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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 173 del 17 marzo 2005. Progetto di ristrutturazione azienda agricola ad indirizzo zootecnico con trasformazione capannoni avicoli-suinicoli in suinicolo, da realizzare nel Comune di Villafalletto (CN). Proponente: Azienda Agricola Culasso F.lli Mauro e Giuseppe s.s., Via La Prata 6, Villafalletto. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi del 12.10.2004 e del 22.02.2005 emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto nel suo complesso e cioè per la conversione dell’esistente azienda agricola mediante la trasformazione dei capannoni avicoli in suinicoli, nonché per la realizzazione delle opere connesse, in quanto l’attuazione e la gestione delle opere e degli interventi così come proposti conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l’attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte, non ne comporta una significativa alterazione ed inoltre prevede la riduzione delle tipologie dei capi allevati da avicoli e suini a soli suini.

Rispetto alle misure già previste dal proponente, per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e, soprattutto, dalla gestione dell’allevamento, è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’intervento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 12.10.2004 e del 22.02.2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ristrutturazione azienda agricola ad indirizzo zootecnico con trasformazione capannoni avicoli-suinicoli in suinicoli ed opere connesse da realizzare nel Comune di Villafalletto, presentato dal Sig. Signor Culasso Giuseppe, in qualità di contitolare dell’Azienda Agricola “Culasso F.lli Mauro e Giuseppe s.s.”, con sede in Villafalletto Via La Prata 6, in quanto la realizzazione e la gestione degli interventi di conversione aziendale così come proposti conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l’attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte, non ne comporta una significativa alterazione ed inoltre prevede la riduzione delle tipologie dei capi allevati da avicoli e suini a soli suini.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e dalla gestione dell’allevamento, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

* i box destinati al periodo di gestazione, risultano essere sottodimensionati rispetto al numero di scrofe gravide annue previste per cui occorre adeguarli;

* deve essere accuratamente gestita la fase dell’ingrasso;

* occorre attuare un adeguamento delle zone per lo svezzamento e l’ingrasso in quanto il tipo di allevamento a bande adottato in progetto consente di svezzare fino a 10/11 suini per scrofa;

* ogni box deve essere dotato di un abbeveratoio;

* ciascun capannone destinato all’allevamento deve essere dotato di un proprio locale infermeria di dimensioni pari al 5% della superficie del capannone stesso;

* i terreni destinati allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici prodotti- non ricadendo in zona vulnerabile- devono essere ricalcolati secondo quanto previsto dalla D.G.R. del 30.12.1991 n. 48-12028;

* in sede di presentazione dell’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire occorre presentare al Comune di Villafalletto gli elaborati grafici aggiornati con tutti gli adeguamenti e le modifiche derivanti dalle prescrizioni indicate.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 22.02.2005, conservato agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura , ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93 a successivo, separato provvedimento del competente Ufficio provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, di istanza autorizzativa comprensiva del piano di spandimento e dei conteggi della superficie necessaria ad accogliere i liquami prodotti, secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 48-12028 del 30.12.1991;

5. di rinviare la formalizzazione del permesso di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380, al relativo provvedimento di competenza del Comune di Villafalletto, da assumere entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento e previo adeguamento e previo adeguamento degli elaborati grafici alle modifiche derivanti dalle prescrizioni indicate al precedente punto 2;

6. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

7. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

8. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.