Bollettino Ufficiale n. 18 del 5 / 05 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna - Robilante (Cuneo)
Statuto (approvato con deliberazione n. 12 del 29 marzo 2005)
TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
Costituzione e sede
1. Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 in data 14/08/2003 in attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 Testo Unico sulla Montagna, così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, tra i Comuni di Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, è costituita la Comunità Montana, denominata Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna.
2. Essa ha sede in Robilante.
3. La Comunità Montana adotta, con deliberazioni del Consiglio, lo stemma e il gonfalone.
Art. 2
Natura
1. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna è una Unione tra Comuni montani, Ente Locale con autonomia normativa nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi statali e regionali nonché delle norme di derivazione comunitaria, costituita con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, per lesercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per lesercizio associato delle funzioni comunali.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente Statuto si intendono con i termini:
a) Comunità Montana, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;
b) Testo Unico sulla Montagna, il testo unico delle leggi regionali sulla montagna contenuto nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
c) Testo Unico sugli Enti Locali o D.Lgs. n. 267/2000, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
d) D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
e) Legge n. 241/1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
g) Legge n. 231/2003, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) D.P.R. n. 118/2000, il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dellart. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i) D.Lgs. n. 196/2003, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 4
Finalità
1. Nellambito delle generali competenze fissate dalla Costituzione e dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:
a) predisporre ed aggiornare, con forme di concreta partecipazione ed attraverso il metodo della concertazione con le parti sociali, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di sviluppo e riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;
b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con lesecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;
c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, settore primario, secondario e terziario con particolare riguardo alla compatibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile;
d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali particolarmente disagiate (in quanto si riconosce che il servizio da essi svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ambientali della montagna) gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dallambiente e dallisolamento, al fine di favorire la permanenza sul territorio e di evitare fenomeni di disgregazione sociale ed economica;
e) concorrere, dintesa con i Comuni e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire larmonizzazione degli interventi più significativi a livello sovraccomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali e ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;
f) promuovere, nellambito delle proprie competenze e dintesa con i Comuni e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare o attenuare le cause di disagio sociale per leducazione e prevenzione della salute, per la realizzazione delle pari opportunità uomo - donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e s.m.i. La Comunità Montana promuove la presenza di entrambi i sessi nellorgano esecutivo e nei propri organi collegiali, nonché in quelli degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti;
g) favorire lelevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;
h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità Montana, nellapplicazione concreta dellart. 6 della Costituzione Repubblicana ed in armonia con quanto disposto dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482, e dallo Statuto Regionale con riferimento particolare alla cultura occitana;
i) collaborare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con i Comuni, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
j) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere i problemi di Comune interesse, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dellambiente montano e favorire ogni utile forma di intesa con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti allinterno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dalla Unione Europea per tali fini;
m) favorire, in relazione alle specifiche realtà dei singoli Comuni, lintroduzione di modalità organizzative e gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni e, ove ritenuto necessario dai Comuni, forme associate di gestione di uno o più servizi e/o funzioni di competenza comunale;
n) sviluppare, in questo quadro di riferimento, iniziative idonee a creare un sufficiente livello di autonomia economica alla Comunità Montana, in linea con i principi che ispirano la riforma degli altri Enti Locali;
o) promuovere lo sviluppo e lutilizzo delle tecnologie informatiche soprattutto a basso costo di utilizzo, quale strumento per garantire i diritti di cittadinanza, riducendo lisolamento delle popolazioni e per incentivare nuovi insediamenti abitativi nelle zone di montagna.
Art. 5
Gestione in forma associata di funzioni comunali
Unione dei Comuni
1. La Comunità Montana, nel perseguimento delle finalità di cui alla lett. m) dellarticolo 4 del presente Statuto, dintesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale uno dei modelli ideali di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, la Comunità Montana si impegna a favorire un processo di scelta e di gestione delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata in cui liniziativa ed il successivo controllo sulla gestione sia garantito ai Comuni.
3. La gestione associata di funzioni e servizi prevista dalla legge e dal presente Statuto viene posta in essere coerentemente con la definizione di pubblica funzione amministrativa di cui allart. 357 comma 2 del codice penale, e di servizio di cui allart. 165 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La Comunità Montana favorisce anche lesercizio dei servizi pubblici locali di cui allart. 112 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, nellambito territoriale coincidente con quello della Comunità Montana, ove non siano determinati diversi ambiti ottimali.
Art. 6
Metodi e strumenti di azione - Principi
1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dal presente Statuto, la Comunità Montana, nellesercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:
a) il riconoscimento dellimportanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Provincia e della Regione;
c) la partecipazione degli Enti territoriali e della collettività insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;
d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;
e) linformazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità Montana;
h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.
Art. 7
Albo Pretorio
1. Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
3. Al suddetto Albo Pretorio ufficiale, può essere associato linserimento degli atti di particolare rilevanza sul web, ma solo con finalità di pubblicità - notizia, di trasparenza amministrativa e di miglioramento dei rapporti di comunicazione tra lEnte Montano, i Comuni di riferimento, la popolazione e gli altri enti e soggetti pubblici e privati.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA COMUNITA MONTANA
Art. 8
Organi di governo
1. Gli organi della Comunità Montana sono:
* Il Consiglio (organo rappresentativo);
* La Giunta (organo esecutivo);
* Il Presidente della Comunità Montana.
Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nellambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dellEnte.
2. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle norme del vigente Statuto nellambito dei principi derivanti dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.
Art. 9
Conferenza dei Sindaci
1. E istituita la Conferenza dei Sindaci, organismo istituzionale e permanente di consultazione, informazione e raccordo dellattività della Comunità Montana - Unione di Comuni.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni, o loro delegati.
3. La Conferenza deve essere convocata nei casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della Comunità Montana, anche su richiesta di almeno tre Sindaci dei Comuni.
4. E nella facoltà del Presidente della Comunità Montana e del Presidente della Conferenza, promuovere, con la periodicità che riterranno più opportuna, riunioni della Conferenza medesima per lesame di argomenti ritenuti meritevoli di valutazione collegiale. La funzione informativa, istruttoria e consultiva della Conferenza non pregiudica le competenze decisionali degli organi deliberativi della Comunità Montana.
5. La Conferenza, nella sua prima riunione, elegge il Presidente tra i suoi componenti ed adotta un atto contenente le linee di indirizzo per il suo funzionamento.
6. La Conferenza in particolare:
a) esprime atti di indirizzo e controllo nei confronti del Presidente della Comunità Montana in caso di delega a questultimo di rappresentare i Comuni in seno a società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali;
b) esprime atti di indirizzo e controllo al fine del corretto esercizio della rappresentanza del Presidente della Comunità Montana in seno allAssemblea di Consorzi tra Comuni, costituiti ai sensi del comma 6 dellarticolo 31 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche e integrazioni;
c) viene consultata prima delladozione del regolamento sullo svolgimento dei referendum della Comunità Montana;
d) può esprimere, qualora richiesto, parere sui progetti di opere pubbliche della Comunità Montana;
e) esprime pareri se richiesti dal Consiglio o dalla Giunta della Comunità Montana.
Art. 10
Assemblea di Valle
1. E istituita lAssemblea di Valle, composta da tutti i Consiglieri comunali dei Comuni, allo scopo di rafforzare il sentimento di appartenenza alla Comunità Montana e divulgare la conoscenza delle tematiche e delle iniziative della Comunità Montana. Essa è convocata dal Presidente della Comunità Montana o su richiesta di almeno tre Sindaci o di un Consiglio comunale appartenente alla Comunità Montana, in relazione a scadenze od argomenti importanti da trattare, quali, ad esempio, il Piano di Sviluppo Socio-Economico, lo Statuto o sue modifiche.
CAPO I
IL CONSIGLIO
Art. 11
Composizione
1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei 7 Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti in base alle norme di legge.
2. Possono essere eletti a far parte del Consiglio della Comunità Montana Sindaci, Assessori e Consiglieri dei Comuni della Comunità Montana.
3. Il Presidente della Comunità Montana può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei Comuni della Comunità.
4. A ciascun Comune spettano n. 3 rappresentanti di cui uno della minoranza, ove presente, eletti nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 12
Elezione dei rappresentanti dei Comuni
1. Ciascun Comune procede allelezione dei propri rappresentanti, entro i termini e con il sistema di voto previsto dalla legge e disciplinato, per gli aspetti di dettaglio, dai Comuni medesimi, nellambito della loro autonomia.
2. Ogni Consigliere della Comunità Montana cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale, di Sindaco o di Assessore, che costituisce titolo e condizione dellappartenenza al Consiglio della Comunità Montana, decade perciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità del successivo articolo del presente Statuto.
3. Qualora si verifichi lo scioglimento di un Consiglio comunale o la fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana, i rappresentanti dei Comuni interessati restano in carica fino alla loro surrogazione da parte dei nuovi Consigli comunali, anche nel caso di gestione Commissariale, fatta eccezione per la fattispecie di scioglimento del Consiglio per infiltrazioni di tipo mafioso: in tal caso la rappresentanza spetta esclusivamente al Commissario.
Art. 13
Durata del Consiglio della Comunità Montana
1. Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo di quattro Consigli dei Comuni i cui rappresentanti costituiscono la maggioranza del Consiglio della Comunità Montana, ai sensi dellarticolo 17 del Testo Unico sulla Montagna.
2. Qualora non si verifichi il rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali i cui rappresentanti fanno parte del Consiglio della Comunità Montana, e non sia previsto che tale condizione si verifichi in nessun turno elettorale successivo, si applica il criterio interpretativo di seguito descritto:
* dalla data di costituzione della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna (ai sensi del D.P.G.R. n. 97/2003) si procede al conteggio dei Consigli comunali che vanno a rinnovo elettorale; quando viene raggiunto il numero di quattro Consigli rinnovati, anche in turni elettorali successivi, a partire dalla data del decreto di costituzione, si procede al rinnovo del Consiglio della Comunità Montana.
Per i rinnovi successivi al primo, se non si verificano mai le contemporanee elezioni in almeno 4 Comuni, si procede a distanza di cinque anni in cinque anni dal primo rinnovo.
3. Il Consiglio della Comunità Montana si intende rinnovato con lavvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati, che rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio.
4. I Consiglieri della Comunità Montana eletti dai Consigli comunali non interessati dalla tornata elettorale entrano per il conteggio di tale quorum.
5. Acquisite le comunicazioni dellelezione e accertato il raggiungimento di tale quorum, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio uscente.
6. In caso di inadempienza di qualcuno dei Comuni nellelezione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, trascorsi dieci giorni dal termine ultimo assegnato dalla legge, il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione al Prefetto e al Difensore Civico ove costituito.
7. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a cui deve fare seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al suo rinnovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
CAPO II
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 14
Il Presidente del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge nel suo seno, in occasione della sua prima seduta, il Presidente del Consiglio.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere più anziano detà.
Art. 15
Attribuzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sugli argomenti da trattare e sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante deposito delle proposte degli argomenti, presso la Segreteria dellEnte, almeno tre giorni prima della data della riunione del Consiglio, rendendo la documentazione disponibile anche per eventuale estrazione di copia secondo modalità e procedure di celerità, economicità e minore aggravio.
2. Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio della Comunità Montana e predispone lordine del giorno delle sedute del medesimo;
b) nomina gli scrutatori;
c) dirige e regola la discussione consiliare. A tal fine ha facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione;
d) garantisce losservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento sul funzionamento del Consiglio;
e) pone in votazione, secondo lordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;
f) proclama lesito delle votazioni;
g) esercita il potere di polizia e garantisce lordine delle adunanze del Consiglio;
h) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
i) esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
3. Nellesercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità.
CAPO III
I CONSIGLIERI
Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri della Comunità Montana
1. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consigliere rappresenta lintera Comunità Montana.
3. Il Consigliere ha diritto:
a) di avere libero accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana, con diritto ad ottenere le notizie e le informazioni dallo stesso ritenute necessarie per lespletamento del proprio mandato, nonché di prendere visione ed ottenere copia degli atti, anche delle aziende, delle istituzioni e di altri Enti dipendenti dalla Comunità Montana, nonché delle società dalla stessa partecipate, ai sensi delle vigenti leggi;
b) di richiedere la convocazione del Consiglio nei modi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio;
c) di esercitare liniziativa deliberativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta sia riservata per legge, per Statuto o regolamento ad uno specifico organo o ufficio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative deliberative in corso;
d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio;
e) di richiedere, nei modi fissati dalla legge, per i Consiglieri dei Comuni e della Provincia, lesercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta da parte del Difensore Civico, ove costituito.
f) di percepire il gettone di presenza e di usufruire dei permessi nei modi di legge.
4. Il Consigliere interviene alle sedute del Consiglio e partecipa al lavoro delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.
Art. 17
Interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa
dei Consiglieri - Definizioni
1. Linterrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta della Comunità Montana, o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
2. Linterpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta, del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente o di singoli Assessori, in questioni che riguardino determinati aspetti dellindirizzo politico-amministrativo dellorgano esecutivo e può essere trasformata in mozione.
3. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione del Consiglio comunitario su un determinato argomento.
4. La risoluzione è un ordine del giorno con cui il Consiglio esprime il proprio orientamento in merito a tematiche di interesse generale, senza alcun carattere provvedimentale.
5. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente del Consiglio, anche a mezzo fax o posta elettronica, il quale, qualora non sia richiesta risposta scritta, è tenuto ad inserirle allordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
6. Nel caso in cui venga richiesta risposta scritta, la stessa deve essere fornita dal Presidente della Comunità Montana o dallAssessore competente, entro trenta giorni.
Art. 18
Dimissioni e surrogazione
1. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, presentate ai sensi di legge ed indirizzate oltre che al Consiglio comunale anche, per quanto di competenza, al Consiglio della Comunità Montana, o di dimissioni dalla sola carica di Consigliere di Comunità Montana, il Comune procede alla nuova elezione del proprio rappresentante in seno al Consiglio della Comunità Montana entro il termine di 10 giorni dalladozione della deliberazione di surroga nella carica di Consigliere comunale, o, in caso di dimissioni dalla sola carica di Consigliere della Comunità Montana, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione delle dimissioni.
2. Se il Comune non provvede alla nuova elezione del rappresentante dimissionario entro il termine fissato, il Presidente ne dà notizia al Prefetto e, ove costituito, al Difensore Civico, che provvede, previa diffida al Comune inadempiente, alla nomina di un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale che, ai sensi di legge sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di presentazione al protocollo del Comune, determinano con effetto immediato la decadenza dalla carica presso la Comunità Montana sia essa di Consigliere, di Assessore, di Presidente o Vicepresidente e di ogni altra carica che presupponga quella di Consigliere comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dellart. 141 del d.lgs. n. 267/2000.
4. Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono indirizzate al Consiglio della Comunità Montana e al Consiglio comunale di riferimento, presentate al protocollo della Comunità Montana ed inviate, per quanto di competenza, al Comune. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di presentazione al protocollo della Comunità Montana.
5. Non è necessaria la presa datto delle dimissioni da Consigliere comunale e da Consigliere di Comunità Montana da parte del Consiglio della Comunità Montana.
6. Il Consiglio della Comunità Montana, fino a che i Comuni non abbiano provveduto alla surroga, si riunisce e delibera validamente con un numero di Consiglieri inferiore a quello stabilito nel presente Statuto, assicurando comunque il quorum strutturale di metà più uno dei componenti.
7. In caso di dimissioni contestuali dalla carica di Consigliere di Comunità Montana, di metà più uno dei componenti il Consiglio della Comunità Montana si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dellart. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Nel caso previsto dal comma precedente, si intendono contestuali le dimissioni presentate lo stesso giorno al protocollo della Comunità Montana dei rappresentanti dimissionari, con unico documento o anche con documenti separati. Lefficacia immediata delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Comunità Montana discende dalla presentazione al protocollo della Comunità Montana.
Art. 19
Decadenza dei Consiglieri
1. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro 48 ore dalla seduta in cui si è verificata lassenza, salvo il caso di oggettivo e motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto, o, in caso di sua inadempienza il Segretario, entro 10 giorni dal verificarsi della terza assenza consecutiva non giustificata, alla notifica allinteressato e, per conoscenza, al Consiglio del Comune di cui il Consigliere è rappresentante, della proposta di decadenza, contenente la contestazione delle tre assenze ingiustificate e linvito a presentare controdeduzioni entro un ulteriore termine non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della notifica.
3. La decadenza è deliberata dal Consiglio della Comunità Montana, che deve essere convocato entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, tenuto adeguatamente conto delle controdeduzioni presentate dallinteressato.
4. Dellavvenuta decadenza deve essere data comunicazione al Comune che aveva eletto il Consigliere dichiarato decaduto, perché provveda alla sua surrogazione.
5. Il Consigliere dichiarato decaduto per le ragioni di cui sopra non può essere rieletto a Consigliere della Comunità Montana per tutta la tornata elettorale alla quale il suddetto Consigliere era stato eletto come Consigliere della Comunità Montana.
Art. 20
Delega ai Consiglieri
1. I Consiglieri possono svolgere, nellambio delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio, incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
CAPO IV
LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
Art. 21
Convalida degli eletti.
1. Nella sua prima seduta di insediamento, il Consiglio procede allesame della condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili con lordinamento delle Comunità Montane, e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dallart. 69 dello stesso decreto.
2. Il Consiglio della Comunità Montana verifica le cause di ineleggibilità e di incompatibilità esclusivamente riferibili al ruolo di Consigliere di Comunità Montana, esclusa ogni valutazione sulla condizione di eleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, e quindi evitando qualsivoglia duplicazione di controllo rispetto a quello di competenza dei Consigli comunali di appartenenza dei singoli Consiglieri.
3. Non è oggetto di verifica da parte del Consiglio della Comunità Montana il rispetto delle regole di votazione da parte del Consiglio comunale nellelezione dei propri rappresentanti, in quanto lesiva dellautonomia dellorgano assembleare comunale.
Art. 22
Convocazione e Presidenza della prima seduta del Consiglio
1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni in caso di rinnovo del Consiglio della Comunità Montana. In caso di inadempienza del Presidente uscente o di legittimo impedimento provvede il Consigliere anziano.
2. La seduta di cui al comma precedente, e le eventuali sedute successive, sono presiedute dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. E Consigliere anziano il Consigliere più anziano detà.
4. Il Presidente del Consiglio entra immediatamente nellesercizio delle sue funzioni. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per gli ulteriori adempimenti.
5. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere lassemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età non considerando il primo.
6. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, lassemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti ad allelezione del Presidente del Consiglio.
7. La seduta prosegue con:
* lelezione del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente e della Giunta;
* la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni; in mancanza, si considerano vigenti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca deliberati dal precedente Consiglio.
Art. 23
Modalità di convocazione del Consiglio
1. La convocazione dellorgano rappresentativo è disposta dal Presidente del Consiglio su iniziativa propria o deliberata dalla Giunta o a richiesta del Presidente della Comunità Montana, o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, o richiesta da almeno un Consiglio comunale di un Comune della Comunità Montana, o da 3 Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle norme sullordinamento degli Enti Locali, in quanto applicabili.
2. Lavviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e lora di inizio della seduta, con lelenco degli argomenti iscritti allordine del giorno, deve essere notificato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Detto termine è ridotto, in caso di urgenza, a quarantotto ore e su convocazione a mezzo telegramma o fax. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti alliniziale ordine del giorno. Nellavviso di convocazione a mezzo telegramma, lordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
3. Lavviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per lesaurimento degli argomenti allordine del giorno. Il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre laggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nellavviso di convocazione per lesaurimento degli argomenti allordine del giorno. In questo caso, la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre lavviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
4. Lavviso viene comunicato ai Comuni e allEnte Parco.
Art. 24
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
1. La convocazione del Consiglio a richiesta di un quinto dei Consiglieri, prevista dallarticolo precedente, deve contenere lindicazione univoca delloggetto degli argomenti di cui si chiede liscrizione allordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio e deve essere accompagnata dalle relative proposte di deliberazioni, di risoluzioni o di mozioni, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
2. Qualora la richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri riguardi argomenti a contenuto esclusivamente politico, come le risoluzioni o le mozioni, e comunque atti di mero indirizzo, questi devono essere posti allordine del giorno dal Presidente del Consiglio senza necessità di istruttoria tecnica da parte degli uffici entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio, nel caso in cui ritenga che gli argomenti proposti non siano di competenza del Consiglio in quanto manifestamente non riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dello stesso, rifiuta la convocazione, dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, nei successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo dellEnte.
4. Contro il rifiuto opposto dal Presidente, i Consiglieri interessati possono proporre opposizione al Difensore Civico ove costituito o, in mancanza, al Prefetto, entro 20 giorni dalla notifica dellatto, il quale, se ritiene ingiustificato il rifiuto, procede nei successivi 20 giorni alla nomina di un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.
5. Quando la richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri concerne argomenti non costituenti atti di mero indirizzo politico, la proposta di deliberazione formulata dai richiedenti deve essere sottoposta alla necessaria istruttoria tecnica per la formulazione dei pareri di cui allart. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. Listruttoria deve essere completata entro il termine per linvio degli avvisi di convocazione del Consiglio.
6. Qualora i pareri di cui allart. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 siano negativi, devono essere adeguatamente motivati.
7. In ogni caso, anche in pendenza di istruttoria, il Presidente del Consiglio deve convocare lorgano rappresentativo entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, salvo che ritenga che largomento proposto per la trattazione non sia manifestamente riconducibile alle competenze del Consiglio e alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nel qual caso si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 25
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consigli comunali
1. La convocazione del Consiglio può essere richiesta, con formale atto deliberativo, contenente anche la proposta di deliberazione, di risoluzione o di mozione da sottoporre al Consiglio della Comunità Montana, da uno o più dei Consigli comunali dei Comuni della Comunità Montana.
2. Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare lorgano rappresentativo entro 30 giorni dal ricevimento dellatto deliberativo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si applicano le norme che il presente Statuto stabilisce per liniziativa da parte di un quinto dei Consiglieri.
Art. 26
Convocazione del Consiglio a richiesta dei Sindaci dei Comuni
1. La convocazione del Consiglio della Comunità Montana può essere richiesta da 3 Sindaci dei Comuni.
2. Per le modalità di convocazione, si osservano le norme previste per la convocazione a richiesta dei Consiglieri della Comunità Montana.
Art. 27
Sede delle riunioni, Consiglio aperto.
1. Le riunioni del Consiglio della Comunità Montana si svolgono normalmente nellapposita sala delle adunanze.
2. Il Presidente può disporre lo spostamento della riunione in un luogo diverso, ma sempre nellambito territoriale dei Comuni della Comunità Montana.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dellaula riservata ai Consiglieri, se non autorizzato dal Presidente del Consiglio.
4. Oltre al Segretario ed ai dipendenti della Comunità Montana addetti al servizio di assistenza allassemblea, il Presidente del Consiglio può, a seconda delle esigenze, richiedere la presenza di dirigenti, funzionari, responsabili di servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di società a partecipazione pubblica e di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione allargomento da trattarsi.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente e solo per fornire chiarimenti in ordine agli argomenti da trattare.
6. Nel caso di argomenti di rilevante interesse per la Comunità Montana, il Presidente del Consiglio, anche su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, convoca il Consiglio in seduta aperta.
Art. 28
Pubblicizzazione delle sedute
1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, lavviso di convocazione del Consiglio con allegato lordine del giorno è pubblicato a cura del Segretario allAlbo Pretorio per rimanervi fino allultimo giorno di riunione del Consiglio.
2. Copia dellavviso è contemporaneamente inviato ai Comuni per laffissione ai rispettivi Albi Pretori.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dellavviso.
4. Il Presidente del Consiglio può disporre forme di pubblicità aggiuntive, compresa la pubblicazione sul sito web della Comunità Montana.
Art. 29
Regolamento sul funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio, ad integrazione delle norme stabilite nel presente Statuto, adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. Detto regolamento disciplina altresì la costituzione, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.
3. In attesa delladozione del regolamento, il Consiglio, con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente, può adottare deliberazioni per disciplinare specifici aspetti di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
Art. 30
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio, pur privilegiando lattività collegiale dellassemblea, nel perseguimento dellobiettivo della semplificazione amministrativa ed in considerazione del divieto di aggravamento del procedimento, può costituire nel suo seno Commissioni permanenti, con criterio proporzionale definite nellapposito regolamento di cui allarticolo precedente.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, ferme restando le competenze degli altri organi dellAmministrazione, svolgono attività consultiva sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio della Comunità Montana.
3. I pareri delle Commissioni permanenti sono facoltativi e non vincolanti.
4. Il regolamento determina i poteri della Commissione e ne disciplina lorganizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Fino a che non viene adottato il regolamento sul funzionamento del Consiglio, le Commissioni possono essere costituite con atto del Consiglio della Comunità Montana, che ne stabilisce i poteri, lorganizzazione, la composizione in via transitoria, le funzioni di Segretario verbalizzante e le forme di pubblicità dei lavori.
7. La Commissione esamina preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio ed esprime su di essi il proprio parere; concorre nei modi stabiliti dal Regolamento e/o dagli atti istitutivi allo svolgimento dellattività amministrativa del Consiglio.
8. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Comunità Montana, componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, esperti, organismi associativi e di volontariato e rappresentanti di forze sociali ed economiche per lesame di specifici argomenti.
9. Il Presidente della Comunità Montana ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto e di sottoporre altresì allesame della stessa argomenti diversi da quelli del comma 1.
10. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.
11. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.
12. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri decisori, ma solo consultivi, di indagine, di inchiesta, e simili senza che lattività delle Commissioni possa aggravare i procedimenti amministrativi.
Art. 31
Altre Commissioni
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, ogni anno, entro il mese di giugno, il Consiglio della Comunità Montana individua, assieme agli altri organi collegiali per la cui istituzione è competente, quali tra le Commissioni consiliari istituite siano indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dellEnte.
2. Nella valutazione dellindispensabilità delle Commissioni consiliari, il Consiglio terrà conto del numero delle riunioni svolte nel corso dellanno, dei concreti apporti aggiuntivi allattività del Consiglio della Comunità Montana e di ogni altro elemento utile.
3. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo allemanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono riassorbite dal plenum dellassemblea.
Art. 32 Commissioni di indagine
1. Il Consiglio della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sullattività dellAmministrazione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare e dal presente Statuto.
3. Le commissioni di indagine sono composte con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita ad un componente della minoranza. Nella sua attività, la Commissione dindagine, oltre al diritto di accesso agli atti e alle informazioni, garantito dalla legge e dal presente Statuto a tutti i Consiglieri, ha anche il diritto di fare delle audizioni di componenti dellesecutivo, di dipendenti della Comunità Montana, di appaltatori, di consulenti della Comunità Montana e di tutti i soggetti terzi interessati in relazione allargomento dellindagine.
Art. 33
Commissioni consiliari di controllo e garanzia
1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio prevede la costituzione di Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, la cui presidenza spetta alle opposizioni.
2. I poteri delle Commissioni di controllo e garanzia sono quelli previsti dal presente Statuto in capo alle Commissioni di indagine e disciplinati dal regolamento.
3. Le Commissioni di controllo e garanzia esprimono le valutazioni di competenza attraverso relazioni, da presentare al Consiglio della Comunità Montana.
Art. 34
Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari
1. In seno al Consiglio sono costituiti Gruppi consiliari.
2. Nessun Gruppo può avere meno di 3 Consiglieri.
3. I Consiglieri, entro 10 giorni dalla adunanza di convalida, dichiarano con atto indirizzato al Presidente del Consiglio e al Segretario a quale Gruppo intendono aderire, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo, qualora già costituito; in mancanza, si considerano assegnati al Gruppo misto che in questo caso può essere composto da un solo Consigliere.
4. I Consiglieri che intendano dar vita ad un nuovo Gruppo entro lo stesso termine di cui al comma precedente, lo comunicano al Presidente del Consiglio e al Segretario, designando il Capogruppo; in mancanza si considerano assegnati al Gruppo misto.
5. In caso di mancanza della designazione del Capogruppo sarà considerato tale il Consigliere anziano per età appartenente al Gruppo consiliare.
6. Le dichiarazioni di appartenenza o di costituzione di un Gruppo consiliare, e la relativa accettazione da parte del Gruppo ove già costituito, possono essere formulate nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida.
7. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se questultimo ne accetti ladesione; in tal caso, il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta, allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce; in alternativa si potrà procedere alle relative dichiarazioni nella prima seduta utile del Consiglio della Comunità Montana.
8. La Comunità Montana mette a disposizione dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti i locali necessari per il loro funzionamento.
Art. 35
Conferenza dei Capigruppo
1. La Conferenza dei Capigruppo, costituita dai Capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio che la convoca e la presiede, è lorgano consultivo del Presidente del Consiglio nellesercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
2. La Conferenza può essere convocata per programmare le riunioni consiliari, per stabilire le modalità di svolgimento di ogni seduta del Consiglio della Comunità Montana e, più in generale, per trattare argomenti di carattere amministrativo.
3. Le modalità di convocazione e di organizzazione della Conferenza dei Capigruppo vengono stabilite nella prima riunione della Conferenza medesima e nel regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Art. 36
Disciplina delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui debbano essere sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti discrezionali di qualità o di attitudini di persone fisiche o della condotta pubblica o privata di esse. In tali casi, la determinazione di procedere in seduta segreta viene succintamente motivata dal Presidente del Consiglio.
2. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Qualora il Consiglio debba o decida di procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei allassemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare laula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica o mediante web cam, anche in diretta, previa autorizzazione del Presidente.
5. Salvo le disposizioni di legge e statutarie che richiedono maggioranze speciali il Consiglio della Comunità Montana può deliberare validamente in prima convocazione in presenza di un numero di Consiglieri non inferiore alla metà di quelli assegnati allEnte.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione devono essere considerati assenti e quindi non si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza stessa.
7. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati allEnte.
Art. 37
Verbalizzazione
1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Comunità Montana che partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il conflitto di interessi con largomento oggetto della discussione comporta lesclusione di diritto del Segretario e la sua sostituzione per la durata dello specifico argomento con un Consigliere facente funzioni di verbalizzante nominato dal Presidente del Consiglio.
3. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario e devono indicare:
* i punti salienti delle discussioni;
* il testo integrale delle deliberazioni;
* i Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti;
* la votazione.
4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, nel qual caso presenta un intervento scritto o ne detta il contenuto, se breve.
5. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
6. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta. Il relativo verbale, da redigersi con le cautele del caso, non viene reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria.
7. Il Segretario è responsabile delleventuale trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
8. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
9. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente delladunanza e dal Segretario.
Art. 38
Ordine del giorno
1. Il Consiglio, nelle proprie adunanze, non può deliberare né mettere in discussione né proposte né argomenti non iscritti allordine del giorno. Anche le comunicazioni del Presidente della Comunità Montana, e degli altri componenti lesecutivo, devono essere indicate nellordine del giorno, salvo il caso di assoluta urgenza.
2. Lordine di trattazione degli oggetti, comunicato ai Consiglieri con lordine del giorno, può essere modificato, salvo le precedenze di legge, con un provvedimento di inversione dellordine del giorno, allinizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente della Comunità Montana, del Presidente del Consiglio o di un Consigliere. Sulla proposta decide il Consiglio che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art. 39
Forme di votazione
1. Lespressione del voto dei Consiglieri della Comunità Montana è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dal presente Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio della Comunità Montana, ivi comprese la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti.
3. La votazione a scrutinio segreto è prevista nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Nella votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza; i Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze, la votazione avviene con il sistema del voto limitato ad una preferenza. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, si considererà eletto, in sostituzione dellultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Nelle votazioni con il sistema del voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
6. Nel caso di parità di voti, il Presidente del Consiglio può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
7. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
8. Le deliberazioni, salvo diverse previsioni di legge o statutarie che dispongono in merito a maggioranze qualificate, sono assunte a maggioranza dei votanti.
9. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei votanti quando le stesse hanno ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
10. Qualora una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione, tuttavia può essere ripresentata, al fine di giungere ad una determinazione.
11. Al momento della votazione deve essere espresso il numero dei Consiglieri che votano a favore, nonché lelencazione nominativa dei Consiglieri che eventualmente votano contro e degli eventuali astenuti e alla fine della votazione ne deve essere proclamato lesito da parte del Presidente del Consiglio.
Art. 40
Proposte di deliberazione del Consiglio
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione, salvo che non si tratti di atti di mero indirizzo, spetta al competente responsabile del servizio che ne cura listruttoria mediante lunità organizzativa cui è preposto, in tal caso il Presidente o lAssessore competente assumono la veste di relatori in Consiglio.
