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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2005, n. 41-15180

Recepimento accordo tra Regione Piemonte e Associazioni di categoria AIOP e ARIS per il settore sanitario privato, in merito alle modalita’ per la determinazione del budget delle strutture private provvisoriamente/definitivamente accreditate, nonche’ in merito alla definizione delle attivita’ di ricovero in RRF 1 livello ed in lungodegenza postacuzie delle strutture private definitivamente accreditate.

A relazione del Vice Presidente Casoni:

In data 23 febbraio 2005 si è proceduto alla firma dell’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, con il quale sono state definite le modalità per la determinazione del budget delle strutture private provvisoriamente/definitivamente accreditate.

Con tale accordo è tra l’altro stabilito l’adeguamento tariffario da riconoscere alle strutture del Settore Sanitario privato, a decorrere dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2005, pari al 5% delle tariffe attualmente in vigore, di cui alla D.G.R. n. 46-6882 del 5 agosto 2002. E’ invece riconosciuto, sempre a decorrere dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2005, un adeguamento tariffario pari al 2,5% delle tariffe in vigore previste per le attività di ricovero degli Istituti ex art. 26 L. 833/78 dalla D.G.R. n. 14-10598 del 6 ottobre 2003.

In particolare l’accordo prevede che le strutture private si impegnano a supportare le ASL nel contenimento del limite di crescita dei costi nel rispetto dei termini indicati dalla legge finanziaria 2005 (L. 30.12.2004, n. 31).

Con l’accordo in questione è prevista, con decorrenza 1/1/2005, l’applicazione del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS sottoscritto in data 11 novembre 2004 per la definizione dei livelli organizzativi funzionali delle attività di ricovero in recupero e rieducazione funzionale di 1° livello ed in lungodegenza post acuzie delle Strutture Ospedaliere Private definitivamente accreditate.

Con tale protocollo è altresì stabilito il peso relativo alle attività di ricovero ordinario di RRF 1° livello e di lungodegenza postacuzie per la corretta valorizzazione nelle diverse fasce di accreditamento secondo il valore per unità di peso di cui alla D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002. Le attività sanitarie erogate dalle strutture private definitivamente accreditate saranno remunerate con i valori sopradefiniti alle strutture che documenteranno il possesso dei livelli organizzativi funzionali definiti dall’accordo medesimo.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

vista la D.G.R. n. 46-6882 del 05.08.2002;

vista la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002;

vista la D.G.R. n. 14-10598 del 06.10.2003,

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire l’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, in merito alle modalità per la determinazione del budget delle strutture private provvisoriamente/definitivamente accreditate, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di recepire altresì il protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, in merito alla definizione delle attività di ricovero in RRF 1° livello ed in lungodegenza postacuzie delle strutture private definitivamente accreditate, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

- di ridefinire, con una rivalutazione del 5% e con decorrenza dalle dimissioni del 1° gennaio 2005, le tariffe previste con la D.G.R. n. 46-6882 del 5 agosto 2002 per le Case di cura private provvisoriamente accreditate, così come indicato negli allegati 3) e 4), rispettivamente per le attività di ricovero di acuzie e di postacuzie, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di ridefinire, con una rivalutazione del 2,5% e con decorrenza dalle dimissioni del 1° gennaio 2005, le tariffe previste con la D.G.R. n. 14-10598 del 6 ottobre 2003 per le prestazioni di ricovero effettuate dagli Istituti ex art. 26 L.833/78, così come indicato nell’allegato 5) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che nell’accordo le strutture private si impegnano a supportare le ASL nel contenimento del limite di crescita dei costi nel rispetto dei termini indicati dalla legge finanziaria 2005 (L. 30.12.2004, n. 31).

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento rientrano nella quota capitaria assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria Locale.

La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato 1)

Accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, in merito alle modalità per la determinazione del budget delle strutture ospedaliere private provvisoriamente / definitivamente accreditate.


Allegato 2)

Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS in merito alla definizione delle attività di ricovero in RRF  1° livello ed in lungodegenza postacuzie delle strutture private definitivamente accreditate.


