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Bollettino Ufficiale n. 16 del 21 / 04 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2005, n. 22-15310
Indirizzi e disposizioni organizzative per lattuazione del divieto di fumo nei locali chiusi
A relazione del Presidente Ghigo:
Lart. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 ha stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati ed ha, altresì, fissato al comma 6 il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui trattasi.
Da ultimo, la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata individuata con lart. 19 del d.l. 9.11.2004 n. 266 convertito in legge 27.12.2004 n. 306 nel 10 gennaio 2005.
Inoltre il 16.12.2004 è stato sottoscritto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, laccordo previsto dal comma 7 del citato art. 51 della legge n. 3/2003.
Con il predetto accordo sono state individuate le procedure per laccertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché i soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle sanzioni accertate ai sensi dellart. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e i soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni.
Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, ha completato il quadro normativo con il quale vengono forniti gli strumenti per perseguire concretamente lobiettivo di tutela della salute pubblica e la prevenzione dei gravi danni derivanti dallesposizione al fumo di tabacco, in particolare tutelando i non fumatori nei luoghi in cui sono compresenti fumatori e non fumatori.
Tale obiettivo viene prioritariamente perseguito, oltre che con lacquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dallesposizione al fumo passivo, anche con lattivazione di tutti gli strumenti per garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni.
Vista la D.G.R. n° 44-215 del 12.6.2000 Provvedimento in merito alla tutela della salute nel luogo di lavoro.
Vista la D.G.R. n° 3-3058 del 28.5.2001 L584/75 e D.Lgs 626/94: norme relative al divieto di fumo nei locali pubblici e la tutela della salute dei lavoratori e di altre persone presenti nei luoghi di lavoro. Costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un idoneo regolamento in materia.
Presso la Regione Piemonte, è stato illustrato uno specifico piano di azione ed è stato aggiornato il piano di valutazione del rischio degli immobili regionali dall1.10.2003.in attuazione del d.l.g.s. 626/1994 e s.m.i..
Ora si rende necessario dare attuazione allart. 51 della L 3/2003 nellambito di quanto previsto dallaccordo sancito in sede di Conferenza Permanente Stato- Regioni, curando che le finalità e le attività ivi previste possano essere efficacemente realizzate nell ambito dellEnte.
Il contesto regionale è senzaltro articolato, poiché come ente ad elevata complessità la Regione Piemonte, non solo si trova ad operare in molteplici competenze e materie, ma per ciò stesso e in ragione del suo ordinamento vede la compresenza nei propri locali di molteplici soggetti, quali personale dipendente, amministratori, oltre che soggetti esterni e privati cittadini.
E opportuno anche, rispetto al modello organizzativo, fornire adeguati indirizzi e disposizioni organizzative al fine di poter individuare in modo omogeneo ed esaustivo i soggetti competenti nel processo di contestazione delle infrazioni e dotare gli stessi degli strumenti utili allapplicazione delle misure previste dallart. 51 della L.3/2003 e alla concreta realizzazione della procedura sanzionatoria delle infrazioni a tale disciplina, per quanto riguarda i locali chiusi appartenenti alla Regione o nei quali lEnte esercita le proprie funzioni.
Avendo le strutture della Giunta e del Consiglio regionale, in apposite riunioni, approfondito e definito principi di massima e procedure, si è ritenuto opportuno che ciascun Organo adotti, per il proprio ambito di competenza, indirizzi e disposizioni organizzative definite in relazione alle diverse specificità.
In conformità con i contenuti della delibera 23/2005 - Prot. C.R.N/4883 dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata il 10.02.2005
Quanto sopra premesso e considerato;
visto lart. 51 della L 3 del 16/1/2003 ;
visto laccordo sancito il 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
visto lart. 17 della LR. 8.8.1997 n. 51;
la Giunta Regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera
-di emanare gli indirizzi e le disposizioni organizzative formulati nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, ai fini della compiuta attuazione della disciplina di tutela dei non fumatori stabilita dallart. 51 della legge 16.1.2003 n. 3 nei luoghi chiusi appartenenti alla Regione o nei quali lEnte esercita le proprie funzioni;
-di dare atto che le presenti disposizioni organizzative sono assunte per lambito sopra indicato e nelle more delladozione di eventuale normativa regionale relativa alle procedure di competenza regionale richiamate dallaccordo sancito il 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dellart. 51, comma 7 della legge n. 3/2003.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
INDIRIZZI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI
1. Ai sensi dellart. 51 della L. 16.1.2003 n. 3 è vietato fumare in tutti i locali chiusi appartenenti alla Regione o nei quali lEnte esercita le proprie funzioni.
Il divieto si estende a tutti i dipendenti regionali, al pubblico ed a chiunque a qualunque titolo si trovi presso tali locali.
Sarà consentito fumare unicamente negli appositi locali per fumatori, ove questi verranno realizzati nei termini di legge e con le caratteristiche tecniche di cui allAllegato I del D.P.C.M. 23.1.2003.
2. Ai fini della efficace attuazione del divieto di cui allarticolo precedente, i Direttori regionali vigilano e applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 3 nei confronti del personale regionale e dei soggetti esterni che frequentano Uffici regionali.