2. Liniziativa per gli atti di mero indirizzo, e anche negli altri casi, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delladeguatezza dellistruttoria spetta altresì:
a) al Presidente della Comunità Montana;
b) alla Giunta;
c) a ciascun Consigliere.
3. Quando liniziativa per una proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo sia esercitata dal Presidente della Comunità Montana o da un Consigliere, questa deve essere sottoposta preventivamente al competente responsabile del servizio per listruttoria tecnica e al responsabile del servizio finanziario per lacquisizione del parere di regolarità contabile, qualora necessario, secondo le norme del presente Statuto, del Testo Unico sugli Enti Locali, dei principi della legge n. 241/90 e dei regolamenti della Comunità Montana; la proposta di deliberazione può essere inserita nellordine del giorno del primo Consiglio utile successivo alla conclusione dellistruttoria da parte degli uffici competenti; listruttoria deve concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta al protocollo dellEnte se liniziativa è di uno o più Consiglieri ed entro 7 giorni dal deposito presso gli uffici se liniziativa è del Presidente.
4. Liniziativa da parte della Giunta viene esercitata con atti deliberativi.
5. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, lelenco annuale dei lavori pubblici e il programma triennale delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
6. I cittadini singoli o associati possono inoltrare alla Comunità Montana proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nelle forme e nei modi disciplinati nel presente Statuto.
7. Le proposte di iniziativa popolare non costituiscono proposte di deliberazione in senso tecnico, ma obbligano i competenti organi della Comunità Montana allesame, secondo le norme previste nel capo III del titolo V del presente Statuto.
Art. 41
Deliberazioni del Consiglio
1. Le proposte di deliberazione comprese nellordine del giorno e gli atti ed i documenti ad esse relativi, salvo il caso di convocazione del Consiglio in via durgenza, sono messi a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana almeno tre giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la loro trattazione.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Il Consiglio può deliberare anche qualora i pareri di cui ai commi precedenti non siano favorevoli, purché la deliberazione contenga adeguata motivazione delle ragioni che hanno condotto lorgano rappresentativo a disattendere i pareri.
Art. 42
Emendamenti
1. Si definiscono emendamenti le proposte di aggiunta o modifica al testo della proposta di deliberazione.
2. Possono essere proposti emendamenti in aula prima della chiusura della discussione, purché gli stessi non richiedano ulteriore valutazione dei responsabili del servizio competenti, ai fini dellattestazione della regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi dellart. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali.
3. Nei casi in cui gli emendamenti comportino ulteriori valutazioni in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, questi possono essere presentati al protocollo dellEnte dai Consiglieri mediante deposito presso la segreteria della Comunità Montana, almeno il giorno prima della data di convocazione del Consiglio.
4. Sugli emendamenti presentati ai sensi del comma precedente, devono essere resi i pareri di regolarità tecnica e/o contabile dei competenti responsabili di servizio ai sensi dellart. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali e quindi gli stessi emendamenti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri nelle stesse forme previste per le proposte di deliberazione.
Art. 43
Astensione obbligatoria
1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 44
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio definisce lindirizzo politico della Comunità Montana, esercita il controllo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dallapposito regolamento.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto:
a) lo Statuto dellEnte e delle aziende speciali;
b) i regolamenti, salva lipotesi dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi;
c) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione duso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore, gli altri atti di programmazione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i piani finanziari;
g) i programmi triennali e lelenco annuale dei lavori pubblici;
h) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
i) il rendiconto;
j) pareri da rendere nelle materie di competenza;
k) listituzione, la fissazione di compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
l) la presa datto della delega di funzioni da parte dei Comuni e lapprovazione dello schema tipo di disciplinare;
m) la presa datto della scelta dei Comuni di svolgere i servizi pubblici locali a livello di Comunità Montana nelle forme previste dalla legge e deliberate dai Comuni;
n) convenzioni con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
o) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
p) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e lemissione dei prestiti obbligazionari, anche per delega dei Comuni;
q) lassunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
r) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
s) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
t) la definizione, ladeguamento e la verifica periodica dellattuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Comunità Montana e dei componenti dellorgano esecutivo.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
CAPO V
LA GIUNTA
Art. 45
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - dal Vicepresidente e da un numero di Assessori compreso fra 3 e 5, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi.
2. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna.
Art. 46
Elezione della Giunta
1. La Giunta viene eletta dal Consiglio, nel suo seno, nella prima seduta dopo il rinnovo dellorgano assembleare, sulla base delle linee programmatiche, di mandato, sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri, illustrate dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.
2. Contestualmente, il Consiglio elegge il Presidente della Comunità Montana e il Vicepresidente.
3. Possono essere eletti componenti della Giunta esclusivamente Consiglieri, Assessori o Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana, facenti parte del Consiglio della Comunità Montana.
4. La Giunta è eletta, con unica votazione, dal Consiglio della Comunità Montana, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti lassemblea.
5. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
6. Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallart. 141 del Testo Unico sugli Enti Locali.
7. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza o alla presentazione delle dimissioni.
8. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana o di oltre metà dei componenti comportano la decadenza della Giunta.
9. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.
10. La Giunta resta in carica sino allinsediamento di una nuova Giunta.
11. In caso di decadenza la Giunta compie solo gli atti urgenti e improrogabili.
Art. 47
Linee programmatiche di mandato e rendiconto
1. Il documento contenente le linee programmatiche di mandato deve essere depositato almeno cinque giorni liberi prima della seduta del Consiglio e sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Esso deve contenere:
a) una analisi sommaria della situazione esistente nel territorio e nella struttura amministrativo-organizzativa della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono, con particolare riguardo ai dati economici, demografici, ambientali, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti alla popolazione e ai Comuni, alla qualità della vita delle popolazioni insediate nel territorio della Comunità Montana e ogni altro dato utile ai fini della programmazione di mandato;
b) lindicazione, in rapporto alla situazione descritta e allanalisi delle necessità e delle priorità delle popolazioni insediate nel territorio amministrato e dei Comuni che compongono la Comunità Montana, degli obiettivi che la Giunta intende conseguire nel corso del mandato, descritti negli effetti sperati, nei mezzi finanziari e organizzativi per farvi fronte e cadenzati temporalmente nel corso della durata del mandato;
c) lindicazione delle azioni da intraprendere e dei progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione agli obiettivi fissati e allanalisi della situazione esistente nel territorio e nella struttura amministrativo - organizzativa della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono;
d) una parte delle linee programmatiche di mandato dovrà essere dedicata agli indirizzi che la Giunta intende perseguire nella gestione associata di funzioni e servizi comunali, previa analisi della situazione esistente, indicazione degli obiettivi e dei mezzi finanziari e organizzativi per realizzarli;
e) lindicazione dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di Assessore con le eventuali deleghe e la loro espressa accettazione.
2. Ciascun Consigliere può proporre modifiche alle linee programmatiche di mandato, nelle forme previste dal presente Statuto per gli emendamenti.
3. Nel corso del mandato, i Consiglieri partecipano alladeguamento e alla verifica periodica dellattuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta.
4. In occasione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi ed in occasione dellapprovazione del rendiconto annuale, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
5. La Giunta presenta al Consiglio un rendiconto di fine mandato, che illustra i programmi e i progetti realizzati raffrontandoli con le linee programmatiche di mandato e i documenti di programmazione.
Art. 48
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Comunità Montana o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. La mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla legge, o eventualmente prorogato, comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi dellarticolo 141, lett. c) del Testo Unico sugli Enti Locali. In tale caso, le funzioni che il comma 2 dellarticolo sopra citato prevedeva in capo allorgano regionale di controllo, sono esercitate dal Difensore Civico, ove costituito, o, in mancanza, dal Prefetto.
3. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche di mandato, di un nuovo organo esecutivo e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allelezione del nuovo esecutivo proposto.
4. Con le stesse procedure previste al comma precedente, fatta eccezione per la proposta di nuove linee programmatiche di mandato, è possibile presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti di singoli componenti dellorgano esecutivo, con la proposta del sostituto, la cui approvazione comporta lelezione del sostituto nella stessa o nella seduta successiva.
5. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, revoca da parte del Consiglio in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia individuale o su proposta del Presidente, per decadenza, per il venir meno dei requisiti di eleggibilità o compatibilità, dichiarata dal Consiglio.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta provvede il Consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica.
Art. 49
Competenze della Giunta
1. La Giunta, organo esecutivo di governo della Comunità Montana, provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del Direttore-Segretario o dei responsabili dei Servizi;
b) ad adottare eventualmente, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra laltro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
d) a dare attuazione, per quanto di competenza, agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire al Consiglio, in occasione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi e di approvazione del rendiconto, sulla propria attività e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo;
f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e attribuzione di risorse per lattività di gestione di competenza dei funzionari;
g) ad adottare la dotazione organica e lOrdinamento Generale degli uffici e dei servizi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 50
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in caso di sua assenza, impedimento, astensione dalla seduta, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza impedimento, astensione dalla seduta anche di questultimo, dallAssessore anziano.
3. Si considera Assessore anziano il più anziano detà.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, tuttavia possono essere invitati a partecipare i responsabili di servizio, o esperti esterni al fine di illustrare le proposte di deliberazione limitatamente al tempo necessario allillustrazione e con esclusione della partecipazione di estranei allorgano esecutivo nel momento della discussione e della votazione.
5. Alle riunioni della Giunta può partecipare il Revisore dei Conti in relazione alle sue funzioni.
6. La Giunta provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinati dallo Statuto.
7. Contestualmente allaffissione allAlbo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta della Comunità Montana sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri, qualora ne facciano richiesta, presso i rispettivi Capigruppo.
8. Lelenco degli argomenti trattati in ciascuna seduta della Giunta è trasmesso ai Comuni i quali lo devono esporre agli Albi Pretori comunali.
9. Detti elenchi sono inoltre trasmessi agli Enti Parco aventi sede in uno dei Comuni della Comunità Montana.
Art. 51
Astensione obbligatoria dei componenti della Giunta
1. I componenti lorgano esecutivo devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 52
Proposte di deliberazione della Giunta
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione, salvo che non si tratti di atti di mero indirizzo, spetta al competente responsabile del servizio che ne cura listruttoria mediante lunità organizzativa cui è preposto.
2. Liniziativa per gli atti di mero indirizzo, e anche negli altri casi, nel rispetto del principio del giusto procedimento e delladeguatezza dellistruttoria spetta altresì:
a) al Presidente della Comunità Montana;
b) ai singoli componenti della Giunta.
3. Quando liniziativa per una proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo sia esercitata dal Presidente della Comunità Montana o da un altro componente dellorgano esecutivo, questa deve essere sottoposta preventivamente al competente responsabile del servizio per listruttoria tecnica e al responsabile del servizio finanziario per lacquisizione del parere di regolarità contabile, qualora necessario secondo le norme del presente Statuto, del Testo Unico sugli Enti Locali, dei principi della legge n. 241/1990 e dei regolamenti della Comunità Montana.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
5. Lorgano esecutivo può deliberare anche qualora i pareri di cui ai commi precedenti non siano favorevoli, purché la deliberazione contenga adeguata motivazione delle ragioni che hanno condotto il collegio a disattendere i pareri.