Allegato 3)

Tariffa DRG come stabilita con D.G.R. n. 46-6882 del 05.08.2002 rivalutata del 5% per strutture provvisoriamente accreditate con requisiti 2 (punto b.1. D.G.R. n. 72/97).
Tariffa DRG come stabilita con D.G.R. n. 46-6882 del 05.08.2002 rivalutata del 5% per strutture provvisoriamente accreditate con requisiti 1 (punto b.1. D.G.R. n. 72/97).


Allegato 4)

Tariffe giornaliere come stabilite dalla D.G.R. 46-6882 del 05.08.2002 rivalutate del 5% per reparti di Case di Cura provvisoriamente accreditate che effettuano prestazioni per non acuzie.


Allegato 5)

Tariffa giornaliera come stabilita con la DGR n. 14-10598 del 06.10.2003 rivalutata del 2,5% per gli istituti ex art. 26 legge 833/78.





REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITA’

MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL BUDGET DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PRIVATE

Il volume di attività delle strutture private provvisoriamente e definitivamente accreditate, per l’anno 2004, è stato ipotizzato dai quadranti, che hanno provveduto a raccogliere i dati comunicati dalle singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, sulla base della rilevazione del proprio fabbisogno.

Le Aziende erano tenute ad individuare i volumi di attività:

a) sulla base dei dati relativi alla produzione delle Strutture Ospedaliere Private dell’anno 2003.

b) sulla proiezione annuale dei dati relativi ai primi sei mesi dell’anno 2004.

Inoltre ai dati così rilevati relativi al proprio fabbisogno dovevano essere aggiunte le previsioni per l’anno 2004 per le prestazioni di ricovero erogabili ai residenti fuori regione.

Pertanto il budget per l’anno 2004 da riconoscere alle Strutture Ospedaliere Private provvisoriamente e definitivamente accreditate, comprensivo anche del maggiore importo individuato per le Strutture Ospedaliere Private definitivamente accreditate, viene individuato, secondo i criteri sopra esposti nonché applicando le regole di cui all’"Accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS per gli anni 2003-2006", e tenendo conto altresì dei processi produttivi non consolidati e dei nuovi accessi al sistema.

L’Azienda dovrà motivare in modo circostanziato le decisioni assunte che dovessero contrastare con i principi programmatori condivisi e/o qualsiasi diversa individuazione dei volumi di attività rispetto alle indicazioni regionali fornite alle Aziende stesse.

La Giunta Regionale con provvedimento del 05/08/2002 n. 46-6882 aveva definito le tariffe per le prestazioni di ricovero delle attività di acuzie e post acuzie da riconoscere alle strutture ospedaliere private provvisoriamente accreditate, con l’impegno di procedere all’aggiornamento annuale sulla base dell’indice dell’inflazione programmata.

Tale aggiornamento percentualmente individuato nel 5%, valutato nella misura del 2,5% per gli anni 2003-2004, decorrerà dal 01.01.2005 in modo da adeguare il valore delle singole prestazioni di ricovero erogate dalle strutture ospedaliere provvisoriamente accreditate, nonché in misura del 2,5% alle strutture di cui alla D.G.R. n. 14-10598 del 6 ottobre 2003.

Inoltre il riconoscimento del 5% è da estendere anche alle strutture definitivamente accreditare per quelle attività/discipline, le cui tariffe non sono contemplate nel provvedimento di Giunta Regionale n. 28-8148 del 30 dicembre 2002. La tariffa dell’attività di riabilitazione di 3° livello (gravi cerebrolesioni acquisite) rimane invariata, in virtù del fatto che con tale aggiornamento tariffario si otterrebbe un importo superiore della tariffa attualmente riconosciuta agli istituti pubblici ed equiparati per la erogazione della medesima attività e che sarà applicata alla struttura privata al momento del suo accreditamento.

Con decorrenza 1/1/2005 sarà data applicazione all’accordo sottoscritto per la definizione dei livelli organizzativi funzionali delle attività di ricovero in recupero e rieducazione funzionale di 1° livello ed in lungodegenza post acuzie delle Strutture Ospedaliere Private definitivamente accreditate e dell’aggiornamento relativo delle tariffe.

Entro il primo semestre dell’anno 2005 dovranno essere realizzati i seguenti impegni:

- Entro i termini previsti dal contratto per il pagamento dell’ “una tantum” riferita agli anni 2002-2003 e per gli arretrati relativi al 2004 le parti si incontreranno per definire l’ammontare complessivo degli oneri contrattuali derivanti dall’applicazione del rinnovato C.C.N.L., tenuto conto della quota percentuale di incidenza del costo del personale già riconosciuta con l’adeguamento tariffario previsto nel presente documento.

- Ridefinizione delle tariffe e dei livelli organizzativi funzionali per le strutture definitivamente accreditate dell’attività di neuropsichiatria.

- Definizione dei requisiti organizzativi-funzionali, nonché l’individuazione dei fabbisogni, per la riabilitazione pneumologica previa valutazione da parte del gruppo di lavoro, ad hoc costituito, a cui parteciperà anche un rappresentante per ciascuna associazione di categoria.

- Accantonamento del valore relativo all’eccedenza produttiva del 50% effettuata nell’anno 2003, che potrà essere riassegnato, previa verifica della corrispondenza delle prestazioni all’appropriatezza dei ricoveri secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 37-13743 del 25 ottobre 2004 e dell’effettivo contenimento delle liste di attesa, tenuto conto che tale eccedenza è stata condizionata dall’applicazione delle regole di appropriatezza vigenti nel 2003 e dal contributo degli erogatori privati al contenimento delle liste di attesa di alcune specialità.

Budget 2005

Il Budget 2005, distinto per le attività di ricovero e per le attività ambulatoriali, sarà proposto dalla Conferenza di quadrante, tenuto conto dei dati:

- delle singole ASL relativi ai bisogni di prestazioni di ricovero e ambulatoriali articolati per produttore e per disciplina;

- dei singoli quadranti relativi ai bisogni di prestazioni di ricovero e ambulatoriali articolati per produttore e per disciplina.

Le proposte saranno oggetto di verifica in sede regionale congiuntamente alle Associazioni di categoria in rappresentanza degli erogatori, nel rispetto di quanto già stabilito nell’accordo 2003-2006.

Le strutture private in virtù delle loro capacità di efficienza, si impegnano a supportare le ASL nel contenimento del limite di crescita dei costi nel rispetto dei termini indicati dalla legge finanziaria 2005 (L. 30.12.2004, n. 31).

Nel corso dell’anno 2005 si dovranno definire:

- Le linee guida sull’appropriatezza delle prestazioni di ricovero.

- La riconversione, a richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti di legge da parte delle ASL competenti, dei Centri di riabilitazione, ex art. 26 della legge n. 833/1978, per la parte relativa all’attività già provvisoriamente accreditata, in Strutture Ospedaliere Private di cui alla Legge Regionale n. 5/87 ed alla DCR 616/00 e s.m.i.;

- Rispetto dell’Accordo 2003-2006 per il numero programmato di strutture che dovranno ottenere l’accreditamento definitivo nell’anno 2005, previa verifica del numero delle strutture già accreditate al 31 dicembre 2004.

Torino, 23.02.2005

Regione Piemonte
Assessore alla Sanità
Valter Galante

Presidente Regionale AIOP
Giancarlo Perla

Presidente Regionale ARIS
Suor Angelina Cavarzan



REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALLA SANITA’

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I PRESIDENTI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AIOP E ARIS, PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICOVERO IN RECUPERO E RIEDUCAZIONE DI 1° LIVELLO ED IN LUNGODEGENZA POSTACUZIE DELLE STRUTTURE PRIVATE DEFINITIVAMENTE ACCREDITATE.


LIVELLI ORGANIZZATIVI FUNZIONALI ATTIVITA’ DI RRF 1° LIV. E DI LUNGODEGENZA E TARIFFE


- RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DI 1° LIVELLO

La normativa regionale precisa che “La fase della riabilitazione estensiva (1° livello) si colloca nel completamento del processo di recupero o nel mantenimento e/o prevenzione del degrado del recupero motorio e funzionale acquisito. Si caratterizza con diverse modalità di interventi riabilitativi in rapporto alla natura e tipologia della menomazione e della disabilità e comunque tale da non richiedere interventi intensivi”.

Per quanto attiene i livelli organizzativi funzionali, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente (D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000), facendo riferimento ad un raggruppamento di 60 posti letto di RRF di 1° livello, gli stessi dovranno rispondere a logiche di garanzia di trattamento dedicato al paziente, assicurando prestazioni riabilitative e di assistenza alla persona con la seguente dotazione organica, computata sulla base dell’orario contrattuale a tempo pieno:

- n. 1 Capo Sala

- n. 45 unità di personale della riabilitazione, dell’assistenza alla persona e amministrativi (Terapisti, logopedisti, Infermieri Professionali, O.T.A., ADEST, OSS, Ausiliari, Amministrativi), con almeno 11 infermieri professionali e 6 tecnici della riabilitazione (terapista della riabilitazione, logopedista, terapista occupazionale), assicurando almeno 6 infermieri e 2 tecnici della riabilitazione per l’unità funzionale da 20 posti letto.

- n. 7 unità di personale medico, di cui n. 1 con la funzione di responsabile di raggruppamento, assicurando almeno 3 unità mediche, di cui almeno uno con la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, per l’unità funzionale da 20 posti letto.

Nel caso di posti letto superiori a 60, il personale dovrà essere proporzionalmente dimensionato.


- LUNGODEGENZA POST ACUZIE

La lungodegenza post-acuzie tratta soggetti provenienti dalle differenti discipline specialistiche presenti in ospedale e affetti da pluripatologie e da problemi clinico-assistenziali non stabilizzati, che richiedono una competente e continua sorveglianza medica ed un nursing infermieristico non erogabile a livello extraospedaliero.

Facendo riferimento ad un raggruppamento di 60 posti letto di lungodegenza, i livelli organizzativi funzionali, dovranno rispondere a logiche di garanzia di trattamento dedicato al paziente, assicurando prestazioni sanitarie alla persona con la seguente dotazione organica, computata sulla base dell’orario contrattuale a tempo pieno:

- n. 1 Capo Sala

- n. 41 unità di personale di assistenza alla persona e di amministrativi (Infermieri Professionali, terapista della riabilitazione, O.T.A., ADEST, OSS, Ausiliari, Amministrativi), con almeno 12 infermieri professionali, assicurando almeno 6 infermieri per l’unità funzionale da 20 posti letto.

- n. 7 unità di personale medico, di cui n. 1 con la funzione di responsabile di raggruppamento, assicurando almeno 3 unità mediche per l’unità funzionale da 20 posti letto.

Nel caso di un posti letto superiori a 60, il personale dovrà essere proporzionalmente dimensionato.


- TARIFFE DELL’ATTIVITA’ DI RRF 1° LIV. E DI LUNGODEGENZA POSTACUZIE

Nella standardizzazione dei costi per la definizione delle tariffe, si è preso in considerazione una struttura tipo di 60 posti letto, con un tasso di utilizzo del 98%, i cui costi del personale incidono complessivamente nell’ordine del 65% dei costi complessivi.

Le parti concordano che la dotazione organica, indicata nei capitoli relativi alle diverse attività, deve essere garantita per le Case di cura accreditate in fascia C.

Per le strutture accreditate in fascia B ed in fascia A, in virtù dello sviluppo della attività di formazione del personale e degli aspetti relativi al miglioramento della qualità delle prestazioni e della qualità percepita del servizio offerto, tenuto conto che l’organico individuato è comunque quello ritenuto necessario a garantire la qualità minima da assicurare ai pazienti nelle tre tipologie di accreditamento, viene previsto il seguente incremento della dotazione organica, a fronte delle unità di personale previste nella fascia C :

- RRF 1° livello - una unità di infermiere professionale e una unità del personale addetto all’assistenza per la fascia B; tre unità di infermiere professionale e una unità del personale addetto all’assistenza per la fascia A.


- LUNGODEGENZA POSTACUZIE - una unità di infermiere professionale e una unità del personale addetto all’assistenza per la fascia B; due unità di infermiere professionale e due unità del personale addetto all’assistenza per la fascia A.

Trattandosi di valorizzazione delle attività erogate dalle strutture definitivamente accreditate e dovendo fare riferimento al valore per unità di peso pari a Euro 2.363,00, di cui alla D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002, di seguito vengono indicati i pesi relativi alle attività di RRF 1° livello e di lungodegenza postacuzie nelle diverse fasce di accreditamento per la corretta valorizzazione secondo le procedure vigenti.


Per l’attività di lungodegenza postacuzie, è previsto un abbattimento del 40% del peso per le giornate oltre il valore soglia di 60 giorni, fermo restando quanto indicato dalla D.G.R. n. 34-251 del 19.06.2000 in merito al prolungamento della degenza oltre i sessanta giorni.

Per quanto attiene i requisiti strutturali e impiantistici, gli stessi dovranno essere posseduti adeguando le strutture esistenti secondo i tempi di attuazione previsti dalla D.C.R. n. 616/2000 sopra citata e relativi atti attuativi.

La tariffa sarà applicata alle strutture definitivamente accreditate con decorrenza dalla data della verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi e funzionali da parte delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e comunque non anteriore alla data del provvedimento formale di approvazione del presente verbale.


PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE PROCEDURE DI RICOVERO


- IN UNITA’ FUNZIONALI DI RRF DI 1° LIVELLO

L’operatività della degenza riabilitativa di 1° livello della Casa di cura deve mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- formulare un progetto riabilitativo del paziente

- garantire il trattamento riabilitativo dei pazienti con disabilità idonee a ricovero in struttura riabilitativa di 1°livello

- garantire che il percorso riabilitativo preveda l’intervento multiprofessionale da parte di specialisti medici e tecnici (fisiatra, terapista della riabilitazione, logopedista, ecc.).

Nel caso di paziente non proveniente dal domicilio ma da un reparto di acuzie della struttura pubblica od equiparata, la proposta di ricovero presso la Casa di cura deve avvenire da parte della Direzione Sanitaria dell’Azienda inviante, mediante la compilazione di apposito protocollo operativo, in cui siano indicati i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, il tipo di disabilità e gli obiettivi raggiungibili, nonché le eventuali problematiche mediche associate e la terapia farmacologica, integrato dalla relazione dell’unità operativa di RRF, da cui emerga l’indicazione del ricovero in struttura riabilitativa di 1° livello.

Al fine di fornire criteri e metodologie di appropriatezza nell’individuazione della tipologia di ricovero riabilitativo da parte delle strutture invianti, sono in corso di predisposizione apposite linee guida regionali.

Tale proposta di ricovero (protocollo operativo) sarà valutata dal Responsabile del raggruppamento/unità funzionale di recupero e rieducazione funzionale della Casa di cura, il quale potrà contattare i medici che hanno compilato la proposta. E’ facoltà della Casa di cura verificare le indicazioni al ricovero ed eventualmente non accettare la proposta di ricovero se non ricorrono le condizioni di intervento per la struttura di RRF di 1° livello.

La struttura erogatrice delle prestazioni riabilitative, accertata la regolarità della proposta di ricovero, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento dandone comunicazione nel termine di 10 giorni all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito e per conoscenza all’Azienda Sanità Locale sul cui territorio insiste la Casa di cura, corredata da un piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi i particolari tipi di prestazioni ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano.

I soggetti destinatari della comunicazione avranno la facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento ed alla durata del trattamento medesimo.

La durata del ricovero dipenderà dagli obiettivi prefissati e raggiunti durante il decorso del ricovero.

Il piano di trattamento dovrà assicurare una media di 1 ora di riabilitazione giornaliera tra attività svolta sul singolo paziente con rapporto 1 a 1 e attività svolta dal personale tecnico contemporaneamente su più pazienti.

A tal fine è necessario precisare, almeno in termini quantitativi le tipologie di attività finalizzate alla riduzione della disabilità e che devono essere garantite al soggetto ricoverato, in aggiunta all’attività di nursing infermieristico, con riguardo alla parte dedicata al recupero dell’autonomia e compresa nel progetto riabilitativo:

1) attività svolta da personale tecnico della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale) contemporaneamente su più pazienti

2) attività svolta da personale tecnico della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale) sul singolo paziente con rapporto 1 a 1, o al letto del paziente o in locali dedicati

3) attività di counselling al paziente e/o ai caregivers

4) attività di consultazione interprofessionale con stesura di progetto e programma e controllo dell’evoluzione clinica e dei risultati

La struttura di riabilitazione si impegna ad assicurare le prestazioni dirette al recupero e rieducazione funzionale dell’assistito secondo il progetto riabilitativo personalizzato predisposto.

Il progetto dovrà prevedere, qualora possibile, il coinvolgimento nel processo riabilitativo:

- del paziente

- della famiglia

- delle Strutture del territorio di provenienza dell’assistito.

L’ASL di residenza dell’assistito può disporre, in qualsiasi momento durante il periodo di trattamento, accertamenti e verifiche in merito all’attuazione da parte della Struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

Alla Casa di cura potranno riferirsi anche i cittadini di altre Regioni italiane nello spirito della libera scelta.

In caso di paziente proveniente da un reparto di acuzie presente presso la stessa Casa di cura, è ammessa la possibilità di trasferimento interno, mediante la chiusura della SDO dell’episodio acuto e contemporanea apertura di una nuova SDO per il ricovero in RRF di 1° livello. Il ricovero in RRF sarà effettuato secondo le procedure previste dal protocollo operativo e approvato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale, sul cui territorio insiste la Casa di cura privata accreditata.

Analoga procedura dovrà essere adottata per il trasferimento tra diverse Case di cura private provvisoriamente/definitivamente accreditate.

Sono fatti salvi i ricoveri nelle unità funzionali di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello non in diretta connessione con l’evento acuto.


- IN UNITA’ FUNZIONALI DI LUNGODEGENZA POSTACUZIE

Nel caso di paziente non proveniente dal domicilio ma da un reparto di acuzie della struttura pubblica od equiparata, la proposta di ricovero presso la Casa di cura deve avvenire da parte della Direzione Sanitaria dell’Azienda inviante, mediante la compilazione di apposito protocollo operativo, in cui siano indicati i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, le eventuali problematiche mediche associate e la terapia farmacologica, integrato dalla relazione del reparto della Azienda inviante, da cui emerga l’indicazione del ricovero in struttura di lungodegenza.

Tale proposta di ricovero (protocollo operativo) sarà valutata dal Responsabile del raggruppamento di lungodegenza della Casa di cura, il quale potrà contattare i medici che hanno compilato la proposta. E’ facoltà della Casa di cura verificare le indicazioni al ricovero ed eventualmente non accettare la proposta di ricovero se non ricorrono le condizioni di intervento per la lungodegenza.

La struttura erogatrice delle attività di lungodegenza, accertata la regolarità della proposta di ricovero, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento dandone comunicazione nel termine di 10 giorni all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito e per conoscenza all’Azienda Sanità Locale sul cui territorio insiste la Casa di cura, corredata da un piano di intervento ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano.

I soggetti destinatari della comunicazione avranno la facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano ed alla durata del medesimo.

La durata del ricovero dipenderà dagli obiettivi prefissati e raggiunti durante il decorso del ricovero.

L’attività di lungodegenza dovrà prevedere, qualora necessaria, il coinvolgimento, nel piano di intervento, del paziente, della famiglia e/o delle Strutture del territorio di provenienza dell’assistito.

L’ASL di residenza dell’assistito può disporre, in qualsiasi momento durante il periodo di trattamento, accertamenti e verifiche in merito all’attuazione di parte della Struttura delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

Alla Casa di cura potranno riferirsi anche i cittadini di altre Regioni italiane nello spirito della libera scelta.

In caso di paziente proveniente da un reparto di acuzie presente presso la stessa Casa di cura, è ammessa la possibilità di trasferimento interno, mediante la chiusura della SDO dell’episodio acuto e contemporanea apertura di una nuova SDO per il ricovero in Lungopdegenza. Il ricovero in Lungodegenza sarà effettuato secondo le procedure previste dal protocollo operativo e approvato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale, sul cui territorio insiste la Casa di cura privata accreditata.

Analoga procedura dovrà essere adottata per il trasferimento tra diverse tra diverse Case di cura private provvisoriamente/definitivamente accreditate.

Sono fatti salvi i ricoveri nelle unità funzionali di lungodegenza non in diretta connessione con l’evento acuto, nella misura non superiore al 20% su base annua degli episodi di ricovero in tale unità funzionale, limitatamente ai cittadini residenti in Regione.

Torino, 11 novembre 2004

Assessore alla Sanita’

Presidente Regionale AIOP

Presidente Regionale ARIS

Allegati