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Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1324 in data 11 aprile 2005. Oggetto: D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 24 luglio 2000 della Ditta “Lanificio Fratelli Garlanda S.p.a.”, di concessione preferenziale di derivazione d’acqua, da n° 2 (due) sorgenti e n° 1 (uno) pozzo, ubicati in Comune di Valle Mosso, da adibire ad uso civile. Assenso. P.P. Vallemosso 7-8

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 luglio 2004 dal Sig. Negri Paolo, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta “Lanificio Fratelli Garlanda S.p.a.”, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2,6 e medi 0,16 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 5.000, prelevati da un n° 2 sorgenti e n° 1 pozzo, ubicati in località Falcero del Comune di Valle Mosso, da adibire ad uso civile.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato