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Bollettino Ufficiale n. 16 del 21 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2005, n. 22-15310

Indirizzi e disposizioni organizzative per l’attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi

A relazione del Presidente Ghigo:

L’art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 ha stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati ed ha, altresì, fissato al comma 6 il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui trattasi.

Da ultimo, la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata individuata con l’art. 19 del d.l. 9.11.2004 n. 266 convertito in legge 27.12.2004 n. 306 nel 10 gennaio 2005.

Inoltre il 16.12.2004 è stato sottoscritto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’accordo previsto dal comma 7 del citato art. 51 della legge n. 3/2003.

Con il predetto accordo sono state individuate le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché i soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle sanzioni accertate ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e i soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni.

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, ha completato il quadro normativo con il quale vengono forniti gli strumenti per perseguire concretamente l’obiettivo di tutela della salute pubblica e la prevenzione dei gravi danni derivanti dall’esposizione al fumo di tabacco, in particolare tutelando i non fumatori nei luoghi in cui sono compresenti fumatori e non fumatori.

Tale obiettivo viene prioritariamente perseguito, oltre che con l’acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall’esposizione al fumo passivo, anche con l’attivazione di tutti gli strumenti per garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni.

Vista la D.G.R. n° 44-215 del 12.6.2000 “Provvedimento in merito alla tutela della salute nel luogo di lavoro”.

Vista la D.G.R. n° 3-3058 del 28.5.2001 “L584/75 e D.Lgs 626/94: norme relative al divieto di fumo nei locali pubblici e la tutela della salute dei lavoratori e di altre persone presenti nei luoghi di lavoro. Costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un idoneo regolamento in materia”.

Presso la Regione Piemonte, è stato illustrato uno specifico piano di azione ed è stato aggiornato il piano di valutazione del rischio degli immobili regionali dall’1.10.2003.in attuazione del d.l.g.s. 626/1994 e s.m.i..

Ora si rende necessario dare attuazione all’art. 51 della L 3/2003 nell’ambito di quanto previsto dall’accordo sancito in sede di Conferenza Permanente Stato- Regioni, curando che le finalità e le attività ivi previste possano essere efficacemente realizzate nell’ ambito dell’Ente.

Il contesto regionale è senz’altro articolato, poiché come ente ad elevata complessità la Regione Piemonte, non solo si trova ad operare in molteplici competenze e materie, ma per ciò stesso e in ragione del suo ordinamento vede la compresenza nei propri locali di molteplici soggetti, quali personale dipendente, amministratori, oltre che soggetti esterni e privati cittadini.

E’ opportuno anche, rispetto al modello organizzativo, fornire adeguati indirizzi e disposizioni organizzative al fine di poter individuare in modo omogeneo ed esaustivo i soggetti competenti nel processo di contestazione delle infrazioni e dotare gli stessi degli strumenti utili all’applicazione delle misure previste dall’art. 51 della L.3/2003 e alla concreta realizzazione della procedura sanzionatoria delle infrazioni a tale disciplina, per quanto riguarda i locali chiusi appartenenti alla Regione o nei quali l’Ente esercita le proprie funzioni.

Avendo le strutture della Giunta e del Consiglio regionale, in apposite riunioni, approfondito e definito principi di massima e procedure, si è ritenuto opportuno che ciascun Organo adotti, per il proprio ambito di competenza, indirizzi e disposizioni organizzative definite in relazione alle diverse specificità.

In conformità con i contenuti della delibera 23/2005 - Prot. C.R.N/4883 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata il 10.02.2005

Quanto sopra premesso e considerato;

visto l’art. 51 della L 3 del 16/1/2003 ;

visto l’accordo sancito il 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

visto l’art. 17 della LR. 8.8.1997 n. 51;

la Giunta Regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

-di emanare gli indirizzi e le disposizioni organizzative formulati nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, ai fini della compiuta attuazione della disciplina di tutela dei non fumatori stabilita dall’art. 51 della legge 16.1.2003 n. 3 nei luoghi chiusi appartenenti alla Regione o nei quali l’Ente esercita le proprie funzioni;

-di dare atto che le presenti disposizioni organizzative sono assunte per l’ambito sopra indicato e nelle more dell’adozione di eventuale normativa regionale relativa alle procedure di competenza regionale richiamate dall’accordo sancito il 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 51, comma 7 della legge n. 3/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

INDIRIZZI E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI

1. Ai sensi dell’art. 51 della L. 16.1.2003 n. 3 è vietato fumare in tutti i locali chiusi appartenenti alla Regione o nei quali l’Ente esercita le proprie funzioni.

Il divieto si estende a tutti i dipendenti regionali, al pubblico ed a chiunque a qualunque titolo si trovi presso tali locali.

Sarà consentito fumare unicamente negli appositi locali per fumatori, ove questi verranno realizzati nei termini di legge e con le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato I del D.P.C.M. 23.1.2003.

2. Ai fini della efficace attuazione del divieto di cui all’articolo precedente, i Direttori regionali vigilano e applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 3 nei confronti del personale regionale e dei soggetti esterni che frequentano Uffici regionali.

