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Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 133-15136

Legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine)”. Nuove modalita’ di rimborso ed anticipazioni ai gestori di impianti di carburante

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 “ Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine”;

vista la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2001, n. 98-4467 che demanda alla Direzione Bilancio e Finanze le modalità operative per la fruizione del bonus fiscale da parte dei “beneficiari”;

vista la legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine).”,ed in particolare l’art. 5 che delega la Giunta Regionale ad individuare con propria deliberazione le modalità esplicative ed attuative di quanto previsto dalla legge su indicata;

vista la legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine),” che prevede lo sconto immediato alla pompa per i soggetti residenti nei comuni aderenti al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte ed in modo residuale il mantenimento del meccanismo del bonus fiscale per tutti quei soggetti che non possono ancora usufruire dello sconto alla pompa per l’acquisto di carburanti, in quanto residenti in Comuni non aderenti al sistema anagrafe tributaria del Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2004, n. 51 che disciplina le modalità per la concessione dello sconto alla pompa e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo per l’acquisto di benzine in territorio di confine;

considerato che realizzatore e gestore del sistema informativo regionale è il CSI - Piemonte, che ha concorso, anche in questo caso, alla realizzazione dell’allegato A a garanzia del funzionamento informativo della procedura complessiva;

considerato che nel primo mese di applicazione della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine).”, solo pochi gestori di impianti di carburante hanno applicato lo sconto diretto alla pompa;

ritenute valide le considerazioni espresse negli incontri con i gestori degli impianti di carburante del V.C.O. e dell’Alto Novarese che hanno eccepito sui tempi di rimborso applicati dalle loro Compagnie petrolifere ed al fine di favorire la piena applicazione della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine”, l’Amministrazione regionale si è attivata completando l’ installazione dei POS già nel mese di gennaio ed ha anticipato di alcuni mesi l’operatività del rimborso diretto ai singoli gestori, rendendo operativa la funzione dal 1 marzo 2005 u.s., così come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 53 - 14983 del 7 marzo 2005;

ritenuto di dover avviare fin da subito la nuova modalità di rimborso più le anticipazioni già previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53 - 14983 del 7 marzo 2005;

considerato che in tale deliberazione si prevedeva di procedere in un secondo tempo ad erogare congiuntamente al rimborso delle anticipazioni che permettessero ai gestori di non avere nocumento per le somme da loro anticipate ai cittadini fruitori dello sconto;

visti i costi non indifferenti per l’ Amministrazione regionale si trova a dover affrontare settimanalmente per l’emissione dei bonifici bancari con valuta prefissata nel giorno successivo alla contabilizzazione dell’entità del rimborso dovuto.

Tutto ciò premesso,la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di attuare a decorrere dalla prima settimana utile dopo l’approvazione della presente deliberazione, le modalità per la concessione dello sconto alla pompa e dei rimborsi per l’acquisto di benzine in territorio di confine, così come in premessa e dettagliatamente stabilito nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che la spesa prevista in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 36 del 29 novembre 2004 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori regionali di confine)”, trova copertura finanziaria nel capitolo 10460 (accantonamento n. 100334).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Procedure di rimborso ed anticipazioni

Procedura di rimborso Regione Piemonte/Gestori

Le riduzioni di prezzo ottenute dai beneficiari sono anticipate dai gestori.

I gestori sono rimborsati dalla Regione Piemonte.

A decorrere dalla prima settimana utile dopo l’approvazione della presente deliberazione, le riduzioni di prezzo che i gestori praticano ai beneficiari, saranno rimborsate direttamente dalla Regione Piemonte, secondo la seguente descrizione.

1) nella prima settimana di rimborso, verranno sommati gli sconti erogati da ogni singolo gestore nei giorni di lunedì e martedì, ottenendo il risultato (X1). Per simulare l’intera settimana, questo importo verrà moltiplicato per un fattore 3 ottenendo il risultato (y1).

2) ulteriormente su tale importo verrà applicata un’anticipazione pari al 30%, ottenendo in questa maniera l’intera cifra che verrà rimborsata (z1).

3) Il lunedì successivo (primo giorno della settimana successiva) verrà calcolato il reale importo dello sconto effettivamente erogato nei sette giorni precedenti (lunedì - domenica), ottenendo il risultato k1.

4) nella stessa settimana, il mercoledì saranno ripetute le operazioni 1-2- 3, ottenendo l’importo da rimborsare che terrà conto di quanto erogato in più, o in meno, nella settimana precedente e lo stesso avverrà per le settimane successive.

Al fine del rimborso i consumi devono essere certificati dalla Regione Piemonte.

L’ importo minimo ammesso a rimborso è da considerarsi in 20 euro, pertanto qualora un’ importo da rimborsare sia inferiore a 20 euro, la Regione Piemonte congelerà tale importo finché tale somma sia stata raggiunta e verrà liquidato la settimana successiva.

Tutte le sere i gestori dovranno continuare a scaricare i dati memorizzati sui POS relativi all’erogato di carburante della giornata.

La settimana contabile al fine dei rimborsi praticati dalla Regione Piemonte è da considerarsi dal lunedì alla domenica.

La valuta dei versamenti continuerà ad essere quella del martedì.