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Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 118-15122

L.166/02, “Programma regionale Piemonte 2006".Modifiche e integrazioni al ”Documento di indirizzo programmatico e procedurale" -D.G.R. n. 36-8210 del 13/1/2003. Criteri per l’assegnazione di un contributo aggiuntivo ai Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, alle Comunita’ Montane e Collinari comprese nel Programma regionale in qualita’ di soggetti attuatori degli interventi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le seguenti integrazioni e aggiornamenti al “Documento di indirizzo programmatico e procedurale”, approvato ai sensi della L.166/2002, art.21, con D.G.R. n. 36-8210 del 13/1/2003 per la predisposizione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", al fine di sostenere quegli Enti locali - sottoscrittori degli Accordi di programma attuativi dei progetti compresi nel Programma regionale Piemonte 2006 - che a seguito dell’introduzione dei limiti e dei vincoli introdotti dalla Legge finanziaria 2005 agli investimenti degli enti locali, in relazione alla loro debolezza socio-demografica, a causa degli impegni finanziari assunti per la realizzazione di tali opere, si trovino in particolare difficoltà a sostenere altri investimenti pubblici altrettanto necessari per le loro economie locali, ovvero:

* di destinare in via prioritaria le economie ottenute nel corso dell’attuazione del Programma regionale Piemonte 2006 sul fondo di cofinanziamento regionale a seguito della rideterminazione dei contributi assegnati agli enti locali attuatori in applicazione dei “ribassi d’asta” ed eventualmente, in quota parte quelle derivanti dalla riduzione/decadenza di progetti, ecc., per concedere agli interventi realizzati dai Comuni con popolazione non superiore a 2000 abitanti (dati Censimento ISTAT 2001) o dalle Comunità Montane/Collinari, sottoscrittori degli Accordi di programma - in qualità di stazioni appaltanti - un incremento del cofinanziamento regionale in grado di “coprire” fino ad un massimo del 15%, aggiuntivo rispetto alla percentuale di contributo assegnata in sede di Piano degli interventi oggetto dell’Accordo e, comunque, non oltre l’85% complessivo di contributo regionale (con l’esclusione della “copertura” delle quote locali discendenti da altri contributi e/o da concessionari o privati nonché nei limiti del totale della quota locale effettivamente a carico del soggetto attuatore);

* di destinare tale surplus di contributo regionale ai Comuni attuatori (stazioni appaltanti) con popolazione non superiore a 2000 abitanti e alle Comunità Montane/Collinari (stazioni appaltanti) nei casi in cui, a seguito dell’onere finanziario assunto da questi nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006, dimostrino - con riferimento alla rispettiva situazione di bilancio - un’evidente e grave difficoltà ad impegnare ulteriori risorse derivanti da mutui per realizzare altre opere e investimenti diversi dalle “Opere di accompagnamento” ma essenziali per le necessità del territorio e della popolazione;

* di assegnare il contributo aggiuntivo, in applicazione dei criteri di selezione di cui sopra:

- in via preferenziale ai Comuni facenti parte di Comunità Montane o Collinari nonché alle medesime Comunità Montane e Collinari (stazioni appaltanti).

- nei restanti Comuni (stazioni appaltanti) non facenti parte di Comunità Montane o Collinari secondo un ordine di priorità definito sulla base della minor popolazione residente;

* di assegnare il contributo aggiuntivo una volta accertata sia l’entità complessiva delle disponibilità regionali allo scopo destinabili (in particolare dal recupero dei ribassi d’asta) da effettuarsi successivamente al 31/5/2005 (termine prorogato di inizio lavori), sia la fattibilità tecnico-autorizzativa delle opere oggetto dell’eventuale contributo aggiuntivo (i progetti devono avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione);

* di effettuare l’assegnazione del contributo aggiuntivo secondo i criteri di “preferenza” e di “priorità” di cui sopra utilizzando le risorse disponibili, in fase di applicazione operativa, secondo la seguente ripartizione stimata alla luce dei dati finanziari attuali:

- 93% a favore dei Comuni montani e delle Comunità Montane/Collinari (soggetti attuatori);

- 7% a favore dei Comuni (soggetti attuatori) localizzati all’esterno di Comunità Montane o Collinari,

provvedendo eventualmente a modificare tale ripartizione nel caso in cui la medesima determini, in uno dei due gruppi di soggetti considerati, risorse non utilizzabili;

* di stabilire che in sede di applicazione operativa, nel caso si renda necessario alla luce dell’entità delle risorse effettivamente disponibili, il contributo aggiuntivo possa essere assegnato - con provvedimento motivato della Giunta regionale - ad entrambi i “gruppi” di soggetti sopra definiti, in via prioritaria agli Enti con minor popolazione residente e/o, eventualmente, in misura differenziata secondo un analogo criterio che privilegi la minor dimensione demografica;

di dare incarico:

- alle strutture regionali preposte al coordinamento attuativo del Programma regionale Piemonte 2006 di provvedere a tutte le iniziative e attività amministrative che possano dare piena attuazione a quanto sopra stabilito nel rispetto dei criteri definiti;

- alla Cabina di regia regionale, costituita ai sensi della D.G.R. n. 55-9902 dell’8/7/2003, di sovrintendere all’applicazione operativa dei criteri sopra definiti e all’assegnazione del contributo aggiuntivo in argomento;

di invitare le Amministrazioni Provinciali che hanno sottoscritto i relativi Accordi di programma attuativi del citato Programma regionale Piemonte 2006 a destinare le economie realizzate sulle quote di contributo eventualmente assegnate ai rispettivi Piani di intervento provinciali, limitatamente agli Enti attuatori dei propri territori, secondo i medesimi criteri sopra definiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)