Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 16 del 21 / 04 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Statuto comunale (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 09/02/2005)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il comune di San Benigno Canavese:

a) è ente locale dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto della Costituzione Italiana, delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi dell’unione europea, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art.2
FINALITA’

1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione Italiana.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alle scelte amministrative.

3. Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzare, tutelare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

d) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

e) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia ela valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

g) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

h) riconoscere le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art.3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per 22,19 kmq e confina con i comuni di Chivasso, Volpiano, Lombardore e Bosconero.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente in edifici comunali, ma possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All’interno del territorio del comune di San Benigno Canavese non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art.4
STEMMA E GONFALONE

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di “Comune di San Benigno Canavese” e con lo stemma concesso con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 1952.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

3. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.5
ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

2. Agli organi di governo competono:

a) l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, con la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

b) l’adozione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nell’ambito delle proprie funzioni;

c) la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.6
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è l’organo fondamentale del Comune e rappresenta l’intera comunità sanbenignese.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, stabilisce l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il regolamento disciplina le modalità attraverso le quali l’amministrazione fornisce servizi, attrezzature e risorse umane e finanziarie per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, al consigliere anziano individuato secondo le modalità del regolamento.

4. L’elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e le funzioni del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

5. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dalla prima seduta di convalida, definisce, su proposta del Sindaco, gli indirizzi a cui quest’ultimo deve attenersi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni garantendo l’attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità e conformando la propria attività ai criteri generali di imparzialità e buona amministrazione.

Art.7
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte all’ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, dello statuto o delle sue modifiche, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.

3. Il Consiglio si riunisce di norma su iniziativa del Sindaco, che stabilisce la data e formula l’ordine del giorno della relativa seduta. Inoltre si riunisce per iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri, con l’obbligo di inserire all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. Il Consiglio è, in entrambi i casi, convocato dal Sindaco. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità di trasmissione dell’ordine del giorno dei lavori e delle proposte di deliberazioni.

4. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, o con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in caso di seconda convocazione. Le deliberazioni sono validamente assunte se ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento , una maggioranza qualificata o diversa. Il regolamento disciplina le modalità per la validità delle sedute e delle votazioni.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

Art.8
CONSIGLIO APERTO E SEDUTE ECCEZIONALI

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare all’attività amministrativa, il consiglio comunale può promuovere incontri su temi di particolare interesse nelle forme del consiglio aperto.

2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, il sindaco può, secondo le modalità regolamentari, concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e reso l’adunanza nella forma del consiglio aperto.

3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente statuto. In tali situazioni, la seduta sarà valida se interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati e le deliberazioni adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.9
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di insediamento del consiglio, il sindaco presenta, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Una volta per ogni esercizio finanziario, il consiglio potrà procedere alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche, su iniziativa del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Art.10
COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione e a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni possono essere composte da consiglieri comunali, da esperti o da cittadini appositamente designati dai gruppi consiliari e nominati con votazione palese.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi.

4. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Le commissioni permanenti hanno competenza per materie tendenzialmente corrispondenti con la competenza del consiglio comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento dell’attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.11
CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali assumono tale funzione dal momento dell’insediamento del Consiglio Comunale, rappresentano l’intera comunità senza vincoli di mandato ed ispirano la propria condotta ai principi contenuti nel “Codice europeo di comportamento per gli eletti locali”.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7.8.90 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, esamina l’ipotesi di decadenza e delibera in merito, nei successivi trenta giorni.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Il consigliere esercita il diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, può formulare emendamenti alle proposte deliberative e può chiedere la convocazione del consiglio come previsto dal precedente art. 7 comma 3 del presente statuto.

6. Il consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro trenta giorni o nella prima seduta utile del consiglio comunale, per iscritto o verbalmente, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri. Le mozioni saranno iscritte all’o.d.g. del consiglio comunale se attinenti a materie di competenza di detto organo elettivo.

7. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

8. Il regolamento previsto dall’art. 6 comma 2, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, nonché l’assistenza che gli uffici dell’ente debbono prestare ai consiglieri per consentire il controllo di legittimità degli atti, come previsto dalla legge.

Art.12
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, che stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione. In ogni caso, i gruppi consiliari per essere riconosciuti tali devono essere composti da non meno di due consiglieri, fatta eccezione per il gruppo misto. I consiglieri comunali non facenti parte di alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto ed individuano al suo interno il capogruppo consiliare.

