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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2005, n. 23-15162

Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. Ulteriori precisazioni

A relazione dell’Assessore Botta:

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio Regionale del 14.10.2002, n. 266-31520, ad oggetto: “Programmazione delle economie di edilizia residenziale pubblica quadriennio 1992-1995", sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la conclusione del programma di Edilizia Residenziale Pubblica per il quadriennio 1992-1995 (economie 8° programma);

- con la D.G.R. 23.12.2002, n. 34-8080, ad oggetto: “Bando Pubblico per l’attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica - economie quadriennio 1992-1995. Approvazione” si è provveduto ad approvare il bando per l’attribuzione dei finanziamenti. Con successiva D.D. del 16.1.2003, n. 16, ad oggetto: “Bando Pubblico per l’attribuzione di finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica - economie quadriennio 1992-1995. Approvazione modulistica regionale e individuazione supporto informativo” si è provveduto ad approvare la modulistica;

- con la D.D. del 13.4.2004, n. 76, ad oggetto: “D.G.R. 34-8080. Bando di edilizia residenziale pubblica (economie 1992-1995). Graduatoria programmi comunali. Approvazione” si è provveduto ad approvare il riparto territoriale delle risorse, la graduatoria dei programmi comunali e le relative risorse attribuibili per ciascuna categoria di operatori;

- con la D.D. del 18.10.2004, n. 186, ad oggetto: “D.G.R. 34-8080 del 23.12.2002. Presa d’atto degli adempimenti comunali connessi con il programma di E.R.P.. Economie 1992-1995", pubblicata sul BUR n. 44 del 4.11.2004, si è provveduto a prendere atto della graduatoria relativa agli interventi costruttivi comunali, con l’indicazione del finanziamento attribuito e dell’operatore beneficiario del contributo;

- con la nota del 16.12.2004, prot. n. 9553/18 ad oggetto: “Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. L.R. 15.3.2001, n. 5. Attuazione degli interventi. Nota esplicativa”, si è provveduto ad indicare l’iter procedurale comunale, gli adempimenti del soggetto attuatore ed a fornire la relativa modulistica;

- con D.G.R. del 29/12/2004 n. 16-14450 ad oggetto: “Legge 17/02/1992, n. 179. Programma di edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992/95. Ulteriori modalità attuative degli interventi” si è provveduto a fornire indicazioni per la realizzazione degli interventi;

- con D.G.R. del 17 gennaio 2005 n. 12-14560 ad oggetto: L. 179/92 Edilizia residenziale pubblica - Economie 1992-95. Disposizioni programmatorie si è provveduto a precisare i criteri per l’attribuzione delle risorse non utilizzate.

Rilevato che:

- il punto 11.3 lettera d) del citato bando prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per gli operatori che si impegnano a riservare fino alla data di fine lavori il 20% degli alloggi e comunque, almeno un alloggio di quelli proposti, a giovani coppie che intendono contrarre matrimonio entro la data di fine lavori dell’intervento edilizio o abbiano contratto matrimonio non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando;

- il punto 11.3 lettera e) del bando prevede altresì un punteggio per gli operatori che si impegnano a riservare fino alla data di fine lavori il 20% degli alloggi e comunque almeno uno di quello proposti, ad anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

- il punto 12.3 del citato bando di concorso prevede la perdita del 15% del finanziamento concesso, qualora si verifichi la mancanza del rispetto di alcune delle condizioni che hanno determinato l’ammissione al finanziamento;

- si rende necessario, in seguito a numerose richieste interpretative da parte degli operatori e dei Comuni, fornire precisazioni in merito al rispetto degli impegni assunti dall’operatore in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando, per quanto concerne il punteggio attribuito per chi riserva alloggi alle “Giovani Coppie” e ad “Anziani” nonché il termine entro il quale devono essere accertate, per i beneficiari del contributo, le condizioni previste dal bando. Occorre inoltre precisare quali componenti del nucleo famigliare concorrono alla determinazione del reddito al fine di stabilire il possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione al contributo.

Considerato che:

- il vigente regolamento per l’attuazione deglli interventi di edilizia agevolata, promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23 giugno 1994 e i bandi di concorso per l’attribuzione dei finanziamenti dell’8° programma di edilizia agevolata, approvati con D.G.R. del 18/10/1999, n. 12-28366, stabiliscono che il termine entro il quale devono essere rispettate le condizioni previste per l’attribuzione dei contributi sono fissate “entro la stipula dell’atto notarile o del contratto di locazione”;

- la D.G.R. del 7/12/1999, n. 1-28876, pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15/12/1999 avente per oggetto “Bandi di concorso relativi all’8°programma di edilizia agevolata: Precisazione e rettifiche” determina quali componenti del nucleo familiare concorrono a formare il reddito al fine di stabilire il possesso dei requisiti soggettivi e l’ammissione al contributo;

dato atto che il bando approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 23.12.2002 n. 34-8080 è finanziato con le economie dell’ottavo programma di edilizia agevolata e che le modalità ed i criteri individuati con il presente provvedimento risultano coerenti con il contenuto del bando stesso.

ritenuto opportuno precisare ulteriormente le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, economie quadriennio 1992-1995;

la Giunta Regionale, tutto ciò premesso e considerato, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di adottare ai fini dell’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, legge 179/92 economie quadriennio 1992-1995, le modalità ed i criteri seguenti:

- gli operatori che si sono attribuiti il punteggio per la riserva di alloggi alle Giovani coppie sono tenuti, per non incorrere nelle sanzioni previste al punto 12.3 del bando di concorso, a riservare in ogni caso almeno un alloggio di quelli proposti, a giovani coppie che intendono costituire una nuova famiglia entro la data di stipula dell’atto notarile o abbiano contratto matrimonio non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando;

- per gli operatori che si sono attribuiti il punteggio per riservare alloggi ad anziani sono obbligati, pena le sanzioni previste dal succitato punto 12.3 del bando di concorso, ad adempiere agli obblighi assunti con almeno un alloggio destinato ad un anziano ultrasessantacinquenne;

- per la determinazione del reddito famigliare, considerato che il bando è finanziato con le economie dell’ottavo programma di edilizia agevolata, si applica la D.G.R. del 7/12/1999 n. 1-28876, pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 15/12/1999, con la quale si precisa quali componenti del nucleo famigliare concorrono a formare il reddito, al fine di stabilire il possesso del requisiti soggettivi e l’ammontare del contributo.

Avverso la presente deliberazione è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)