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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1326 in data 11 aprile 2005

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 7 settembre 2004 dai Sigg.ri Gaudino Rita, Camatel Roberto, Camatel Daniela, Monteferrario Cinzia, Gaudino Rosita, Ramasco Bertolen Adriana, Barco Romano, Milesi Adriano e Di Pinto Elisa, in qualità di richiedenti, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di prendere atto della rinuncia all’ottenimento della concessione del Sig. Savini Cesare e del decesso della Sig.ra Ravella Maria.

Di rettificare l’importo della cauzione dovuta secondo l’art. 10 del disciplinare di concessione in Euro 52,18 laddove indicata in Euro 52,88.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R ai Sigg.ri Gaudino Rita, Camatel Roberto, Camatel Daniela, Monteferrario Cinzia, Gaudino Rosita, Ramasco Bertolen Adriana, Barco Romano, Milesi Adriano e Di Pinto Elisa la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,066 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 2.102, prelevati da una sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato