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Bollettino Ufficiale n. 16 del 21 / 04 / 2005

Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura

Quote latte - DM 25.2.2005 - abbandono e riconversione della produzione lattiera

Assessorati Provinciali Agricoltura
Organizzazioni Professionali Agricole
Associazioni Produttori Latte
Loro Sedi

Poiché nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 Marzo 2005 è stato pubblicato il D.M. 25.2.05 del MiPAF, di “Proroga dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del DM 26.2.04, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all’art. 1, comma 2, del DM 26.2.04, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera”, si rende necessario emanare una circolare applicativa per integrare e aggiornare le precedenti disposizioni operative che erano state disposte con la DGR n. 19 - 12545 del 24 Maggio 2004.

1. Abbandono

1.1 Termine di presentazione domanda: è stato prorogato al 1° Giugno 2005.

1.2 Modalità di presentazione domanda: l’istanza deve essere presentata all’Amministrazione Provinciale competente in base all’ubicazione dell’azienda agricola, avvalendosi del modello di domanda allegato al DM 26 Febbraio 2004.

Il modello deve essere compilato tenendo conto di quanto segue.

1.2.1 Alla lettera a) il produttore dichiara la quota disponibile relativa alla campagna 2005/06, così come risultante dall’ultima “Comunicazione di quota” pervenuta ai sensi dell’art. 2, comma 2bis della L. 119/03, anche tenendo conto di eventuali aggiornamenti o correzioni successive.

Il programma prescrive un abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino: pertanto il quantitativo da indicare è quello complessivamente posseduto dal richiedente, sommando eventuali quote di tipo consegne e vendite dirette.

In caso di medesimo titolare intestatario di due o più distinte unità produttive, non è obbligatoria la presentazione di richiesta di indennizzo per l’abbandono della produzione per tutte le aziende di proprietà.

Per quota posseduta si intende il quantitativo di riferimento di cui il richiedente è titolare: in ipotesi di quota correlata ad azienda (intera o frazione di essa) non di proprietà, è necessario allegare alla domanda la documentazione comprovante l’assenso del proprietario dell’azienda medesima (come dichiarato al punto 9 del modello di domanda).

Si precisa, infine, che la quota oggetto di richiesta di abbandono può non corrispondere al quantitativo ammesso all’indennizzo, in quanto durante l’istruttoria verranno sottratti i volumi eventualmente derivanti dalle assegnazioni gratuite di quota effettuate dalle Amministrazioni Provinciali per il periodo 2003/04 e successivi, nonché quelli soggetti a revoche e riduzioni, relative al periodo 2004/05 ed aventi efficacia dalla campagna 2006/07 (art. 1, comma 1 del DM 26.2.04).

1.2.2 Alla lettera b) indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2004/05, costituito dalla somma del quantitativo consegnato, rettificato in base al tenore di materia grassa, e del quantitativo venduto direttamente.

1.2.3 Alle lettere c) e d), si intende che la richiesta di adesione al programma di abbandono può essere accolta solamente per quei produttori che, al momento di presentazione della domanda, abbiano materialmente provveduto al versamento del prelievo imputato, rispettivamente: per i periodi dal 2002/03 in poi, compresi dunque eventuali versamenti mensili per la campagna 2005/06 (in alternativa devono essere state attivate le forme di garanzia previste dalla L. 119/03); per i periodi dal 1995/96 al 2001/02, anche attraverso il meccanismo della rateizzazione di cui all’art. 10, comma 34 e seguenti della L. 119/03, e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto, laddove il prelievo non sia stato versato in presenza di sospensive concesse dalla competente autorità giurisdizionale, sarà impossibile accedere al programma di abbandono.

1.2.4 I documenti attestanti il/i versamento/i sono da allegare all’istanza solamente in caso di mancata rispondenza tra i dati presenti nel sistema informativo nazionale e le somme effettivamente versate dal produttore.

1.2.5 Il riquadro “Autorizzazione regionale” presente in fondo al modello dovrà essere compilato a cura dell’Amministrazione competente solo al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo.

2. Riconversione

Le linee guida regionali di cui alla DGR. N. 19 - 12545 del 24.5.04 sono da intendersi modificate secondo le specifiche di cui al D.M. 25 Febbraio 2005, essendo quest’ultimo una norma successiva e di rango superiore alla Deliberazione regionale.

2.1 Termine presentazione domanda: il nuovo termine diventa il 30 Maggio 2005, ovverosia 60 giorni dopo la definizione delle linee di indirizzo regionale (DM 26.2.04), per le quali la Regione con la nota n. 4418/12.1 del 30.3.05 ha espresso la propria volontà di considerarle integrate dal DM 25.2.05.

2.2 Clausola sospensiva: come evidenziato nel comma 4 dell’articolo unico del DM 25.2.05, l’attuazione delle linee di indirizzo regionale per la riconversione aziendale è sospesa - ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato di istituzione delle Comunità Europee - fino alla conclusione della procedura di infrazione NN 41/04. Tuttavia, con Decisione C. 1208 del 12.4.2005 la Commissione Europea ha completato la procedura di infrazione dichiarando gli aiuti previsti compatibili con il mercato comune e pertanto la clausola di sospensiva non è più da considerarsi operante.

2.3 Linee guida regionali: di seguito si riportano le variazioni intervenute.

2.3.1 Comparto bovini da carne: alla data attuale il MiPAF non ha comunicato alcuna decisione comunitaria che autorizzi interventi che comportino un aumento della produzione.

2.3.2 Tipologia interventi ammissibili: gli interventi ammissibili sono quelli contenuti nel DM 25.2.05, con la sola eccezione della voce “acquisto di beni immobili” in quanto non prevista nel vigente Piano di Sviluppo Rurale.

2.3.3 Controlli: oltre a quelli già previsti nel PSR, il Decreto introduce i controlli sul cumulo degli aiuti, che non deve eccedere la percentuale massima di aiuto ammissibile, da verificare mediante le banche dati regionali. Inoltre, affida all’AGEA i controlli sui pagamenti erogati.

Il Direttore regionale
Vito Viviano