In osservanza delle disposizioni del punto 2.3 dell’Accordo sottoscritto in data 16.12.2004 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Direttori regionali, relativamente ad ogni sede della Regione Piemonte, procedono all’individuazione con atto formale dei dirigenti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, agli utenti della medesima sede che vi si trovino a qualsiasi titolo (dipendenti, amministratori, esterni). Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta a loro medesimi l’attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

3. Ai trasgressori al divieto di fumare si applicano le sanzioni di cui all’art. 52 comma 20 della L. 28.12.2001 n.448, e s.m.i., pari ad un importo da euro 27,50 a 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora le violazioni siano commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

A coloro cui spetta la vigilanza, contestazione ed accertamento delle infrazioni, che non curino l’osservanza del divieto di fumo, si applicano le sanzioni di cui all’art.52 comma 20 della L 28.12.2001 n.448, e s.m.i., pari ad un importo da euro 220,00 ad euro 2.200,00.

È ammesso il pagamento in forma ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione.

4. Gli incaricati della vigilanza:

* Individuano i punti ove collocare i cartelli di divieto di fumo all’ingresso degli edifici e dei settori in cui questi si articolano e nei principali luoghi di passaggio.

* Sorvegliano sull’osservanza dell’applicazione del divieto

* Accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione, con le modalità indicate al successivo art. 7.

* Redigono in triplice copia il verbale di accertamento.

5. La Direzione Patrimonio e Tecnico provvederà a fornire ed apporre i cartelli di divieto di fumo, come da modello allegato.

Gli incaricati della vigilanza dovranno curare la corretta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di divieto di fumo.

L’indicazione dell’ incaricato della vigilanza, potrà essere fatta in forma generica (il dirigente del settore ....., oppure gli incaricati individuati con nota.....) purchè esista un elenco pubblicamente consultabile con i nominativi di riferimento.

6 Viene istituito l’Ufficio di coordinamento della legge sul divieto di fumo individuato provvisoriamente in via sperimentale presso il Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e prevenzione del rischio della Direzione Patrimonio e Tecnico con compiti di coordinamento e controllo dell’attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell’intero Ente, da svolgersi in raccordo con il Settore Contenzioso della Direzione Gabinetto Presidenza della Giunta regionale.

Presso l’ufficio confluiscono in copia i verbali di accertamento delle contestazioni a cura degli incaricati della vigilanza.

7. L’incaricato della vigilanza provvede ad accertare la violazione ed a verbalizzarla con le modalità di cui all’allegato modulo e relative istruzioni.

L’incaricato della vigilanza redige in triplice copia il modulo di contestazione intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.689/1981. Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore; la seconda è trasmessa all’ufficio di coordinamento; la terza viene conservata a cura dell’incaricato.

Nel caso in cui non sia possibile provvedere immediatamente alla contestazione, l’incaricato della vigilanza trasmette al più presto all’Ufficio di coordinamento la copia per il contravventore affinché l’Ufficio provveda alla notifica della stessa entro 90 giorni dall’accertamento ai sensi della L. 890/1982.

L’ufficio di coordinamento, trascorsi 60 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica, in caso di contestazione non immediata, senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento, presenta rapporto all’ ufficio contenzioso dell’ASL territorialmente competente per l’ulteriore corso della procedura.

In nessun caso l’incaricato della vigilanza è autorizzato a ricevere il pagamento della sanzione.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla L. 689/1981.

8. Le sanzioni sono pagate sul conto corrente postale, i cui estremi sono indicati nell’allegato modulo.

9. Per quanto non espressamente previsto dai presenti indirizzi e disposizioni organizzative, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.


REGIONE PIEMONTE

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N._________ DEL____________

TRASGRESSORE

Cognome e nome______________________________________________________________________________

Nato a ______________________________________________ il ______________________________________

Residente a _______________________________________ in ______________________________________

Id. a mezzo____________________________________ rilasciato il ______________ da__________________

ESTREMI DELLA NORMA VIOLATA

Legge__________________________________________ art.__________________________________________

NATURA DELLA VIOLAZIONE: ______________________________________________________________

SANZIONE PREVISTA DA: Art. ______________________ Euro: da___________ a _________________

A. IN CASO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Il sottoscritto (indicare la funzione esercitata ed eventualmente l’atto formale di delega all’esercizio della funzione) ______________________________________ il giorno___________ alle ore___________ , nei locali di ___________________________ presso___________________, con il presente verbale contesta la seguente infrazione: (descrizione del fatto)

B. IN CASO DI CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA

Il sottoscritto (indicare la funzione esercitata ed eventualmente l’atto formale di delega all’esercizio della funzione) _____________ il giorno___________ alle ore___________ , nei locali di _________________ presso___________________, con il presente verbale ha accertato la seguente infrazione: (descrizione del fatto)___________________________________________che non è stato possibile contestare immediatamente per le seguenti ragioni __________________________________________________________________________

Si redige il presente rapporto ai sensi dell’art. 18 L . 689 /1981, il giorno____________ alle ore __________ presso________________

DICHIARAZIONI

Il trasgressore spontaneamente dichiara:___________________________________________________________

AVVERTENZE

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) di euro _________________________________________

a mezzo C.C.P. N. 26103143 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE - SANZIONI AMMINISTRATIVE indicando sulla causale del versamento la data, il numero del presente verbale e l’ente accertatore.

RICORSO AMMINISTRATIVO

Autorità competente (art. 18 L. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l’interessato può far pervenire all’autorità competente sottoelencata, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

(indicare ASL competente per territorio )______________________________