CAPO VI
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 53
Il Presidente della Comunità Montana
1. Il Presidente della Comunità Montana viene eletto dal Consiglio della Comunità Montana, nel suo seno, assieme agli altri componenti della Giunta.
2. Può essere eletto Presidente chi ricopre la carica di Consigliere, Assessore o Sindaco di uno dei Comuni che compongono la Comunità Montana.
3. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana comportano la decadenza dellintera Giunta.
Art. 54
Il Presidente della Comunità Montana - Competenze
1. Il Presidente della Comunità Montana ha la rappresentanza istituzionale della Comunità Montana, assicura lunità dellattività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dellattività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché allesecuzione degli atti, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
b) firma tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Direttore-Segretario o ai responsabili di servizio;
c) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima;
d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario verbalizzante;
e) può conferire deleghe ai singoli componenti della Giunta, o rispondenti ai principali reparti organizzativi della Comunità Montana o in ragione di specifici incarichi legati allattuazione delle linee programmatiche di mandato; le deleghe non fanno venire meno la collegialità dellorgano esecutivo;
f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative allindirizzo generale dellEnte e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
g) coordina lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellEnte; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli allesame della Giunta;
h) impartisce direttive nei confronti degli uffici e dei servizi, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellEnte, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
i) adotta, di concerto con il Direttore-Segretario e i responsabili di servizio, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
j) promuove, tramite il Direttore-Segretario indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi;
k) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
l) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
m) risponde direttamente, o tramite lAssessore competente, alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;
n) indice i referendum;
o) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo;
p) stipula gli accordi di programma;
q) nomina e revoca, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
s) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico sugli Enti Locali, dal presente Statuto e dai regolamenti dellEnte.
Art. 55
Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti della Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo lordine di anzianità dato dalletà.
Art. 56
Status degli Amministratori - Ineleggibilità e incompatibilità
1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione e le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito decreto interministeriale.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono quelle previste dalla legge per la carica di Consigliere comunale, Sindaco e Assessore, in quanto qualifiche soggettive indispensabili per assumere cariche presso la Comunità Montana.
3. Le norme del capo II del titolo III del d.lgs. n. 267/2000 che si riferiscono a situazioni relazionali tra i Comuni e le Province da una parte e altri soggetti, come dipendenti, enti, aziende, istituzioni, società partecipate, appaltatori, concessionari, esattori, enti sovvenzionati, consulenti dallaltra, si intendono riferite dalla parte attiva alla Comunità Montana, e dalla parte passiva a soggetti in rapporto con la Comunità Montana medesima.
CAPO VII
RAPPRESENTANZA
Art. 57
Rappresentanza legale
1. La rappresentanza legale della Comunità Montana spetta al Presidente della Comunità Montana, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli artt. 107 e seguenti del medesimo decreto legislativo.
2. In particolare, la rappresentanza negoziale, sia per i contratti che per gli atti unilaterali a contenuto negoziale, spetta al responsabile dellufficio o servizio a ciò deputato, secondo lorganizzazione dellEnte.
3. Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dellEnte, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.
4. Nel caso previsto dallultima parte del comma precedente, lindirizzo dellatto al Presidente della Comunità Montana si intende rivolto al competente responsabile dellufficio o servizio.
Art. 58
Rappresentanza giudiziale
1. La Comunità Montana, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio in persona del responsabile dellufficio o servizio competente per materia. Il responsabile competente è individuato nellorgano burocratico che ha compiuto latto o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia, sulla base degli atti di nomina, dellattribuzione allunità organizzativa cui è preposto, dei procedimenti amministrativi oggetto di controversia, dellassegnazione dei poteri gestionali e di spesa.
2. Quanto stabilito al comma precedente vale sia per la legittimazione attiva, di proporre le liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.
3. Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli artt. 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.
4. Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non riferiti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico-istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente alla competenza degli organi di governo della Comunità Montana, la rappresentanza giudiziale spetta al Presidente della Comunità Montana.
5. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al responsabile dellufficio o servizio, questi, con proprio atto di determinazione, si costituisce in giudizio, nominando il legale di fiducia ed impegnando la relativa spesa, salvi i casi, previsti dalla legge, di capacità a stare in giudizio, senza lassistenza del difensore.
6. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al Presidente della Comunità Montana, questi si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta, individua il legale di fiducia con proprio provvedimento e demanda lassunzione dellimpegno di spesa al responsabile del servizio.
CAPO VIII
NOMINE IN ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
Art. 59
Nomine dei rappresentanti in enti, aziende e istituzioni
1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dallinsediamento dellorgano competente alla nomina, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di inadempimento, il Difensore Civico, ove costituito o, in mancanza, il Prefetto, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dellart. 136 del d.lgs. n. 267/2000.
2. Nellesercizio del potere, attribuito dalla legge, di nominare, designare e revocare rappresentanti del Consiglio della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni, il Consiglio medesimo, ove non sia diversamente disposto dalla legge, ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.
3. I rappresentanti della Comunità Montana nominati dal Presidente e i rappresentanti del Consiglio eletti da questultimo debbono possedere i requisiti per lelezione a Consigliere comunale.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE INTERNA
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art. 60
Norme applicabili
1. Lordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, è disciplinato nel rispetto dei principi del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in quanto applicabili agli Enti Locali, nonché quelle contenute al capo I del titolo IV del d.lgs. 267/2000, nel presente Statuto, nel rispetto delle materie demandate alla competenza della contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
Art. 61
Principi strutturali ed organizzativi
1. LAmministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
b) lanalisi e lindividuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dellEnte, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.
3. Nellemanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dellEnte. A tal fine, la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità.
Art. 62
Organizzazione degli uffici e del personale
1. La Giunta disciplina la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente e funzione di gestione attribuita al Direttore-Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La dotazione organica del personale è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Comunità Montana anche su delega dei Comuni ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellEnte.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze della popolazione della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed alleconomicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze della popolazione.
Art. 63
Indirizzi e criteri direttivi
1. Il Consiglio della Comunità Montana determina, nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 64
Personale
1. La Comunità Montana promuove laggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni amministrative erogate alla popolazione.
2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso lutilizzo razionale delle risorse umane e con lopportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Conformemente ai principi della legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali, uno o più regolamenti di organizzazione disciplinano la dotazione organica del personale, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento.
4. I regolamenti di organizzazione disciplinano lattività dellEnte che deve essere informata ai principi dettati dal precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:
a) trasparenza e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
b) flessibilità nellorganizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane.
Art. 65
Flessibilità organizzativa
1. Per lespletamento delle proprie funzioni ed il perseguimento dei propri fini, la Comunità Montana si avvale in primo luogo dei propri uffici e servizi e del proprio personale.
2. Essa può avvalersi anche degli uffici dei Comuni, di altre Comunità Montane o di altri Enti operanti nel territorio, previo consenso degli Enti interessati, nonché di consulenti esterni, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.
Art. 66
Doveri dei dipendenti
1. I dipendenti della Comunità Montana svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse della popolazione.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è altresì direttamente responsabile degli uffici e dei servizi e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. I dipendenti utilizzati dai Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi devono adempiere ai loro compiti garantendo la parità di trattamento e linformazione a tutti i Comuni associati.
Art. 67
Direttore-Segretario
1. La Comunità Montana si dota di un Direttore che svolga anche le funzioni di Segretario, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di organizzazione.
2. La funzione di Direzione-Segreteria può essere svolta anche in forma associata.
3. Il Direttore-Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4. Il Direttore-Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina lattività; partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, e redige i relativi verbali di seduta;
b) esprime il parere di cui allart. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui lEnte non abbia responsabili dei servizi;
c) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente Statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente; redige relazioni e progetti di carattere organizzativo; cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nellinteresse della Comunità Montana;
d) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dallart. 197, comma 2, lettera a) del Testo Unico sugli Enti Locali, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dallart. 169 del suddetto decreto legislativo o di un documento equivalente di attribuzione di risorse ed obiettivi ai responsabili degli uffici e dei servizi;
e) verifica la correttezza amministrativa e lefficienza di gestione sullattività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;
f) il Direttore-Segretario può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con lautorizzazione del Presidente, a quelle esterne;
g) su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
h) il Direttore-Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nellinteresse della Comunità Montana i contratti ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
Art. 68
Funzioni di Vicesegretario
1. In caso di assenza o impedimento del Direttore-Segretario il Presidente può attribuire le funzioni di Vicesegretario a un funzionario della Comunità Montana in possesso del titolo di studi previsto per laccesso al concorso di Direttore-Segretario.
Art. 69
I Responsabili degli uffici o servizi
1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con losservanza dei principi e dei criteri fissati dallordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione della Comunità Montana, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, lattività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dellEnte.
3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dellorganizzazione dellEnte e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli scopi fissati dagli organi elettivi.
Art. 70
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del d.lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente avviene previo esperimento di procedure di selezione disciplinate dai regolamenti di organizzazione dellEnte.
Art. 71
Convenzioni organizzative con altri enti
1. Per una più efficace ed efficiente organizzazione, la Comunità Montana può stipulare con altri enti convenzioni organizzative per lutilizzazione di personale, nel rispetto del regolamento di organizzazione e della contrattazione collettiva.
Art. 72
Collaborazioni esterne
1. I regolamenti di organizzazione possono prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allAmministrazione devono stabilirne la durata, che non può essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
3. La scelta del collaboratore, se non si tratta di incarico fiduciario, deve avvenire sulla base della predeterminazione dei criteri di selezione.
Art. 73
Ufficio di Statistica
1. Può essere istituito lUfficio di Statistica ai sensi dellart. 3 del d.lgs. 322/1989.
2. AllUfficio di Statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia da reclutare secondo i principi di flessibilità organizzativa e secondo le norme dei regolamenti di organizzazione.
3. LUfficio di Statistica, oltre ai compiti previsti dalla legge, ha la funzione di raccogliere ed analizzare i dati demografici, economici, urbanistici etc., rilevanti ai fini della programmazione della Comunità Montana e dei Comuni di riferimento, e di supporto agli investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo economico, sociale e civile del territorio.
CAPO II
CONTROLLI INTERNI
Art. 74
Principi generali del controllo interno
1. La Comunità Montana realizza i propri fini mediante una amministrazione per risultati, basata sulla programmazione e sul controllo successivo e concomitante alla gestione.
2. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta in continuo raccordo con la programmazione, lEnte si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a) controllo sulla regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa;
b) controllo interno di gestione per verificare, lefficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) sistema di valutazione permanente del personale;
d) controllo strategico al fine di valutare ladeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Art. 75
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto da organi interni allEnte secondo le rispettive competenze come segue:
* controllo interno della legittimità e legalità dellazione amministrativa svolta dal Direttore-Segretario, e, ove costituito, dal Difensore Civico;
* revisione economico finanziaria, svolta dal Revisore dei conti;
* controllo di regolarità contabile, svolto dal responsabile del servizio finanziario;
* controllo di regolarità della stipulazione dei contratti, mediante la determinazione a contrattare adottata dal responsabile del servizio.