In osservanza delle disposizioni del punto 2.3 dellAccordo sottoscritto in data 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Direttori regionali, relativamente ad ogni sede della Regione Piemonte, procedono allindividuazione con atto formale dei dirigenti cui spetta vigilare sullosservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, agli utenti della medesima sede che vi si trovino a qualsiasi titolo (dipendenti, amministratori, esterni). Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta a loro medesimi lattività di vigilanza ed accertamento e contestazione.
3. Ai trasgressori al divieto di fumare si applicano le sanzioni di cui allart. 52 comma 20 della L. 28.12.2001 n.448, e s.m.i., pari ad un importo da euro 27,50 a 275,00.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora le violazioni siano commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
A coloro cui spetta la vigilanza, contestazione ed accertamento delle infrazioni, che non curino losservanza del divieto di fumo, si applicano le sanzioni di cui allart.52 comma 20 della L 28.12.2001 n.448, e s.m.i., pari ad un importo da euro 220,00 ad euro 2.200,00.
È ammesso il pagamento in forma ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.
4. Gli incaricati della vigilanza:
* Individuano i punti ove collocare i cartelli di divieto di fumo allingresso degli edifici e dei settori in cui questi si articolano e nei principali luoghi di passaggio.
* Sorvegliano sullosservanza dellapplicazione del divieto
* Accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione, con le modalità indicate al successivo art. 7.
* Redigono in triplice copia il verbale di accertamento.
5. La Direzione Patrimonio e Tecnico provvederà a fornire ed apporre i cartelli di divieto di fumo, come da modello allegato.
Gli incaricati della vigilanza dovranno curare la corretta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di divieto di fumo.
Lindicazione dell incaricato della vigilanza, potrà essere fatta in forma generica (il dirigente del settore ....., oppure gli incaricati individuati con nota.....) purchè esista un elenco pubblicamente consultabile con i nominativi di riferimento.
6 Viene istituito lUfficio di coordinamento della legge sul divieto di fumo individuato provvisoriamente in via sperimentale presso il Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e prevenzione del rischio della Direzione Patrimonio e Tecnico con compiti di coordinamento e controllo dellattività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nellintero Ente, da svolgersi in raccordo con il Settore Contenzioso della Direzione Gabinetto Presidenza della Giunta regionale.
Presso lufficio confluiscono in copia i verbali di accertamento delle contestazioni a cura degli incaricati della vigilanza.
7. Lincaricato della vigilanza provvede ad accertare la violazione ed a verbalizzarla con le modalità di cui allallegato modulo e relative istruzioni.
Lincaricato della vigilanza redige in triplice copia il modulo di contestazione intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.689/1981. Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore; la seconda è trasmessa allufficio di coordinamento; la terza viene conservata a cura dellincaricato.
Nel caso in cui non sia possibile provvedere immediatamente alla contestazione, lincaricato della vigilanza trasmette al più presto allUfficio di coordinamento la copia per il contravventore affinché lUfficio provveda alla notifica della stessa entro 90 giorni dallaccertamento ai sensi della L. 890/1982.
Lufficio di coordinamento, trascorsi 60 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica, in caso di contestazione non immediata, senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento, presenta rapporto all ufficio contenzioso dellASL territorialmente competente per lulteriore corso della procedura.
In nessun caso lincaricato della vigilanza è autorizzato a ricevere il pagamento della sanzione.
Ai fini dellapplicazione del presente regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla L. 689/1981.
8. Le sanzioni sono pagate sul conto corrente postale, i cui estremi sono indicati nellallegato modulo.
9. Per quanto non espressamente previsto dai presenti indirizzi e disposizioni organizzative, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
REGIONE PIEMONTE
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N._________ DEL____________
TRASGRESSORE
Cognome e nome______________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il ______________________________________
Residente a _______________________________________ in ______________________________________
Id. a mezzo____________________________________ rilasciato il ______________ da__________________
ESTREMI DELLA NORMA VIOLATA
Legge__________________________________________ art.__________________________________________
NATURA DELLA VIOLAZIONE: ______________________________________________________________
SANZIONE PREVISTA DA: Art. ______________________ Euro: da___________ a _________________
A. IN CASO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA
Il sottoscritto (indicare la funzione esercitata ed eventualmente latto formale di delega allesercizio della funzione) ______________________________________ il giorno___________ alle ore___________ , nei locali di ___________________________ presso___________________, con il presente verbale contesta la seguente infrazione: (descrizione del fatto)
B. IN CASO DI CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA
Il sottoscritto (indicare la funzione esercitata ed eventualmente latto formale di delega allesercizio della funzione) _____________ il giorno___________ alle ore___________ , nei locali di _________________ presso___________________, con il presente verbale ha accertato la seguente infrazione: (descrizione del fatto)___________________________________________che non è stato possibile contestare immediatamente per le seguenti ragioni __________________________________________________________________________
Si redige il presente rapporto ai sensi dellart. 18 L . 689 /1981, il giorno____________ alle ore __________ presso________________
DICHIARAZIONI
Il trasgressore spontaneamente dichiara:___________________________________________________________
AVVERTENZE
Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione linteressato è ammesso al pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) di euro _________________________________________
a mezzo C.C.P. N. 26103143 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE - SANZIONI AMMINISTRATIVE indicando sulla causale del versamento la data, il numero del presente verbale e lente accertatore.
RICORSO AMMINISTRATIVO
Autorità competente (art. 18 L. 689/1981)
Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione linteressato può far pervenire allautorità competente sottoelencata, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
(indicare ASL competente per territorio )______________________________