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Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 / 04 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Mirabello Monferrato (Alessandria)

Modifica ad alcuni articoli dello Statuto Comunale (Deliberazione C.C. n. 13 del 26.02.2005

Con riferimento allo Statuto Comunale, pubblicato sul 2° supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale n. 4 del 24 gennaio 1992 e successive modifiche pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 2 giugno 1993, n. 10 dell’( marzo 1995, n. 13 del 27 Marzo 1996 e n. 40 del 4 Ottobre 2000 si rende noto che sono state apportate le seguenti variazioni:

Art. 7
Organi

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

comma 4: La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali (art. 48 D.Lgs. 267/2000) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9
Consiglio comunale

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, stabilisce l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco, che provvede alla convocazione del consiglio.

comma 4: Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione. da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge.

Art. 10
Sessioni e convocazione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2: Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione dello Statuto, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione nonché le modifiche statutarie

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 3: Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, nonché della permanenza degli equilibri di bilancio o in caso negativo adotta i provvedimenti di cui all’art. 193 c.2,3,4 del D.Lgs. 267/2000. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei relativi assessori. (art. 42 c.3).

Art. 16
Sindaco

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 5: Il sindaco, altresì. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti:.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2-lett. g) e h): Il sindaco:

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109, 110, nonché del presente statuto e regolamenti comunali..

h. il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da apposite disposizioni di legge (art. 50 c. 4 D.Lgs. 267/2000).

Art. 20
Vicesindaco

L’articolo viene riformulato come di seguito:

1. Il Vicesindaco è l’assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio delle funzioni ai sensi art. 59 D.Lgs. 267/2000..

Art. 22
Composizione

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori, di cui uno con le funzioni di vicesindaco.

Art. 25
Competenze

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

comma 3 lett h): La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

h.dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari e di denaro;

Art. 34
Referendum

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 7: Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35
Accesso agli atti

L’articolo viene riformulato come di seguito:

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, purché non in violazione della L. 675/96 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 51
Accordi di programma

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 2: L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 63
Funzioni del segretario comunale

L’articolo viene riformulato come di seguito:

comma 1: Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

comma 2: Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e en coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;