Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 16 del 21 / 04 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torino - Divisione Urbanistica ed Edilizia privata - Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

Pubblicazione di estratto della deliberazione n° 48 del 23/03/2005 di approvazione definitiva del Piano di Recupero San Salvario lotti 1 e 2 ai sensi degli articoli 40 e 41 bis della legge regionale n° 56/1977 e s.m.i.

(omissis)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2005 (mecc. n. 04 12374/009), è stato adottato il Piano di Recupero del quartiere San Salvario che si articola in due lotti: il lotto 1, concernente l’isolato compreso tra via Nizza, via S.Pio V, via Saluzzo e via Galliari; il lotto 2, concernente l’isolato compreso tra via Nizza, via Galliari, via Saluzzo e via Berthollet.

(omissis)

La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 60 giorni consecutivi, dal 18/01/2005 al 18/03/2005. Dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l’Albo Pretorio nel periodo sopracitato.

Poiché, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 1150/1942 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l’approvazione dei Piani di Recupero comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste, si è proceduto ad effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari degli immobili interessati, come prescritto dagli articoli 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale (“La Stampa”) in data 29 gennaio 2005.

(omissis)

Nei termini prescritti dall’art. 40, comma 1, della l.u.r. n. 56/1977 sono pervenute n. 11 osservazioni, allegate al presente provvedimento, alle quali si è controdedotto con il documento allegato.

(omissis)

Con nota del 18 gennaio 2005 è stato richiesto alla Commissione Regionale Beni Culturali e Ambientali della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.40, comma 8, della l.u.r. n. 56/1977, di formulare il proprio parere, peraltro vincolante. Con nota del 24 febbraio 2005 la Commissione Regionale ha espresso parere favorevole, con alcune prescrizioni da osservare in sede di rilascio dei permessi di costruire durante la fase di attuazione dei Piani di Recupero.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno apportare alcune modificazioni alla parte normativa dello stesso, in particolare per disciplinare in modo più dettagliato gli interventi ammessi nelle singole unità immobiliari. Di conseguenza, con il presente provvedimento si sostituisce l’allegato denominato “5.0 Norme di Attuazione” per ciascuno dei due lotti.

Per quanto concerne l’attuazione dei Piani di Recupero, a norma dell’art.28 legge 457/1978, vi possono provvedere, in primo luogo, i proprietari delle Unità Minime d’Intervento, da soli o riuniti in consorzio, previa adesione ad apposita convenzione che disciplini i tempi e le modalità degli interventi previsti. Vi possono provvedere anche le imprese di costruzione o le cooperative edilizie cui i proprietari abbiano conferito mandato per l’esecuzione delle opere; i condomini o loro consorzi.

Inoltre, per quanto riguarda le parti interne delle singole unità immobiliari è sempre ammesso l’intervento diretto dei proprietari per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non contrastino con il Piano di Recupero o ne compromettano l’attuazione.

Il termine per l’adesione alla convenzione suddetta da parte dei proprietari è fissato in due anni; in mancanza il Comune, direttamente o tramite ATC o altre forme previste dalla legislazione, previa diffida ai proprietari, valuterà l’opportunità, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di protezione sociale sopra richiamati, di provvedere all’esecuzione delle opere previste dal Piano di Recupero, mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari medesimi, o tramite procedimento d’espropriazione. La durata del Piano di Recupero è fissata in 10 anni a partire dall’approvazione del presente provvedimento, in applicazione della norma di cui all’art. 16 della legge n. 1150/1942.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Comunale

(omissis)

propone al Consiglio Comunale

(omissis)

Di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute n. 11 osservazioni in merito al Piano di Recupero “San Salvario”, (all. da 5 a 15) e di approvare le relative controdeduzioni (all. 16).

Di approvare il Piano di Recupero, che si articola in due lotti: il lotto 1, concernente l’isolato compreso tra via Nizza, via S.Pio V, via Saluzzo e via Galliari; il lotto 2, concernente l’isolato compreso tra via Nizza, via Galliari, via Saluzzo e via Berthollet, ai sensi e per gli effetti della legge n. 457/1978, della legge urbanistica nazionale n. 1150/1942 e della legge urbanistica regionale n. 56/1977. La durata del presente Piano di Recupero è fissata in 10 anni dalla sua approvazione definitiva. Il termine per l’attuazione da parte dei proprietari, con le modalità descritte in narrativa, è fissato in due anni, al termine del quale, constatata l’inerzia dei medesimi, il Comune, previa diffida ai proprietari, potrà valutare l’opportunità di provvedere all’esecuzione delle opere previste dal Piano di Recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari medesimi.

Di approvare gli allegati denominati “5.0 Norme di attuazione - testo coordinato (all. 1 e 2), per ciascun lotto, che sostituiscono i corrispondenti allegati per ciascuno dei lotti.

(omissis)