Art. 76
Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni previste dal Testo Unico sugli Enti Locali, dalle altre leggi, dai contratti collettivi di lavoro e le ulteriori seguenti funzioni:
* assistenza tecnica nella redazione del piano economico-finanziario prodromico alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali;
* altre funzioni attribuite dal Consiglio.
2. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali; il candidato, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli per lelezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. Nellesercizio delle funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera di competenza e sentire il Direttore-Segretario e gli incaricati delle posizioni organizzative della Comunità Montana o delle istituzioni, che hanno lobbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti della Comunità Montana in qualsivoglia ente cui la Comunità eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.
4. Il Revisore, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta del Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.
5. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 77
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Lorgano competente, la modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione delle relazioni periodiche, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.
Art. 78
Sistema per la valutazione permanente del personale
1. Le prestazioni e le competenze organizzative del Direttore-Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi, e i comportamenti degli stessi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, costituito secondo le modalità definite da regolamento di organizzazione, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.
3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
4. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conoscenza dellattività del valutato;
b) partecipazione dellinteressato al procedimento.
5. La procedura di valutazione è presupposto indispensabile ai fini dellaccertamento delle responsabilità dirigenziali del Direttore-Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
6. Il regolamento disciplina la composizione e lattività del nucleo di valutazione.
7. La valutazione del restante personale dipendente avviene secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro e i regolamenti di organizzazione dellEnte.
Art. 79
Controllo strategico
1. Il controllo strategico è finalizzato alla verifica dellattuazione degli obiettivi strategici dellEnte, e consiste nellanalisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dai documenti programmatici, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuale e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità dirigenziale e/o politica per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
TITOLO IV
METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
CAPO I
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 80
Principi generali
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri enti pubblici operanti sul territorio, ed in primo luogo con i Comuni.
2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dellazione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.
Art. 81
Attività amministrativa
1. Nello svolgimento dellattività amministrativa, la Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto della legalità formale e sostanziale, alla trasparenza, allimparzialità e al buon andamento, alla semplificazione e allo snellimento procedurale.
2. A tal fine, adotta tutte le misure idonee per dare attuazione ai principi costituzionali contenuti negli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella legge n. 241/1990 e nel D.P.R. n. 445/2000.
3. La Comunità Montana, per le medesime finalità indicate al comma precedente, adotta appositi regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative di competenza, nel rispetto del principio di uniformità minima dellordinamento locale di cui alla legge n. 131/2003.
4. Fino alladozione dei regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative, si applicano le norme vigenti.
Art. 82
Strumenti di programmazione
1. La Comunità Montana realizza la programmazione attraverso i documenti contabili e previsionali previsti dal Testo Unico sugli Enti Locali, il programma triennale e lelenco annuale delle opere pubbliche previsto dalla normativa sui lavori pubblici, e tutti gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sulla Montagna contenuto nella legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui:
* il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
* la carta di destinazione duso del suolo;
* i programmi annuali operativi;
* i progetti speciali integrati;
* i piani di settore e dei servizi.
2. La Comunità Montana, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, utilizza e favorisce tutti gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge.
CAPO II
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 83
Servizi pubblici locali - natura e oggetto
1. La Comunità Montana, nellambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici di cui è titolare, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, consistenti in una attività di fare rivolti ad una utenza indifferenziata dietro corrispettivo di una tariffa o canone.
2. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
3. La legge distingue, ai fini della scelta della forma di gestione, i servizi pubblici locali di rilevanza economica dai servizi privi di tale rilevanza.
4. La Comunità Montana, per la configurazione di un complesso di attività di rilevanza sociale come servizio pubblico locale non di rilevanza economica, assume a parametri:
a) il tipo di servizio, lutenza specifica, il sistema di relazione con lutenza;
b) il tipo di intervento nel sistema di riferimento per il servizio pubblico locale;
c) lesistenza o meno di fattori di mercato o di elementi che lo caratterizzino, lassenza di uno specifico scopo lucrativo, lassenza di rischio connesso allattività, leventuale esistenza di finanziamenti pubblici.
5. La Comunità Montana individua per i servizi pubblici locali qualificabili come privi di rilevanza economica adeguati moduli gestionali.
6. Il presente Statuto distingue, ai fini della disciplina delle forme di gestione, tra servizi pubblici locali nella titolarità della Comunità Montana e servizi pubblici locali nella titolarità dei Comuni.
7. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano la normativa statale, comunitaria e regionale vigente in materia.
Art. 84
Servizi pubblici locali di titolarità dei Comuni
Forme di gestione
1. I servizi pubblici di competenza dei Comuni di riferimento possono trovare nellambito territoriale della Comunità Montana la dimensione ottimale per la gestione associata, salvo che la legge non determini ambiti diversi.
2. La gestione associata dei servizi pubblici locali di spettanza dei Comuni nellambito territoriale della Comunità Montana avviene con le forme e le modalità disciplinate dagli artt. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Comunità Montana assiste i Comuni nella redazione di studi per la fattibilità economica, mediante lanalisi costi - benefici, e giuridica della gestione associata dei servizi pubblici locali nellambito territoriale della Comunità Montana medesima.
4. La gestione associata dei servizi pubblici locali di spettanza dei Comuni non può esautorare i Comuni dai poteri di decisione, indirizzo e controllo che la legge attribuisce agli Enti Locali titolari dei servizi.
Art. 85
Servizi pubblici locali di titolarità della Comunità Montana - Forme
di gestione
1. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono disciplinate dallart. 113 del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni e dalle normative di settore.
2. Nei casi in cui la legge prevede la gara ad evidenza pubblica, questa è espletata secondo le norme vigenti e le competenze stabilite dal Testo Unico sullordinamento degli Enti Locali.
3. I criteri di aggiudicazione delle gare, se non previsti dalle discipline di settore, sono stabiliti dalla Comunità Montana.
4. Nella scelta delle forme organizzative dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Comunità Montana persegue lobiettivo di assicurare alla comunità amministrata adeguati livelli di qualità, di quantità, di sicurezza e di equa distribuzione sul territorio, di economicità, di efficacia ed efficienza, con particolare riguardo alla garanzia dei livelli minimi a favore delle fasce svantaggiate della popolazione, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
5. Il Consiglio della Comunità Montana, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, delibera di gestire i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:
a) in economia, quando le modeste dimensioni organizzative, operative o di rilevanza economica complessiva, del servizio o le specificità tecnico-operative, dellutenza etc., dello stesso inducano a ritenere tale forma come la migliore per le potenzialità organizzative ed economiche dellEnte;
b) mediante istituzione, in rapporto a tipologie di servizi per i quali sia necessario un controllo funzionale molto rilevante dellAmministrazione;
c) mediante azienda speciale, per tipologie di servizi per i quali si voglia sperimentare unimpostazione multigestionale con interazioni operative con lAmministrazione molto forti;
d) mediante società di capitali, con partecipazione totalitaria o mista, questultima se giustificabile in termini di interazione strategica con il partner privato, con riferimento a situazioni nelle quali la gestione del servizio debba ritenersi necessariamente sviluppabile con moduli organizzativi ben strutturati, con configurazione avvicinabile a quella imprenditoriale;
e) mediante associazioni, costituite o partecipate dalla Comunità Montana, per situazioni nelle quali la gestione di alcune tipologie di servizi sia riferibile a moduli snelli, utili anche per garantire partnership significative con soggetti operanti nei sistemi locali di riferimento;
f) mediante fondazioni, per situazioni nelle quali la gestione di particolari tipologie di servizi possa essere razionalizzata facendo leva sulle peculiarità del modulo (patrimonio e interazioni strutturate con gli altri fondatori).
6. La Comunità Montana può comunque avvalersi di altri modelli gestionali innovativi eventualmente sperimentabili.
7. La Comunità Montana procede allaffidamento del servizio al soggetto gestore secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, in particolare previa gara ad evidenza pubblica nel caso di scelta del socio privato di società miste a partecipazione pubblica.
8. I servizi culturali e del tempo libero possono essere oggetto di affidamento diretto ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dalla Comunità Montana.
9. I rapporti tra la Comunità Montana e il soggetto gestore, relativi alla gestione di servizi sia di rilevanza economica che di servizi privi di tale rilevanza, sono regolati da un contratto di servizio.
Art. 86
Servizi pubblici locali di titolarità dei Comuni - Compiti della
Comunità Montana
1. Qualora i servizi pubblici locali siano nella titolarità dei Comuni, la Comunità Montana favorisce laggregazione dei Comuni per la gestione associata delle reti e/o dellerogazione dei servizi, nellambito territoriale di riferimento, ferma restando la competenza legislativamente fissata in capo ai singoli Consigli comunali in merito alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali di cui i Comuni sono titolari.
2. La Comunità Montana può anche acquisire la partecipazione nelle società costituite dai Comuni che la compongono per la gestione delle reti e degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, o per lerogazione dei servizi o essere delegata a svolgere per conto dei Comuni le funzioni di stazione appaltante per laffidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ad imprese idonee.
3. In ogni caso, parte sostanziale del contratto di servizio che viene stipulato con il soggetto gestore e del contratto di costituzione della società, sono i Comuni interessati che o stipulano direttamente il contratto, o conferiscono procura alla Comunità Montana che agisce anche in nome e per conto dei Comuni di riferimento e non soltanto in proprio.
4. I poteri di indirizzo e controllo che la legge stabilisce in capo agli Enti Locali titolari del servizio sono esercitati dai Comuni, salvo delega alla Comunità Montana.
5. La Comunità Montana può essere delegata a svolgere per conto dei Comuni servizi privi della rilevanza economica.
Art. 87
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. Nel caso di esercizio associato di servizi privi di rilevanza economica su delega dei Comuni, svolti in economia dalla Comunità Montana, i Consigli comunali, adottano un atto di delega ed il regolamento.
3. La delega deve disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti interessati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 88
Istituzioni - Costituzione
1. Il Consiglio della Comunità Montana, per lesercizio di servizi privi di rilevanza economica, di cui è titolare lEnte montano, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1, determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio della Comunità Montana al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
Art. 89
Bilancio dellistituzione
1. Listituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci.
Art. 90
Organi dellistituzione
1. Gli organi dellistituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dellIstituzione sono nominati dal Presidente della Comunità Montana tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dellorgano.
5. Il Consiglio dAmministrazione provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
6. Il Presidente dellistituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Direttore dellistituzione è nominato dal Presidente della Comunità Montana, previa procedura selettiva, con le modalità previste dal regolamento; dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
8. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme relative alle aziende speciali.
Art. 91
Aziende speciali - Costituzione
1. Il Consiglio della Comunità Montana, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali, anche consortili, per la gestione dei servizi pubblici locali di cui è titolare lEnte montano, nei casi ammessi dalla legge e dal presente Statuto.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e consortili sono disciplinati dallapposito Statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare lequilibrio economico-finanziario e da assicurare, nellambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dellattività, nellorganizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche e private.
4. Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto.
Art. 92
Organi delle aziende speciali
1. Gli organi dellazienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Presidente della Comunità Montana, con proprio provvedimento, tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente delle aziende consortili sono nominati in conformità di quanto previsto dallo Statuto, dalla convenzione e dai regolamenti del consorzio, ed in coerenza con le norme stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali.
4. Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti del Consiglio e della Giunta della Comunità Montana.
5. Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione possono essere revocati dal Presidente della Comunità Montana, previa comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi della amministrazione della Comunità Montana.
Art. 93
Società a partecipazione pubblica locale
1. Negli Statuti delle società partecipate dalla Comunità Montana devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e la Comunità Montana.
2. Nel caso di società costituite per lerogazione di servizi pubblici di primaria importanza, o di una pluralità di servizi, la partecipazione della Comunità Montana, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo Statuto o lacquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio della Comunità Montana e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. La Comunità Montana sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Presidente della Comunità Montana, o un suo delegato partecipano allassemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
6. Per quanto non disposto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica locale.
7. Per la gestione dei servizi locali di titolarità dei Comuni, la Comunità Montana può acquisire partecipazioni societarie in aggiunta alle partecipazioni dei Comuni titolari.
8. Qualora i Comuni deleghino la Comunità Montana a costituire una società a partecipazione pubblica locale per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e/o per lerogazione dei servizi, la delega si intende riferita allattività amministrativa di supporto alla costituzione della società, esclusa, di norma, ogni sostituzione negli organi societari della Comunità Montana ai Comuni titolari di cui devono necessariamente far parte i Comuni deleganti.
9. Qualora i Comuni intendano delegare, con deliberazione del Consiglio comunale, al Presidente della Comunità Montana anche la partecipazione agli organi societari, devono essere previsti appositi strumenti di indirizzo e di controllo dei Comuni sullattività del Presidente in seno a tali organi societari, eventualmente mediante apposite deliberazioni della Conferenza dei Sindaci.
Art. 94
Esclusioni
1. Le norme del presente capo si applicano esclusivamente ai servizi pubblici locali come definiti dallart. 112 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal presente Statuto e dalla costante giurisprudenza.
2. Non possono essere gestiti nella forme previste dagli artt. 113 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e dal presente capo, le pubbliche funzioni e i servizi - reparti organizzativi o uffici, fatte salve le norme sullazienda speciale applicabili ai consorzi.
CAPO III
GESTIONE ASSOCIATA - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Art 95
Gestione associata
1. La Comunità Montana esercita in forma associata le funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni.
2. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee definite dalla Regione organizzano lesercizio associato di funzioni proprie e di funzioni ad essi delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità Montana.
3. A tal fine, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
Art. 96
Gestione associata con altre Comunità Montane
1. La Comunità Montana può organizzare lesercizio associato di funzioni e servizi di propria competenza o delegati dai Comuni, con altre Comunità Montane, qualora sia opportuna e conveniente una gestione in un ambito territoriale più vasto di quello della Comunità Montana singola.
2. I relativi rapporti di natura finanziaria, sono regolati da apposita convenzione.
Art. 97
Consorzi
1. In relazione a specifiche esigenze, la Comunità Montana può costituire o partecipare a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni.
2. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso, il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dellAssemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.
3. La conferenza dei Sindaci esprime atti di indirizzo e controllo al fine del corretto esercizio della rappresentanza del Presidente della Comunità Montana in seno allAssemblea del Consorzio.
4. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi quando di essi ne facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
5. Le modalità di costituzione del Consorzio sono previste dallart. 31 del d.lgs. n. 267/2000.
Art. 98
Delega a contrarre mutui
1. I Comuni possono delegare, con atto fondamentale del Consiglio comunale, alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
Art. 99
Accordi di programma
1. Il Presidente della Comunità Montana, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata della Comunità Montana e di altri soggetti pubblici, può sottoscrivere accordi di programma ai sensi dellarticolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 100
Programmazione negoziata
1. La Comunità Montana, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio, promuove e valorizza tutte le forme di programmazione negoziata previste dalla legislazione vigente, quale forma di semplificazione amministrativa finalizzata allo sviluppo economico e civile della comunità amministrata.
2. La Comunità Montana promuove altresì ogni altra forma collaborativa con i privati, e gli Enti Locali interessati, con lobiettivo di una migliore realizzazione dellinteresse pubblico allo sviluppo economico ed urbanistico del territorio.
Art. 101
Settori di promozione della gestione associata
1. La Comunità Montana, al fine di rendere effettivo il principio di sussidiarietà verticale anche per i piccoli Comuni, promuove la gestione associata di funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, oltre che nei settori indicati allart. 31 comma 8 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche e integrazioni, soprattutto con riferimento alle nuove funzioni affidate ai Comuni in seguito al decentramento amministrativo.
Art. 102
Il piano pluriennale dei servizi e delle funzioni da gestire in
forma associata
1. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio della Comunità Montana e dalla Conferenza dei Sindaci, la Giunta predispone il piano pluriennale dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata e lo sottopone alla Conferenza dei Sindaci per lespressione del parere di competenza, ai fini dellapprovazione da parte del Consiglio della Comunità Montana assieme ai documenti di programmazione economico-finanziaria.
CAPO IV
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI
Art. 103
Adesioni ad enti ed associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allUnione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) ed alla sua Delegazione regionale.
2. Essa può altresì aderire ad altri enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
3. Può inoltre aderire ad altri Enti ed organismi aventi scopi promozionali e socio-economici attinenti i suoi fini istituzionali.
Art. 104
Indirizzi ai partecipanti alle assemblee di enti, consorzi, società
partecipate
1. Qualora in base a disposizioni legislative, regolamentari, del presente Statuto o degli statuti degli enti, consorzi, aziende, società partecipate, venga determinata la partecipazione del rappresentante della Comunità Montana, nella persona del Presidente o altro delegato, il rappresentante è tenuto a seguire gli indirizzi di governo espressi dallEnte, formulati dagli organi di governo, secondo le competenze.
Art. 105
Regolamento sullerogazione di contributi
1. La Comunità Montana stabilisce con apposito Regolamento, adottato dal Consiglio, criteri per lerogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, compresi i Comuni componenti la Comunità Montana. Nelle more di approvazione del Regolamento lassegnazione di benefici economici, di importo uguale o superiore ad Euro 1.500,00, è subordinata alla previa consultazione dei capigruppo consiliari.
2. Lerogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale, secondo la logica della progressiva riduzione delle diverse velocità di sviluppo dei Comuni e dellincentivo a quegli interventi che producono maggiori effetti positivi diretti e indiretti nel territorio della Comunità Montana.
Art. 106
Albo beneficiari di provvidenze economiche
1. La Comunità Montana istituisce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, lalbo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche e i Comuni, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio, lo aggiorna annualmente e provvede allinformatizzazione dello stesso, consentendone laccesso gratuito, anche per via telematica.
2. Lalbo di cui al D.P.R. n. 118/2000, viene comunicato ai Comuni componenti la Comunità Montana per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
TITOLO V
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 107
Partecipazione popolare
1. La Comunità Montana, al fine di avvicinare le istituzioni comunitarie alla popolazione insediata sul territorio, garantisce e promuove la partecipazione singola o associata, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti su specifici problemi.
4. Allo scopo di favorire lincontro tra popolazione attiva e istituti tradizionali di democrazia rappresentativa, si stabilisce la facoltà per i singoli o le associazioni di illustrare in Consiglio proposte, petizioni, istanze. Luoghi di incontro tra Amministrazione e funzionari e popolazione, potranno essere, fuori dal Consiglio, assemblee convocate dallAmministrazione o da organismi di partecipazione su temi specifici al fine di informare, gestire e risolvere problemi.
5. La Comunità Montana adotta il metodo della concertazione con le parti sociali ed economiche.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 108
Associazionismo
1. La Comunità Montana riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
Art. 109
Contributi alle associazioni
1. La Comunità Montana può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. La Comunità Montana può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. La Comunità Montana può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallEnte devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 110
Volontariato
1. La Comunità Montana promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile o sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
Art. 111
Consulte
1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. Listituzione è deliberata dal Consiglio.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.
3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.
5. Listituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, possono essere disciplinati dal Regolamento.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 112
Consultazione della popolazione
1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista delladozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.
3. Lesito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. Lorgano competente è però tenuto ad esprimere le ragioni delleventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dalla popolazione.
Art. 113
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio della Comunità Montana, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellAmministrazione, per sollecitarne lintervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. Non sono ammesse petizioni sulle materie precluse ai referendum ai sensi del presente Statuto.
3. Le firme in calce al testo comprendente le richieste rivolte allAmministrazione devono essere autenticate ai sensi di legge.
4. La petizione è inoltrata al Presidente della Comunità Montana il quale, entro 30 giorni, la sottopone al giudizio di ammissibilità della Giunta, che si pronuncia sentito il parere del Segretario e, quindi, entro i successivi 60 giorni dalla pronuncia di ammissibilità, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio.
5. In caso di pronuncia di inammissibilità della petizione, la deliberazione relativa viene comunicata ai primi tre firmatari e pubblicata mediante affissione negli appositi spazi presso tutti i Comuni della Comunità Montana e, ove possibile, pubblicata sul sito web dellEnte montano.
6. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato nelle stesse forme previste al comma precedente, e comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio della Comunità Montana.
Art. 114
Proposte
1. Un gruppo di promotori non inferiore a 5 può avanzare al Presidente della Comunità Montana proposte volte a collaborare con gli organi dellEnte e finalizzate ad indicare agli stessi il contenuto di deliberazioni da assumere in ordine alle funzioni amministrative del Comune.
2. La proposta, indirizzata al Presidente della Comunità Montana, deve indicare il contenuto della deliberazione da assumere e deve essere corredata dalle firme dei promotori e da quelle di un numero di elettori dei Comuni componenti la Comunità Montana non inferiore a 500.
3. Le firme dei promotori e degli elettori devono essere autenticate ai sensi di legge.
4. La proposta, qualora risultino adempiute le formalità richieste dal presente Statuto, viene affissa allAlbo Pretorio della Comunità Montana e, ove possibile, pubblicata sul sito web, entro 5 giorni dalla ricezione.
5. Si applicano alle proposte le stesse limitazioni allammissibilità che il presente Statuto prevede per i referenda.
6. Lammissibilità della proposta viene deliberata dalla Giunta, su parere del Segretario e, ove occorra, degli altri responsabili dei servizi competenti per materia o, in caso di particolare complessità o per altri giustificati motivi, su parere di esperti esterni.
7. Il Presidente assegna listruttoria della proposta ai competenti responsabili di servizio e, una volta completata ed acquisiti i pareri di cui allart. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio entro 60 giorni dalla deliberazione di ammissibilità.
8. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi presso i Comuni della Comunità Montana e, ove possibile, sul sito web dellEnte montano, e sono comunicate formalmente ai promotori.
Art. 115
Referendum
1. Su iniziativa di almeno 5 promotori, un numero di elettori residenti non inferiore a 500, può chiedere che vengano indetti referenda consultivi e abrogativi in tutte le materie di competenza della Comunità Montana o a questa delegate dai Comuni. Il referendum può essere indetto altresì:
* dal Consiglio della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
* dalla Giunta, nei soli casi previsti dal regolamento apposito.
2. Non possono essere indetti referenda in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
* Statuto;
* Regolamento del Consiglio;
* Piano di sviluppo;
* Strumenti urbanistici;
* Atti di bilancio e di assunzione di mutui;
* Accordi di programma sottoscritti dal Presidente della Comunità Montana;
* Atti in materia di personale;
* Atti relativi a procedimenti espropriativi;
* Nomine, elezioni, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, atti o questioni concernenti persone.
3. Non sono ammissibili referenda in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana o referenda il cui risultato esporrebbe la Comunità Montana a responsabilità nei confronti di terzi, o a difficoltà finanziarie.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum, anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti della Comunità Montana, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
6. Il quesito referendario, qualora risultino adempiute le formalità richieste dal presente Statuto e dallapposito regolamento, viene affisso allAlbo Pretorio e, ove possibile, sul sito web dellEnte montano entro 5 giorni dalla ricezione.
7. Il quesito referendario viene inviato anche ai Comuni componenti la Comunità Montana affinché provvedano alla pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
8. Lammissibilità del quesito referendario viene deliberata dalla Giunta, su parere del Segretario e, ove occorra, degli altri responsabili dei servizi competenti per materia o, in caso di particolare complessità o per altri giustificati motivi, su parere di esperti esterni.
9. Il Consiglio adotta un regolamento, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci e con il supporto dellufficio di promozione ed organizzazione dellesercizio associato di funzioni e servizi, nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
10. Il Consiglio deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere in merito alloggetto della stessa.
11. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
13. Nel caso in cui il quesito, sottoposto a referendum, sia approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
14. La richiesta di referendum, comunque, deve essere presentata tra il 1° giugno ed il 31 ottobre di ogni anno per prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio di previsione dellanno successivo.
Art. 116
Accesso agli atti
1. Ciascuno ha libero accesso alla consultazione degli atti della Comunità Montana e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di terzi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Comunità Montana, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. Il diniego deve essere motivato.
Art. 117
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti della Comunità Montana, delle aziende speciali e delle istituzioni, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Comunità Montana, che ne vieti lesibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Comunità Montana.
2. LEnte deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, soprattutto con riferimento alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 della legge n. 241/1990.
Art. 118
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente della Comunità Montana interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni.
CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO
Art. 119
Costituzione
1. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana listituzione del Difensore Civico Associato.
2. Lesercizio delle funzioni del Difensore Civico associato viene regolato da apposito disciplinare elaborato ed approvato secondo le procedure previste dal presente Statuto per la delega di funzioni alla Comunità Montana.
3. Il Difensore Civico svolge ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento dellAmministrazione della Comunità Montana e dei Comuni deleganti, nonché di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi elettivi o burocratici della Comunità Montana e dei Comuni deleganti, ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.
Art. 120
Funzioni di garanzia
1. Il Difensore Civico garantisce, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dagli statuti e dal regolamento, limparzialità e il buon andamento, per quanto attiene allattività svolta dai Comuni deleganti e dalla Comunità Montana, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellAmministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico verifica il grado di attuazione, da parte degli uffici dei Comuni deleganti e della Comunità Montana, dei principi di semplificazione, snellimento burocratico e il grado di utilizzazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, sia nellinteresse dei cittadini-utenti, che nellinteresse delle imprese.
3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dellattività svolta dalla Comunità Montana e dalle Amministrazioni comunali deleganti. Su richiesta dei soggetti interessati o dufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi della Comunità Montana e dei Comuni deleganti e la garanzia dei diritti degli utenti nella gestione dei servizi pubblici.
4. Nelle funzioni di garanzia di cui al presente articolo, il Difensore Civico si esprime prevalentemente attraverso poteri di segnalazione al Consiglio.
Art. 121
Funzioni di controllo eventuale
1. Il Difensore Civico svolge altresì le funzioni di controllo eventuale sugli atti di cui allart. 127 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle deliberazioni della Comunità Montana e delle Amministrazioni comunali della gestione associata riguardanti:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate su richiesta scritta e motivata, di un quarto dei Consiglieri della Comunità Montana, ovvero di un quinto dei Consiglieri dei singoli Comuni associati con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
3. La richiesta, formulata entro dieci giorni dallaffissione allAlbo Pretorio della deliberazione opposta, deve contenere lindicazione delle norme violate.
4. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia viziata da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, ne dà comunicazione allEnte, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se lEnte non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 122
Funzioni di controllo sostitutivo
1. Il Difensore Civico provvede, ai sensi dellart. 136 del d.lgs. n. 267/2000, a nominare il commissario ad acta qualora la Comunità Montana o i Comuni associati, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per Statuto.
Art. 123
Relazione
1. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio comunitario e ai Consigli dei Comuni associati, una relazione sullattività svolta, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. La relazione è svolta con riferimento tanto alle funzioni di garanzia che a quelle di controllo eventuale, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento, limparzialità, la trasparenza e la semplificazione dellattività amministrativa e i livelli di garanzia dei cittadini utenti nei confronti dei gestori dei pubblici servizi di competenza della Comunità Montana o dei Comuni deleganti; inoltre può inviare al Consiglio comunitario e ai Consigli dei Comuni associati relazioni su questioni specifiche.
3. Il Difensore Civico, nella relazione, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento delle attività amministrative e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
Art. 124
Requisiti
1. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale e deve essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza giuridico-amministrativa in quanto in possesso di Laurea in Giurisprudenza e con specifica competenza nel diritto amministrativo e degli Enti Locali.
2. Lincarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi nei partiti politici.
Art. 125
Ineleggibilità
1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico:
a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere comunale;
b) coloro che, rispetto alla Comunità Montana e ai Comuni interessati, alle istituzioni, aziende, consorzi, società ed enti dagli stessi dipendenti od ai quali essi partecipano, si trovano in una delle seguenti posizioni:
* amministratori o dipendenti anche con rapporto a tempo determinato;
* esercitano le funzioni di revisore dei conti;
* effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo;
c) coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative e nelle ultime elezioni politiche;
d) i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
e) i Parlamentari europei e nazionali;
f) il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado con i Consiglieri comunali, con i dipendenti o con il Segretario della Comunità Montana, i Segretari comunali e i responsabili di uffici o servizi dei Comuni deleganti;
g) gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con la Comunità Montana o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
Art. 126
Decadenza
1. Qualora successivamente allelezione venga accertata lesistenza originaria di una causa di ineleggibilità, il Consiglio della Comunità Montana provvede a dichiarare la decadenza delleletto alla carica di Difensore Civico con le stesse modalità con cui si è proceduto alla sua elezione, con le garanzie del contraddittorio e le procedure previste per la dichiarazione di decadenza del Consigliere in quanto compatibili.
Art. 127
Elezione
1. Il Presidente della Comunità Montana pubblica un avviso allAlbo Pretorio e, ove possibile, sul sito web dellEnte, e agli Albi Pretori - e, ove possibile, relativi siti web - dei Comuni componenti la Comunità Montana e su almeno 2 giornali di cui uno a diffusione provinciale, per la presentazione della candidature alla carica di difensore civico.
2. Lavviso deve indicare i requisiti richiesti e i criteri di valutazione dei curricula.
3. I curricula vengono esaminati preventivamente da una Commissione presieduta dal Segretario, che predispone una graduatoria sulla base dei criteri obiettivi di valutazione indicati nellavviso e la sottopone al Consiglio.
4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunitario a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile una sola volta ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
Art. 128
Indennità e rimborso spese
1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione nella misura pari a quella attribuita agli Assessori della Comunità Montana, nonché il rimborso delle spese per luso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per i viaggi compiuti nel territorio dei Comuni convenzionati per accertamenti e verifiche per lattività del suo ufficio.
Art. 129
Sede e mezzi
1. Lufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione della Comunità Montana, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
Art. 130
Diritto daccesso
1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunitari e comunali le informazioni, nonché le copie di atti e documenti necessari per lesercizio delle funzioni senza che possa essergli opposto alcun diniego, salvo il segreto dufficio previsto dalla legge.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto dufficio anche dopo la cessazione dalla carica.
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 131
Autonomia finanziaria
1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nellambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dellordinamento della finanza locale approvato con d.lgs. 267/2000, Parte seconda, che si applica anche alle Comunità Montane.
2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 132
Il tesoriere
1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.
2. Laffidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, la Comunità Montana può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
3. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio della Comunità Montana.
4. Il tesoriere compie il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dellEnte e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dellEnte o da apposita convenzione.
5. Qualora lorganizzazione dellEnte e del tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario della Comunità Montana ed il tesoriere, al fine di consentire linterscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
TITOLO VII
AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 133
Autonomia normativa
1. Lautonomia normativa della Comunità Montana si esprime nellautonomia statutaria e regolamentare.
Art. 134
Statuto
1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge.
2. Lo Statuto nel rispetto della Costituzione, dei principi delle leggi statali e regionali, e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono, stabilisce le norme fondamentali dellordinamento della Comunità Montana.
3. Ad esso devono conformarsi tutti i sottordinati atti normativi.
4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità previste per lapprovazione dello Statuto stesso.
5. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione allAlbo Pretorio, in analogia a quanto previsto dallart. 10 delle preleggi per gli atti normativi dello Stato.
6. La proposta di abrogazione totale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca integralmente quello che si intende abrogare.
7. Contestualmente alla sostituzione, modificazione od integrazione di parti dello Statuto, il Consiglio provvede alla presa datto del nuovo testo integrato dello Statuto.
Art. 135
Regolamenti
1. La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto e può emanare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.
3. La proposta di adozione del regolamento deve essere accompagnata da una relazione sulla sostenibilità organizzativo-amministrativa delle nuove norme e sullimpatto del regolamento sulle norme in vigore.
4. I regolamenti e le successive modifiche sono adottate dal Consiglio, salvo che la legge preveda una competenza dellorgano esecutivo.
5. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
Art. 136
Norme transitorie
1. Fino alla data di efficacia del presente Statuto, si applicano le norme del precedente e dei regolamenti vigenti della preesistente della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto si applicano le disposizioni ivi contenute che non abbisognano di norme attuative.
3. Qualora lo Statuto rinvii a regolamenti o ad altri atti amministrativi, fino alladozione di tali atti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.
Art. 137
Organo rappresentativo
1. Il Consiglio della Comunità Montana deve essere ricostituito nella composizione determinata dal presente Statuto in occasione del suo primo rinnovo successivo allentrata in vigore dello Statuto.
2. A tal fine, i Consigli comunali interessati dal rinnovo elettorale eleggono i propri rappresentanti secondo le norme del presente Statuto.
3. I Comuni non interessati dal rinnovo elettorale, non devono procedere a nuove elezioni dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana.
Art. 138
Organo esecutivo
1. Lorgano esecutivo, nella composizione prevista dal presente Statuto, viene eletto in occasione del suo primo rinnovo successivo allentrata in vigore dello Statuto.