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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 3-164430/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10124

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche; n. 3-164430/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10124

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria a Bodda Autotrasporti S.p.A. - (omissis) - con sede legale in Torino, Via Cesana 65, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in falda freatica in Comune di Moncalieri - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 51 n. 32 - in misura di litri/sec massimi 14 e medi 0,00054 per complessivi metri cubi annui 17 ad uso antincendio, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 all’uso igienico, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di autorizzare in sanatoria la Bodda Autotrasporti S.p.A. - (omissis) alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione e la costruzione di n. 1 (uno) pozzo alla profondità massima di metri 19 (diciannove) dal piano di campagna e con le caratteristiche descritte al punto 1 della presente D.D..

Ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, la presente. autorizzazione in sanatoria viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

a) é fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di realizzare indispensabili accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d’inquinamento accidentale delle falde, nonché di infortunio/intrusione casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo, é a carico del titolare;

b) la presente autorizzazione si intende valida soltanto nel limite di intercettazione delle acque di falda freatica;

3) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

4) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

5) salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005" (omissis).