Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n° 1320 in data 11 aprile 2005 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 3 luglio 2001 della Società S.I.I. S.p.a., di concessione preferenziale di derivazione dacqua, da n° 10 (dieci) sorgenti ubicate nei Comuni di Pettinengo e Curino, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Pettinengo 1/Curino 4
(omissis)
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 luglio 2004 dal Dott. Ing. Alessandro Iacopino, in qualità di Direttore Generale della Società richiedente, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Società S.I.I. S.p.a., (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 4,75 dacqua, per un totale di metri cubi annui 149.796 prelevati da n° 10 sorgenti, delle quali nove ubicate in località Vaglio del Comune di Pettinengo ed una ubicata in località Fontanin dei Ladri del Comune di Curino, da adibire ad uso potabile;
Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 previsti per lanno solare 2005, ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dellarticolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dellutenza dacqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.
Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Lamministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.
Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.
(omissis)
Biella, 21 aprile 2005
Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato