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Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 56-15060

L.r. 40/1998 - Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area in localita’ Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO)”, presentato dalle Societa’ Escosa S.p.A. e Cava degli Olmi S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di “Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO)”, ubicato nei Comuni di La Loggia e Carignano, presentato dalle Società ESCOSA S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Lombardia, 205, e Cava degli Olmi S.r.l. con sede legale in Carignano, Regione Olmi, 89/91, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni dettagliate in premessa e di seguito evidenziate:

- il progetto consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal P.d’A. (Schema grafico 12) prevedendo la chiusura dell’attività estrattiva nell’arco di 15 anni, con conseguente uso e titolarità pubblica dell’area;

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse ambientali coinvolte salvaguardando d’altro canto le caratteristiche idrogeologiche dell’area e la tutela dei pozzi idropotabili della “Nuova zona D”;

- gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

- lo sviluppo del progetto consente una progressiva dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra le Società proponenti e l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva dell’Ambito 12 del Piano d’Area dell’Area Protetta, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto dal progetto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo;

- la realizzazione di un diaframma artificiale garantisce il mantenimento delle attuali condizioni idrogeologiche degli acquiferi presenti nell’area in progetto.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- il progetto deve essere realizzato in ottemperanza alle prescrizioni di coltivazione e di sistemazione finale dell’area e ai controlli in corso d’opera previsti rispettivamente negli allegati A e B che fanno parte integrante della presente deliberazione;

- ad integrazione dei monitoraggi previsti nel sopraccitato allegato B la Società ESCOSA S.p.A. è tenuta, relativamente al monitoraggio del setto che separa il lato Est del lago attuale dal fiume Po, a mantenere in opera la rete esistente di n. 40 capisaldi collegata alla rete di appoggio planoaltimetrica della cava, e a realizzare le seguenti misurazioni: entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno devono essere realizzate le misure di controllo, a suo tempo previste e contenute nel progetto “Documentazione integrativa ESCOSA S.p.A. Stabilità del setto” datato 25 luglio 2002, per accertare eventuali spostamenti dei capisaldi; gli elaborati numerici e grafici devono essere inviati entro 30 giorni dalla data delle misurazioni, alle Amministrazioni Regionale, Provinciale, Comunali, all’Ente di Gestione e ad A.R.P.A.;

- entro 60 giorni a far data dalla presente deliberazione le Società esercenti sono tenute a stipulare la convenzione con l’Ente di Gestione, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, secondo la bozza allegata alla documentazione presentata il cui testo deve essere integrato prevedendo, una commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione del Parco e i Comuni di La Loggia e di Carignano; nella commissione devono essere nominati tassativamente due esperti in materia di interventi di impermeabilizzazione;

- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

- nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

- il diaframma progettato per il mantenimento delle condizioni idrogeologiche, alfine di contenere l’impatto sulle componenti ambientali e limitare i movimenti terra, deve essere realizzato attuando interamente la seconda soluzione proposta: “diaframma a sezione parallelepipeda in fango bentonitico”. La realizzazione deve essere conclusa entro 5 anni. Inoltre il diaframma deve essere realizzato secondo le prescrizioni previste nel già citato allegato A riferite alla tempistica e alle modalità di realizzazione nonché secondo le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico “Proposta specifica tecnica per diaframma plastico” elaborato da SMAT S.p.A. già prescritte e allegate alle autorizzazioni, ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 38/1998, concesse con le determinazioni della Direzione Industria n.n. 95 e 96 del 19 maggio 2004, per un periodo di 24 mesi, limitatamente ai primi lotti biennali che fanno parte del progetto di riassetto definitivo oggetto del presente atto.

Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998:

- assorbe l’autorizzazione paesistica ai sensi del combinato disposto della l.r. 20/1989 e dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004, di competenza delle Amministrazioni comunali di La Loggia e Carignano in ottemperanza a quanto dichiarato dai loro rappresentanti e stabilito nelle riunioni dell’8 ottobre 2001 e del 12 febbraio 2004 della Conferenza di Servizi, ex artt. 12 e 13 l.r. 40/1998.

- prende atto dell’approvazione da parte dei Comuni di La Loggia e Carignano, ai sensi della legge urbanistica regionale, con deliberazioni di Consiglio comunale rispettivamente n. 45 del 16 dicembre 2004 e n. 3 del 26 gennaio 2005 del Piano Esecutivo Convenzionato del sub-ambito 12 del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” in località Madonna degli Olmi e Sabbioni dei Comuni di La Loggia e Carignano di proprietà delle Società Cava degli Olmi s.r.l. di Carignano ed ESCOSA S.p.A. di Torino, come previsto dall’art. 4.1. delle “Norme di attuazione” del citato Piano.

- che le Società esercenti hanno provveduto a presentare ai Comuni di Carignano e La Loggia, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del P.A.I., atto liberatorio che esclude ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio è stato presentato in ottemperanza alla relativa prescrizione contenuta nelle autorizzazioni, ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 38/1998, concesse con le determinazioni della Direzione Industria n.n. 95 e 96 del 19 maggio 2004, per un periodo di 24 mesi, limitatamente ai primi lotti biennali che fanno parte del progetto di riassetto definitivo oggetto del presente atto.

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le autorizzazioni, ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 38/1998 e dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004, concernenti la ripresa e l’ampliamento dell’attività estrattiva delle cave in località Sabbioni dei Comuni di La Loggia e Carignano e in località Madonna degli Olmi del Comune di Carignano per 24 mesi, limitatamente ai primi lotti biennali che fanno parte del progetto di riassetto definitivo oggetto del presente atto, concesse rispettivamente con le determinazioni dirigenziali della Direzione Industria n.n. 95 e 96 del 19 maggio 2004. Alle autorizzazioni suddette seguiranno le autorizzazioni ex l.r. 69/1978 sui successivi lotti in progetto, fino al completamento dell’intera attività estrattiva. Con le suddette autorizzazioni biennali sono state prescritti i tempi di realizzazione, le modalità esecutive e i monitoraggi relativi alla realizzazione del diaframma, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico “Proposta specifica tecnica per diaframma plastico” elaborata dalla SMAT S.p.A., nonché le altre prescrizioni di coltivazione, di recupero ambientale e la realizzazione del sistema di monitoraggi previsti nell’allegato B.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente all’A.R.P.A.- Dipartimento di Torino l’inizio lavori.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (All. A);

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale (All. B);

- verbale di Conferenza della riunione del 12 febbraio 2004 (All. C).

- bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, da modificare come sopra indicato (All. D).

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai proponenti, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)