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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

Codice 10.7
D.D. 13 dicembre 2004, n. 1418

Autorizzazione al Comune di Antrona Schieranco a compiere l’atto di concil.ne al fine di regolarizzare il possesso dell’area gravata da uso civico di mq. 2840, interessata dalla condotta forzata denominata “Trincerone”, e a dare in conc.ne (99 anni) con mut.to d’uso della medesima nonchè dell’area di mq. 2030 necessaria per i lavori di consolidamento dell’opera sopramenzionata e alla servitù di passaggio

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) ad effettuare con la S.p.A. Enelpower la conciliazione per regolarizzare il possesso illegittimo dell’area di complessivi mq. 2840, gravata da uso civico, individuata al N.C.T. al foglio n. 37, mappali n. 63 (mq. 520) e n. 68 (mq. 2320), utilizzata per la costruzione della condotta forzata della centrale idroelettrica di Rovesca denominata “Trincerone”, sottesa alla diga di Campliccioli, dietro versamento da parte del futuro concessionario delle somme disposte dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli usi civici, opportunamente aggiornate e nei termini parimenti disposto dalla stessa Commissione.

- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d’uso dell’area di complessivi mq. 2840, gravata da uso civico, individuata al N.C.T. al foglio n. 37, mappali n. 63 (mq. 520) e n. 68 (mq. 2320) per un periodo di anni novantanove, (eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi); dietro versamento da parte del futuro concessionario delle somme disposte dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli usi civici (opportunamente aggiornate e nei termini parimenti disposti dalla stessa Commissione), al fine di consentire la conservazione delle opere esistenti e oggetto di sanatoria, ovvero la condotta forzata sopra citata.

- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d’uso dell’area di complessivi mq. 2030, gravata da uso civico, individuata al N.C.T. al foglio n. 37, come parte dei mappali n. 66 - 69 - 76 - 82 e 83, per un periodo di anni novantanove (eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi), dietro versamento da parte del futuro concessionario delle somme disposte dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli usi civici, (opportunamente aggiornate e nei termini parimenti disposti dalla stessa Commissione), al fine di consentire la realizzazione delle opere di consolidamento del tratto di condotta forzata sopra citato, l’esercizio della servitù di passaggio necessaria per le future verifiche e i lavori di manutenzione, nonchè (per una superficie di mq. 500 della stessa area e per due anni) per occupazione di cantiere.

- Di subordinare la stipula dei sopraccitati atti di conciliazione e di concessione, oltre che al pagamento delle somme di cui ai paragrafi precedenti, anche al rilascio, da parte dei soggetti interessati, di formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente l’argomento, sia nei confronti del Comune che dei dante causa.

- Che il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, copia degli atti di conciliazione e di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- Che il Concessionario si dovrà far carico di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la concessione dell’opera e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata.

di dare atto che:

- le porzioni del terreno oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dell’intervento di consolidamento e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25-1910 del 07.01.2001, prorogata dalla D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.2003 e, nel caso di eventuale fallimento degli esperimenti di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo legge;

- questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o adeguare la parte economica della presente istanza eventualmente oggetto rispettivamente di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati e rideterminati, da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di future verifiche a campione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, comprese quelle già percepite all’epoca del primo atto nullo attualizzate, per la parte eventualmente non già investita secondo legge, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirle in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarle al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti, fatte salve le esenzioni di legge nonchè derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri