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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2005, n. 59-15198

Decreto del Ministro delle Attivita’ Produttive del 23 novembre 2004; Decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005; L.R. 21/1985 s.m.i.; D.G.R. n. 80-14796 del 14.2.2005. Approvazione del “Programma generale d’intervento mirato all’informazione di consumatori e utenti”

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Il Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 novembre 2004, all’articolo 3, assegna alle regioni e province autonome una somma complessiva di 13 milioni di euro per la realizzazione di interventi mirati all’informazione a favore dei consumatori ed utenti. La somma assegnata alla Regione Piemonte ammonta a euro 911.654,00. Nel medesimo articolo si precisa che, con successivo Decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, sono individuate le modalità di effettuazione dell’iniziativa, le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse.

Il Decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005 ha previsto, fra l’altro, all’articolo 3, che i programmi, uno per ciascuna regione o provincia autonoma, per essere ammessi al contributo, dovranno prevedere la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati al miglioramento della condizione informativa dei consumatori e degli utenti e potranno prevedere strumenti quali l’apertura e gestione di appositi sportelli informativi e call center, oltre che la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di settore purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori.

All’articolo 4 si stabilisce che il Programma deve essere approvato con atto della Regione, sentita la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore, di cui alla l.r. 21/85, s.m.i., e deve essere trasmesso al Ministero, ai sensi dell’articolo 9, entro il 31 marzo 2005; si definisce inoltre l’oggetto del programma, gli obiettivi e le finalità; la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, garantendo la più ampia partecipazione di soggetti alla realizzazione del programma nel suo complesso; la previsione dei costi totali; la previsione o meno dell’apporto di ulteriori risorse al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, le modalità e i tempi di effettuazione dell’attività di monitoraggio; la dichiarazione di effettuare l’impegno delle risorse assegnate entro il 31 dicembre 2005; l’indicazione del responsabile della realizzazione del programma.

All’articolo 5 si identificano i soggetti attuatori principalmente nelle Associazioni dei consumatori presenti sul territorio nel quale si realizza il progetto, riconosciute dalla Regione.

Sono inoltre definite le spese ammissibili (art. 7), i termini (art. 8) e le modalità di presentazione dei programmi e la realizzazione degli stessi (art. 9). I programmi possono avere una durata massima di due anni dalla data di ammissione a contributo, da parte del Ministero, e possono essere prorogati per non oltre sei mesi.

L’articolo 10 prevede che il programma regionale sia valutato dalla Direzione entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione dello stesso.

Ai sensi dell’articolo 11, in caso di esito negativo dell’istruttoria ovvero qualora il soggetto beneficiario non abbia presentato il proprio programma entro il 31 marzo 2005, la Direzione generale, entro il 30 giugno 2005 provvede alla predisposizione di un programma tipo e lo sottopone alla Regione che, entro il 30 settembre 2005 è tenuta, pena la revoca del contributo, a trasmettere al Ministero la propria adesione al programma tipo.

L’articolo 13 prevede poi la possibilità di riprogrammare gli interventi.

Si rende pertanto necessario predisporre e approvare il citato programma, al fine di inviare lo stesso al Ministero delle attività produttive entro il 31 marzo 2005, evitando l’azione sostitutiva di quel Ministero e, quindi, un rallentamento nell’attivazione del programma stesso con conseguente dilazionamento dei tempi di pagamento delle risorse finanziarie assegnate. Occorre per altro considerare che il bilancio regionale di previsione per l’anno 2005, non contiene alcuna risorsa finanziaria sui capitoli destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui alla l.r. 21/85, s.m.i (capp. 14800, 14940): l’assegnazione statale succitata costituisce allo stato l’unica risorsa finanziaria utilizzabile. D’altra parte la deliberazione della Giunta regionale del 14.2.2005, n. 80-14796, recante “L.R. 21/1985 s.m.i. Proposta di piano triennale di attività 2005-2007 per la difesa e tutela del consumatore”, al punto 4 dell’allegato (Risorse finanziarie), dice “Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente piano, la Regione si avvale delle risorse di cui ai capitoli 14800 e 14940 del bilancio di previsione pluriennale 2005-2007 e di eventuali trasferimenti provenienti dallo Stato e dall’Unione europea.”

Per quanto attiene i contenuti del “Programma generale d’intervento mirato all’informazione di consumatori e utenti”, si propone di derivarlo dalla citata deliberazione della Giunta regionale del 14.2.2005, n. 80-14796, recante “L.R. 21/1985 s.m.i. Proposta di piano triennale di attività 2005-2007 per la difesa e tutela del consumatore”.

La Direzione Commercio e Artigianato-Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche ha provveduto a verificare tale impostazione con le associazioni dei consumatori iscritte all’Albo regionale di cui alla L.R. 21/85 s.m.i., in occasione di tre incontri, avvenuti il 21 e 28 febbraio e 8 marzo 2005.

L’articolazione del programma denominato “Sportelli del consumatore”, nell’esposizione successiva, tiene conto di quanto richiesto nei modelli 04 e 05 allegati al citato decreto ministeriale del 10 febbraio 2005.

Oggetto, obiettivi, finalità

Occorre mettere a disposizione del cittadino, oltre all’informazione sui propri diritti e doveri, centri di assistenza qualificati, presso i quali possa ottenere un servizio di documentazione, ricevere consigli, prospettare i propri problemi, derivandone precise indicazioni operative. Tale sistema di servizi è realizzato tramite una rete provinciale di sportelli. Il Piano si pone l’obiettivo di rafforzare nei capoluoghi delle province piemontesi tali centri, con orari e giorni di apertura, strutture tecniche e personale professionalizzato tali da consentire un ampio ed esauriente servizio. Tale obiettivo deve essere perseguito in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con gli enti locali.

L’obiettivo prioritario della politica contributiva è di assicurare la presenza, sul territorio regionale, di centri di assistenza al cittadino in ragione di almeno uno sportello per ciascuna provincia.

Tali sportelli devono essere accessibili a tutti i cittadini con un’apertura settimanale di almeno cinque giorni e almeno trentasei ore complessive.

Possono essere gestiti da una o più associazioni e/o con l’intervento dell’ente locale che partecipi sinergicamente con un sostegno finanziario: a parità di qualità del servizio fornito, nei casi in cui due o più Associazioni presentino un unico progetto in unica sede con strumenti e personale delle stesse Associazioni coinvolte nel progetto e/o nel caso che l’Ente locale partecipi con un sostegno finanziario pari almeno al 20% della spesa ammissibile, verrà data priorità al loro progetto.

Interventi previsti

Si ritiene pertanto di incentrare il programma su un unico intervento destinato alla presenza sul territorio regionale di sportelli del consumatore, aventi le caratteristiche succitate, destinandovi euro 910.000, che è pari all’intera assegnazione ministeriale, al netto di 1.654 euro, da destinarsi al pagamento del componente ministeriale della commissione prevista dal D.M. succitato, con le modalità più avanti specificate.

I soggetti attuatori

I soggetti attuatori sono identificati nelle associazioni dei consumatori iscritte ad oggi all’Albo previsto dall’articolo 9 bis della l.r. 21/85 s.m.i. e più precisamente ACU-Associazione Consumatori Utenti, Adiconsum Piemonte, Adoc Piemonte, Adusbef, Arco Piemonte, Associazione Consumatori Piemonte, Cittadinanza Attiva, Codacons Piemonte, Federconsumatori Piemonte, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione Tutela Consumatori, Comitato Difesa Consumatori.

Ambito territoriale interessato

Regione Piemonte - capoluoghi di Provincia.

Quadro temporale

Si propone inoltre di approvare un programma con ambito temporale di due anni, in quanto le risorse assegnate consentono, tenuto conto della pluriennale esperienza di gestione contributiva regionale di tali servizi sul territorio piemontese (ammontante nel triennio scorso a euro 356.000 per ciascun anno), non solo di consolidarli, ma anche di ampliarli. Tenuto conto degli adempimenti procedimentali, il quadro di riferimento temporale è compreso fra il 1° luglio 2005 e il 1° luglio 2007.



Quadro economico delle spese previste

        Importo totale    %    Risorse Ministero    %
1    Personale     494.812,50    43,5    395.850,00    43,5
2    Macchinari e attrezzature    98.962,50    8,7    79.170,00    8,7
3    Servizi di consulenza    197.925,00    17,4    158.340,00    17,4
4    Servizi di Comunicazione    148.443,75    13    118.755,00    13
5    Servizi di Pubblicità (Max 10% di 6)    49.481,25    4,4    39.585,00    4,4
6    Spese ammissibili    989.625,00    87    791.700,00    87
7    Spese generali Max 15% di 6)     147.875,00    13    118.300,00    13
8    Totale Intervento    1.137.500,00    100    910.000,00    100



L’assegnazione statale deve costituire al massimo l’ottanta per cento della spesa ammissibile prevista dal citato decreto del 10 febbraio scorso, la parte rimanente è a carico dei soggetti attuatori (ai sensi del punto 3.3, dell’allegato alla D.G.R. 14.2.2005, n. 80-14796, in esecuzione dell’articolo 10 della l.r. 21/85, relativo alla concessione di contributi, la spesa contributiva non può superare l’80% per cento del costo del progetto ritenuto ammissibile).

Ulteriori risorse finanziarie

Dotazione di numeri verdi ai centri di assistenza da parte dell’amministrazione regionale, pari ad una cifra stimata di euro 36.000,00.

Indicazione di criteri per la misurazione della reale utilità per il consumatore, la rilevanza e l’attitudine a produrre effetti durevoli

L’obiettivo, peraltro contenuto già nel piano triennale 2002-2004, DCR 15 ottobre 2002, n. 270-31622, viene proposto in quanto, si afferma nella citata deliberazione della Giunta del febbraio scorso “Il Piemonte ha assicurato e potenziato la creazione di centri di assistenza al cittadino in ragione di uno sportello in ciascuna provincia. Attualmente gli sportelli del consumatore sono 14. Gli sportelli del consumatore sono legati a numeri verdi provinciali, che collegano la rete degli sportelli provinciali, al fine di assicurare al consumatore un efficace e gratuito utilizzo del servizio. Sono stati gestiti da quattro associazioni dei consumatori iscritte all’albo regionale Gli sportelli hanno gestito nel 2004 circa 100.000 casi. I casi gestiti nel 2002 erano stati 56.353; nel 2003 invece sono stati circa 73.226.”. Il poter estendere ulteriormente il servizio, stante le maggiori risorse disponibili, consentirà di poter raggiungere un maggior numero di cittadini.

Modalità e riferimenti normativi per la rendicontazione

Secondo le disposizioni di cui al succitato decreto ministeriale del 10 febbraio 2005 ogni sei mesi da parte dei soggetti attuatori; la rendicontazione delle spese generali, di cui all’articolo 7 del decreto citato, avviene da parte del soggetto attuatore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’amministrazione regionale con modelli da questa predisposti.

Modalità e tempi del monitoraggio

Schede riepilogative dell’attività di sportello inviate al Settore regionale competente ogni 15 giorni.

Criteri per la verifica dei risultati

Analisi delle schede riepilogative, sopralluoghi periodici del personale regionale, verifiche telefoniche, verifiche di disfunzioni segnalate dagli utenti, analisi del costo contatto.

Modalità e termini di nomina della commissione di verifica e determinazione dei compensi

La Commissione di cui all’art. 15 del Decreto del 10 febbraio 2005 verrà nominata con determinazione del Dirigente Regionale responsabile del Programma, il quale provvede ad acquisire la designazione del rappresentante della Direzione Generale del Ministero, e designa il rappresentante regionale scelto fra i funzionari della Direzione Commercio Artigianato che si occupano della gestione della L.R. 21/85 s.m.i. La Commissione verrà nominata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del programma. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese e le indennità previste per le missioni dei dipendenti regionali (determinazione della Direzione Bilanci n. 339 del 14.12.2000, integrata con le modificazioni di cui alla determinazione n. 23 del 27.2.2002. DGR n. 27-5314 del 18.2.2002 e DGR n. 41-13507 del 27.9.2004). L’importo destinato al pagamento dello svolgimento della funzione da parte del componente ministeriale della commissione è di euro 1.654,00, a valere sull’assegnazione ministeriale.

Modalità di imputazione al bilancio regionale dell’assegnazione statale in entrata e spesa

Ai sensi della l.r. 11.4.2001, n. 7, Ordinamento contabile della Regione, art. 24 (Variazioni al bilancio), comma 2 “Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonche’ per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.”

La Giunta regionale, unanime,

concorde con la relazione dell’Assessore proponente,

Visti:

il Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 novembre 2004,

il Decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005,

la L.r. 25 marzo 1985, n. 21 s.m.i.,

la Deliberazione della Giunta regionale del 14.2.2005, n. 80-14796;

l’ordine di servizio del Direttore della Direzione Commercio e Artigianato del 21 agosto 2003, n. 9864/17,

tenuto conto del parere della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore espresso nella seduta del 14 marzo 2005, alla quale sono state invitate anche le associazioni non rappresentate in tale organo, ma iscritte all’Albo di cui all’articolo 9 bis della L.R. 21/85 s.m.i.,

delibera

Di approvare il “Programma generale d’intervento mirato all’informazione di consumatori e utenti”, in premessa descritto.

Di dar mandato alla Direzione Commercio e Artigianato, secondo la competenza organizzativa di cui all’ordine di servizio del Direttore della Direzione Commercio e Artigianato del 21 agosto 2003, n. 9864/17, di predisporre gli atti necessari, previsti dal Decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005, al fine di presentare il programma succitato al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori entro il 31 marzo p.v.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 241/90, contro la presente deliberazione può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del regolamento regionale n. 8/R del 2002.

(omissis)