un Notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

7. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

8. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

Articolo 58
Direttore generale.

1. Il Comune, a fronte di una convenzione da stipularsi fra più Enti locali, secondo gli indici fissati dalla legge, può avvalersi delle prestazioni di un Direttore generale, scelto al di fuori della dotazione organica, che sovrintenda alla gestione coordinata dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

2. Tale convenzione deve fissare, con puntualità, funzioni, obiettivi, emolumenti e scadenza del rapporto.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione ed in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, dal Sindaco, al Segretario comunale.

CAPO II
UFFICI

Articolo 59
Principi strutturali ed organizzativi.

1. L’attività gestionale dell’Amministrazione si attua mediante obiettivi operativi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro prevalentemente per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 60
Struttura.

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 61
Personale

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza del lavoratore durante il proprio servizio, in tutti i settori di attività, dallo stesso svolto.

2. Promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione personale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La regolamentazione in materia di personale è riservata agli atti normativi dell’Ente, che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

4. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Articolo 62
Collaborazioni esterne.

1. Il Comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può al di fuori della dotazione organica e con contratti a tempo determinato:

a) assumere soggetti portatori di elevata specializzazione, professionalità ed esperienza;

b) conferire incarichi di consulenza e di collaborazione per incombenze particolari e per programmi mirati.

2. I relativi contratti, che devono stabilire le funzioni e i criteri afferenti il trattamento economico, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. Il Comune può inoltre fruire, in virtù di convenzioni o di disposizioni di legge, della collaborazione di volontari del servizio civile nazionale, di militari di leva in distacco, di addetti ai lavori socialmente utili, di dipendenti in mobilità, di studenti in stage e di ogni altro soggetto esterno destinato presso l’Ente comunale a fini sociali, formativi e/o volti alla piena occupazione, fatta salva prioritariamente l’individuazione di specifiche esigenze ed attività di pubblico interesse a cui far fronte in modo compiuto e coordinato.

TITOLO VI
SERVIZI

Articolo 63
Forme di gestione.

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta per la forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o di partecipazione societaria diretta.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché, tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero Società.

Articolo 64
Unione di Comuni.

1. Il Comune di Castiglione Falletto partecipa all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, senza alcun impegno ad una eventuale successiva fusione.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione vanno approvati dai Consigli comunali degli Enti partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto dell’Unione individua gli Organi e la modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve, comunque, prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti e deve prevedere che gli altri organismi siano formati da componenti degli Organi dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha potestà regolamentare nelle materie inerenti la propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad esse affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

5. All’Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Articolo 65
Gestione in economia.

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Articolo 66
Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 67
Protezione civile.

1. Il Comune partecipa con gli altri Enti locali e con le organizzazioni e gli apparati preposti, in forma coordinata a livello zonale, provinciale e regionale, alle attività di programmazione e di prevenzione a tutela della popolazione ed a difesa del territorio.

2. Il Comune elabora, ed aggiorna, il piano comunale del servizio di protezione civile che:

a) individua i punti e le aree a rischio in relazione alla vulnerabilità dei suoli, all’instabilità dei versanti, alle condizioni di equilibrio idrogeologico;

b) stabilisce l’entità e la cadenza dei controlli e dei rilevamenti su tutto il territorio nonché delle prestazioni per una efficace regimazione delle acque meteoriche;

c) indica le modalità operative in caso di emergenza, di pronto intervento, di primo soccorso e di evacuazione;

d) fissa la dotazione di macchine, di attrezzi e di materiali necessari per la realtà castiglionese.

3. Il Comune attiva un gruppo comunale di protezione civile che, facendo riferimento ad un coordinatore nominato dal Sindaco, coinvolge i volontari disponibili. L’attività del gruppo comunale di protezione civile è disciplinata da apposito statuto/regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

1. I componenti il gruppo comunale:

a) partecipano a corsi di formazione ed a stage di addestramento;

b) svolgono esercitazioni e simulano interventi;

c) effettuano le attività di controllo, di monitoraggio e di prevenzione nell’ambito del Comune;

d) curano la manutenzione e la funzionalità delle attrezzature in dotazione, nonché del materiale personale in dotazione (divise,calzature,ecc);

e) cooperano nelle attività di controllo e di prevenzione per la sicurezza dei cittadini e per l’integrità del patrimonio artistico ed architettonico in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse generale;

f) intervengono in caso di necessità, di emergenza, di pronto intervento e di primo soccorso all’interno del territorio comunale e, possibilmente, anche all’esterno, in spirito di collaborazione e solidarietà.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’

Articolo 68
Finanza locale - Revisore del conto - Controllo di gestione.

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili servizi pubblici.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi a tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, gli stessi debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

6. Per le acquisizioni immobiliari di pubblica utilità, per la conservazione ed il restauro dei beni di proprietà, per la realizzazione di opere, infrastrutture, impianti ed allestimenti museali, per dotarsi di attrezzature e macchinari diversi, il Comune può contrarre finanziamenti e/o emettere prestiti obbligazionari. L’accensione di tali indebitamenti deve essere strettamente subordinata alle reali capacità di rimborso.

7. Il regolamento di contabilità disciplina la collaborazione del revisore con il Consiglio e l’organizzazione degli uffici.

8. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

Articolo 69
Diritti del contribuente.

1. Il Comune recepisce le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Il Comune snellisce e semplifica le proprie procedure in ambito tributario ed assume adeguate iniziative volte ad informare il contribuente nei confronti del quale motiva ogni atto impositivo.

3. I rapporti fra il contribuente e l’ente comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

4. Il Comune, ove possibile, adotta l’istituto della compensazione fra i diversi tributi.

Articolo 70
Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato a soggetti abilitati dalla legge.

2. Il servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente stesso o da norme pattizie.

3. Il servizio, che viene affidato nel rispetto dei principi di concorrenza, è regolato da apposita convenzione.

Articolo 71
Programmazione di bilancio.

1. Al fine di attuare le vigenti disposizioni di legge, qualora la Giunta non abbia predisposto lo schema di bilancio, ovvero il Consiglio comunale non abbia approvato, nei termini, il bilancio stesso, il Revisore dei conti dovrà nominare il Commissario che si occuperà degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 72
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti.

2. Le iniziative di revisione statutarie respinte dal Consiglio Comunale, non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Articolo 73
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver espletato quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n. 21del 9/9/1991, esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. n. 5060 del 16/09/1991.