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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 187 del 24 marzo 2005. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia, situata in località “Cascina Ciavoletti” del Comune di Savigliano (CN). Proponente: Antonella Bosio, in qualità di Legale Rappresentante della Asfalti Savigliano S.r.l., con sede legale in Strada Benne 2/A, Savigliano. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito. Inoltre, dall’attuazione degli interventi di recupero ambientale paesaggistico e di riuso del sito così come proposti e nel rispetto delle prescrizioni sotto impartite sono attendibili -sia pure entro un arco temporale sufficientemente esteso- risultati positivi sotto l’aspetto del riequilibrio ecologico dell’area di intervento.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’intervento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 01.03.2005, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia, situata in località “Cascina Ciavoletti” del Comune di Savigliano presentato da parte della Sig.ra Antonella Bosio, in qualità di Legale Rappresentante della Asfalti Savigliano S.r.l., con sede legale in Strada Benne 2/A, Savigliano, in quanto gli interventi in progetto - viste le attuali condizioni ambientali del sito - non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio. Inoltre, dall’attuazione degli interventi di recupero ambientale paesaggistico e di riuso del sito così come proposti e nel rispetto delle prescrizioni sotto impartite sono attendibili -sia pure entro un arco temporale sufficientemente esteso- risultati positivi sotto l’aspetto del riequilibrio ecologico dell’area di intervento.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) lo scavo non potrà spingersi oltre la profondità di 8 m dal piano campagna -da intendersi come quota di approfondimento massimo-; prima del rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. dovranno essere adeguati -sulla base della suddetta limitazione- i calcoli volumetrici e gli elaborati cartografici;

b) l’andamento degli scavi dovrà essere tale da consentire di raggiungere, in fase di recupero ambientale, una conformazione finale delle sponde il più possibile ad andamento curvilineo sinuoso, onde consentire un più facile inserimento del lago di cava nel contesto paesaggistico circostante come previsto nel progetto allegato all’istanza;

c) lungo tutto il perimetro degli scavi dovrà essere garantita una fascia di rivegetazione di 50 m.; prima del rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. dovranno essere adeguati -sulla base della suddetta prescrizione- gli elaborati cartografici rappresentativi dello stato finale di coltivazione e degli interventi di recupero ambientale;

d) dovranno essere eseguiti i monitoraggi relativi ai livelli freatici ed alla qualità delle acque; in particolare dovranno essere realizzati:

i. misure del livello freatico, con frequenza mensile in almeno due piezometri (eventualmente due pozzi irrigui ubicati nelle zone limitrofe), a monte e a valle dell’area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel torrente;

ii. analisi della qualità delle acque del lago di cava e dei piezometri, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati;

iii. con frequenza trimestrale rilievo della temperatura dell’acqua del lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell’acqua e profondità superiore a 2 m;

iv. campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

v. analisi biologiche, concernenti in 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplantonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi;

e) i risultati del piano di campionamento sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, in relazione alle vigenti normative, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza semestrale;

f) in relazione alle immissioni di rumore, dovrà essere attuato il monitoraggio acustico in conformità con quanto indicato nelle integrazioni progettuali;

g) la progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

h) sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto;

i) in considerazione del profondo rimaneggiamento determinato dall’asportazione e successiva ricollocazione del materiale che costituisce il substrato per l’insediamento della componente vegetale, entro 60 giorni dall’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima dell’emissione del provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 69/78, dovrà essere inviato al Comune di Savigliano, alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche - Servizio cave, alla Regione Piemonte Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva una “Relazione agronomica di dettaglio”, avente caratteristiche di progetto esecutivo, nella quale vengano specificate a livello operativo le tecniche che si intende adottare per rendere il materiale collocato consono all’insediamento dei vegetali. Nell’elaborato dovranno inoltre essere definiti e motivati i miscugli erbacei, le dosi e le tecniche, da utilizzarsi nelle diverse morfologie previste nel progetto di recupero ambientale. Analogamente si dovrà operare per il piano arboreo ed arbustivo e per la vegetazione delle rive. Per queste ultime dovranno essere individuate le misure tecniche generali da adottarsi per evitare fenomeni di eutrofizzazione;

j) nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree previste in progetto, l’immissione di nitratinon dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

k) l’impiego per usi diversi di eventuali quantitativi di terreno vegetale, eccedente le necessità di recupero ambientale, deve essere concordato con il Comune di Savigliano;

l) al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 01.03.2005, conservato agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Savigliano, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione di una “Relazione agronomica di dettaglio” così come definita alla lettera h) delle prescrizioni al giudizio positivo di Compatibilità Ambientale e previo adeguamento degli elaborati di progetto alle prescrizioni di cui alle lettere a) e c) delle prescrizioni medesime;

5. di subordinare l’autorizzazione comunale di competenza del Comune di Savigliano ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

7. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto e, in particolare, per l’autorizzazione al recapito delle acque di scolo nel fosso colatore a lato della S.P. Savigliano-Villafalletto nonché per la realizzazione dell’accesso all’area di cava lungo la medesima S.P., del cui rilascio è titolare la Provincia di Cuneo - Settore Viabilità;

8. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

10. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

11. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

13. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)