2. Per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni a ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

CAPO III
IL SINDACO

Art.13
SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio, presta innanzi al Consiglio Comunale il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale”.

3. Distintivo del sindaco nell’esercizio delle sue funzioni è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da indossare a tracolla.

4. Il sindaco rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull’esecuzione degli atti.

5. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, con poteri di autorganizzazione delle sue funzioni.

Art.14
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune ed in particolare:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa ed indicando obiettivi, priorità ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

c) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta. Dette funzioni possono essere delegate ad un assessore o ad un responsabile dei servizi, anche in via continuativa;

d) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

e) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

f) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

g) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

h) può conferire e revocare le funzioni di direttore generale al segretario comunale, previa deliberazione della giunta comunale, oppure ad un soggetto diverso previa stipula della convenzione prevista dall’art.108 del D. Lgs. 267/00;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

j) nomina il datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e s.m.i.

Art.15
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art.16
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare, secondo le modalità previste dal regolamento previsto dall’art. 6 comma 2;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione;

e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

Art.17
DELEGHE DEL SINDACO

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore il compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici nell’ambito delle materie di competenza comunale.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo nell’ambito delle direttive da lui stesso impartite, mentre sono attribuiti ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi.

3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può in qualunque momento avocare a sé le funzioni delegate.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere comunicate per iscritto ai singoli assessori.

5. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.

6. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare ad uno o più consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell’esame e nello studio di materie e problemi specifici. E’ comunque esclusa l’attribuzione ai consiglieri comunali del compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici.

7. Tutte le deleghe conferite agli assessori ed ai consiglieri comunali devono essere comunicate al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art.18
VICESINDACO

1. Il vicesindaco è nominato dal sindaco tra gli assessori comunali.

2. Il vicesindaco ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

3. Nel caso eccezionale di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, le funzioni di sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta. E’ fatta salva comunque la facoltà del Sindaco, nei casi in cui sia possibile, designare temporaneamente e con apposito provvedimento un altro assessore alla carica di vicesindaco.

Art.19
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.20
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. Il sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone nominata dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, esperti in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

4. La procedura per la verifica dell’impedimento permanente viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

5. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

6. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art.21
GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è organo di gestione amministrativa, che svolge attività propositiva nei confronti del consiglio e di collaborazione con il sindaco. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei, di cui uno investito della carica di vicesindaco.

3. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri. Inoltre possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Gli assessori collaborano con il sindaco a determinare collegialmente le scelte nell’amministrazione e possono essere da lui delegati per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo.

5. Gli assessori sono tenuti ad informare il sindaco su ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente.

6. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.22
NOMINA E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta il coniuge del sindaco e coloro che abbiano con lo stesso rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado.

3. Il sindaco, in ogni tempo, nel caso sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori. Dell’adozione del provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva.

4. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

5. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge.

6. In tutti i casi in cui il numero degli assessori risultasse inferiore al minimo stabilito dall’art. 21 comma 2, il sindaco deve procedere alla sostituzione entro trenta giorni dalla cessazione.

Art.23
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti

Art.24
COMPETENZE

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, da parte dei responsabili di servizio nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;

c) ad adottare i regolamenti di organizzazione e quelli per i servizi, espressamente indicati dalla legge e dal presente statuto, i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione del C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attributi dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 25
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile a tutti i cittadini sulle attività svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale o dagli organismi a cui essa partecipa.

4. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.26
ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le libere forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, non aventi scopo di lucro e finalizzate al sostegno dell’organizzazione di attività di interesse generale per la comunità.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo delle associazioni, aggiornato annualmente dalla giunta comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che le associazioni operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, depositino in comune copia dello statuto e comunichino la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente una relazione sulla loro attività ed il rendiconto di gestione.

Art.27
PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri espressi, a carattere non vincolante, dovranno essere formulati in forma scritta e pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

4. Il Comune può autorizzare le associazioni locali all’organizzazione ed alla gestione dei servizi di interesse sociale, in regime di concessione o a mezzo di altra forma di intervento compresa quella partecipativa e di supporto alle strutture comunali. L’atto autorizzatorio stabilirà le modalità di esercizio di detta attività.

5. Il comune può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, la consulta permanente delle associazioni, per fornire il supporto tecnico e propositivo nei principali settori dell’attività dell’ente. Alle riunioni della consulta potranno partecipare i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata.

Art.28
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle associazioni iscritte nell’Albo Comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì concedere in uso gratuito, a dette associazioni e a titolo di contributo in natura, l’uso di beni immobili di proprietà comunale.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art.29
VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce più deboli, nonché per la tutela dell’ambiente e per la protezione civile.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sull’attività programmatoria dell’ente in relazione al suo ambito operativo, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite preventivamente programmate di concerto con l’Ente e di interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
PARTECIPAZIONE DEI MINORI

Art.30
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art.31
CONSULTAZIONI

1. L’amministrazione comunale può indire libere consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. La consultazione, che può essere effettuata anche con sistemi di inchiesta e sondaggio di opinioni, deve garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e dovrà riguardare materie di comptenza comunale.

Art.32
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, possono presentare petizioni agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La presentazione di petizioni può avvenire senza formalità di sorta. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e regolarmente firmate dagli interessati in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione e i dati anagrafici dei firmatari.

3. Il sindaco fornirà una risposta scritta ai proponenti ed agli eventuali interessati diversi da questi, entro 60 giorni dalla presentazione della petizione al protocollo dell’ente, previa acquisizione dell’eventuale parere degli organi competenti.

4. Le risposte saranno rese pubbliche mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone ed assume interesse per l’intera comunità, il Sindaco porrà il testo della petizione in discussione in un apposita seduta del consiglio comunale, da convocarsi nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione. Il Sindaco potrà, inoltre, porre in discussione in consiglio comunale anche quelle petizioni che assumono interesse per l’intera collettività seppur sottoscritte da meno di 100 persone.

Art.33
PROPOSTE

1. Gli elettori del comune, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, possono presentare al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente.

2. Se tali proposte sono sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente.

3. L’organo competente può sentire i proponenti ed assume la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. Le decisioni assunte sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

5. Non possono essere oggetto di proposta:

a) la revisione dello statuto

b) il regolamento del consiglio comunale

c) la designazione e nomina di rappresentanti comunali

d) l’espropriazione per pubblica utilità

e) lo stato giuridico ed economico del personale

f) l’approvazione del bilancio preventivo o del rendiconto di gestione

g) la disciplina delle tariffe e dei tributi

h) l’adozione di strumenti di pianificazione.

Art.34
INTERROGAZIONI ED ISTANZE

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al sindaco in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione o all’istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo dell’ente.

Art.35
REFERENDUM

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa dell’ente attraverso l’indizione di referendum consultivi o abrogativi su materia di esclusiva competenza comunale, con esclusione di quelle elencate al comma 5 dell’art.33 o su argomenti già oggetto di referendum nell’ultimo quinquennio

2. I referendum possono essere indetti in uno dei seguenti modi:

a) decisione del consiglio comunale assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

b) richiesta di un numero non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali comunali.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Il quesito è valido se partecipa alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto e la risposta affermativa ottiene la maggioranza dei voti espressi.

4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali, mentre è ammessa la consultazione su più referendum di iniziativa comunale.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale adotta i relativi e conseguenti atti.

Art.36
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. In tali casi, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. Spetta altresì alle associazioni di protezione ambientale la facoltà di proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, per danni ambientali. In tali casi, l’eventuale risarcimento è liquidato a favore del comune e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell’associazione.

Art.37
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazioni di legge o di regolamento comunale.

2. La pubblicazione degli atti avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale situato in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, nell’atrio del palazzo comunale. Essa è a cura del segretario comunale, che, su attestazione di un messo, certifica l’avvenuta pubblicazione.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

4. Per quegli atti o per quelle decisioni che rivestono particolare importanza per ampi settori della popolazione, si provvede alla loro affissione, anche per estratto, negli spazi pubblicitari e con ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art.38
ACCESSO AGLI ATTI

1. Il regolamento comunale, redatto ai sensi della L. 241/90, disciplina le modalità ed i termini per le richieste di accesso, per il rilascio degli atti e dei provvedimenti, per le limitazioni all’accesso e i costi di riproduzione a carico degli interessati.

2. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale, nei modi e nelle forme stabilite dal predetto regolamento.

3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dall’apposito regolamento del comma 1.

Art.39
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento redatto ai sensi della L. 241/90.

2. Il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile della procedura, l’organo competente all’adozione del provvedimento finale ed il termine di conclusione del procedimento, a tutti coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché ai soggetti ai quali ne può derivare un pregiudizio.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al precedente comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 dello statuto.

4. I soggetti portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dall’emissione del provvedimento, chiedendo di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

5. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, al soggetto interessato all’emanazione dell’atto o del provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nei termini stabiliti dal regolamento.

6. Tutti i soggetti interessati dal provvedimento finale possono altresì prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione, presentare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

7. L’amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare e valutare il contenuto dei documenti e delle memorie, per accertare se siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso. Nel provvedimento dovranno risultare le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo e dal regolamento, il contenuto volitivo dell’atto può anche risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l’organo competente all’adozione del provvedimento. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

9. Il regolamento comunale sul procedimento amministrativo disciplina le modalità ed i termini per le comunicazioni di avvio del procedimento e l’esercizio del diritto di partecipazione.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art.40
ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione e dell’organizzazione comunale, il consiglio comunale può istituire l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico segnala, di propria iniziativa o a richiesta di singoli cittadini, associazioni, Enti pubblici o privati, le disfunzioni, le carenze, i ritardi, i comportamenti non corretti nell’azione amministrativa del Comune, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, copia degli atti e documenti ed ogni altra informazione connessa alla questione trattata.

4. Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l’esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità.

5. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali e limitatamente alle illegittimità denunciate.

6. Al difensore civico sono presentati i ricorsi avverso il diniego, espresso o tacito, ed al differimento da parte delle amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall’art.25 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Nel caso che il difensore civico ritenga illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l’esercizio del diritto avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l’intervento sostitutivo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, con ogni tutela di legge.

7. Il difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.

Art.41
REQUISITI

1. Il difensore civico è scelto tra cittadini italiani di provata esperienza e moralità, dotati di comprovata professionalità e competenza nelle discipline giuridico-amministrative, che diano garanzia di imparzialità, indipendenza ed obiettività di giudizio e siano in possesso del diploma di laurea.

2. Il difensore civico deve inoltre essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l’elezione a consigliere comunale.

3. Non può essere altresì nominato difensore civico:

a) il lavoratore subordinato o autonomo ove la sua attività sia prestata rispettivamente alle dipendenze o su incarico del comune;

b) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti della Giunta Comunale.

Art.42
NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni effettuate in sedute diverse, nessuno dei candidati abbia ottenuto la prevista maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. E’ proclamato eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti, purchè non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati. Nel caso di parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti previsti può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone un apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. Il difensore civico prima di assumere le funzioni, pronuncia, innanzi al sindaco, il giuramento di adempiere al proprio mandato nel rispetto della Costituzione, delle leggi, delle norme regolamentari comunali e nell’interesse dei cittadini.

5. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

Art.43
DECADENZA E REVOCA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico qualora durante il mandato dovesse venir meno uno dei requisiti prescritti dal presente statuto per la nomina.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale per propria iniziativa o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di quindici giorni dalla notifica all’interessato dell’avvio del procedimento di decadenza.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

4. In ipotesi di revoca, decadenza o dimissioni, il consiglio comunale provvederà alla nomina del successore entro novanta giorni dalla cessazione del precedente incarico.

Art.44
UFFICIO - ORGANIZZAZIONE - INDENNITA’

1. All’assegnazione dell’ufficio e del personale provvede la giunta comunale, sentito il difensore civico e tenuto conto della disponibilità e della professionalità del personale comunale.

2. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale

3. Al difensore civico che, in ragione del suo mandato, si rechi fuori del territorio comunale, previa autorizzazione del sindaco, competono i rimborsi spese e le indennità previste per gli amministratori comunali dall’art.84 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art.45
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il difensore civico, oltre alle comunicazioni e note informative dirette ai cittadini che ne abbiano richiesta l’azione, invia:

a. relazione dettagliata al sindaco informandolo su casi o situazioni di cui è venuto a conoscenza, affinché possa adottare le opportune determinazioni;

b. relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole interesse o nel caso ravvisi gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c. relazione annuale da presentarsi entro il 31 marzo, al consiglio comunale, sull’attività svolta nell’anno solare precedente, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, degli enti e delle aziende, restando nell’ambito della propria competenza e dei propri poteri.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
FORME E MODALITA’ DI GESTIONE

Art.46
MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. L’attività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro delle finalità sociali che costituiscono l’obiettivo del comune, viene svolta dall’ente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge. I servizi possono avere, sia rilevanza sociale, che riguardare la produzione di beni e servizi, con caratteristiche imprenditoriali.

2. Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme che assicurano la migliore e più efficiente realizzazione degli stessi, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o comunque di capitale.

4. La scelta delle forme di gestione da adottare è operata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e della Giunta, sulla base di valutazioni di opportunità, di efficacia, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da adeguare ai concreti interessi pubblici da perseguire.

5. Le deliberazioni relative all’assunzione di servizi sono corredate da una relazione tecnico-economica predisposta dagli organi direzionali del Comune accompagnata dal parere del Collegio dei revisori dei conti, che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art.47
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti cui il Comune partecipa vengono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l’automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

3. Gli statuti e i regolamenti degli enti, aziende o istituzioni precisano i requisiti che debbono possedere i membri del consiglio di amministrazione e il presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità di voto, le modalità di nomina e le competenze del direttore.

4. Gli amministratori possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge o gravi irregolarità nella gestione o documentata inefficienza o esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi del comune ovvero di pregiudizio degli interessi del comune.

Art.48
AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il comune può costituire aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere principi che uniformino l’attività agli indirizzi generali del comune, e principi di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità, e la migliore qualità dei servizi.

Art.49
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto ed i regolamenti delle aziende speciali ne disciplinano la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale in dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

4. La giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art.50
ISTITUZIONI

1. Per la gestione di servizi di interesse sociale, il Comune si può valere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Le istituzioni sono organismi strumentali del comuni privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Non possono essere istituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

4. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant’altro concerne la struttura ed il funzionamento dell’istituzione medesima.

Art.51
SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA’ LIMITATA

1. Il comune può promuovere la costituzione o la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici locali. Il comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale; la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza; l’erogazione di servizi in favore di enti o aziende, pubblici o privati, aventi come oggetto l’innovazione delle amministrazioni in materia di organizzazione, tecnologie, mezzi, formazione e sviluppo delle risorse.

2. La partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo, controllo e gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

3. L’indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalla intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di partecipazione alla società.

4. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. Deve in ogni caso essere garantito un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi così come definito dall’art. 113 del D. Lgs. 267/00.

5. Al fine di garantire l’autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, può essere approvato dal Consiglio comunale, su proposta della giunta, una convenzione da sottoscrivere con la società partecipata, che fissi gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra comune e società. In detto caso, i candidati alla carica di amministratore, all’atto dell’accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dalla convenzione.

6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata a cui il Comune partecipa.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 52
CONVENZIONI

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di innovazione e razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti pubblici e privati, enti locali, istituzioni, aziende pubbliche e private, per svolgere in modo coordinato e con reciproca utilità funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare finalità, durata, rapporti finanziari, obblighi reciproci e garanzie dei singoli contraenti, modalità di coordinamento, modalità di eventuale conferimento di capitali e beni in dotazione.

Art.53
CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e/o altri enti pubblici approvando, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;

b. lo statuto del consorzio.

2. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

CAPO II
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art.54
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati, il sindaco può promuovere la conclusione o la partecipazione ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco, con proprio atto formale e, previa autorizzazione della giunta comunale, approva l’accordo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora l’accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del comune, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 55
CONFERENZA DI SERVIZI

1. La conferenza di servizi rappresenta per il comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l’apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono in piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. La conferenza di servizi può essere indetta, ai sensi ed agli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, quando il comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini e nelle ipotesi previste dalla legge. Può essere indetta altresì quando il comune ritiene utile acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all’unanimità da tutte le amministrazioni interessate.

4. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, qualora questa, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite suoi rappresentati privi della competenza ad esprimere validamente la volontà dell’amministrazione. Tale equivalenza di assenso non opera qualora, entro trenta giorni successivi alla data della conferenza, l’amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Per le amministrazioni pubbliche, i trenta giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione del comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste abbiano un contenuto diverso da quelle originariamente previste.

5. Il comune potrà sempre definire, attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 56
CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

1. La convocazione della conferenza di servizi è effettuata dal sindaco, almeno trenta giorni prima della data della seduta e nelle forme ritenute più opportune per acquisire la certezza del ricevimento dell’avviso.

2. Nell’avviso dovrà essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. All’avviso di convocazione dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

TITOLO V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE

Art. 57
PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune ha autonomia impositiva e persegue l’autonomia finanziaria distribuendo equamente, tra i contribuenti, il carico tributario.

2. Il Consiglio approva i documenti di programmazione economico-finanziaria, redatti su elementi di fatto obiettivi e compatibilmente alle risorse disponibili o di cui si prospetti la possibilità di acquisizione.

3. Il Comune concorre nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi, alla definizione degli obiettivi economici territoriali del proprio comprensorio e comunque di tutte le aree strategiche di relazione.

4. Il Comune rappresenta la comunità locale, partecipando, secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio, a procedimenti di formazione degli atti della Provincia e della Regione.

Art. 58
PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA, DELLE OPERE, DEGLI INVESTIMENTI, DELLE RISORSE

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata con linguaggio comprensibile per i cittadini, in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta approva e propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio dall’esercizio finanziario cui si riferisce la proposta del programma. Il programma viene aggiornato annualmente, in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

3. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria autonomia impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, e ricerca, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i processi e le procedure della gestione finanziaria ed economica dell’ente.

Art.59
AUTONOMIA IMPOSITIVA

1. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e le misure delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

2. Il Comune indicherà le ragioni per le quali sceglie un’aliquota superiore al minimo a fronte di maggiori servizi offerti, della migliore qualità degli stessi ovvero delle ragioni che giustificano tale maggiore imposizione.

3. Le disposizioni in materia tributaria emanate dal Comune e l’attività degli uffici comunali destinata all’accertamento ed alla riscossione dei tributi devono essere conformi alle norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212.

Art.60
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. Il patrimonio comunale è conservato ed utilizzato al fine di assicurarne la massima fruibilità al servizio della comunità e delle sue istituzioni e insieme la più elevata valorizzazione per mantenimento e redditività.

3. L’alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale avviene con l’obiettivo di finanziare progetti ed iniziative di innovazioni in opere, infrastrutture, servizi, tecnologie, qualità urbana, socialità.

4. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato e completo, da aggiornarsi annualmente a norma del regolamento di contabilità

Art.61
POTERI SOSTITUTIVI

1. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale nel termine stabilito dalla legge, il segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto per la nomina di un commissario.

2. Il commissario provvederà alla predisposizione d’ufficio dello schema di bilancio, se lo stesso non è stato già approvato dalla Giunta Comunale, e lo sottoporrà al consiglio comunale assegnando, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione.

3. Dopo il decorso del termine senza che lo schema di bilancio sia stato approvato dal consiglio comunale, il commissario si sostituirà all’amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l’avvio della proceduta di scioglimento del consiglio comunale.

4. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il consiglio comunale non adotti la deliberazione prevista dall’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO II
GESTIONE E CONTROLLO

Art.62
RISULTATI DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico.

2. Il conto consuntivo è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo in forma semplice e comprensibile anche a non esperti una relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

Art.63
CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione sull’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce linee guida, processi e procedure del sistema di controllo di gestione, tenendo conto dell’obiettivo che i rapporti sull’andamento delle attività e della gestione siano redatti in modo comprensibile e tali da consentire una puntuale attività di controllo da parte della Giunta e del Consiglio ed una buona informazione per i cittadini.

Art.64
RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE

1. I responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione hanno la diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dagli organi del comune.

2. I responsabili dei servizi o degli uffici con incarichi di direzione curano, nell’esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti ai servizi ed agli uffici di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente ed integralmente.

3. Con le modalità e la periodicità stabilite dal regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi e degli uffici presentano al segretario generale, ovvero al direttore generale se nominato, relazioni sull’avanzamento e sullo stato di attuazione dei programmi, formulando, nel contempo, osservazioni, rilievi e proposte per migliorare l’attività gestionale.

4. I provvedimenti di spesa assunti dai responsabili dei servizi e degli uffici sono soggetti al regime di pubblicazione previsto per i provvedimenti degli organi comunali ed all’obbligo della contestuale comunicazione della loro adozione ai capigruppo consiliari, alla giunta comunale ed al sindaco.

Art.65
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il collegio dei revisori è organo ausiliario del comune e collabora con il consiglio comunale e con la giunta comunale.

2. Il collegio dei revisori è eletto dal consiglio comunale, che ne determina il relativo compenso. Le modalità di nomina, la composizione, la durata del collegio e le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e responsabilità dei revisori, sono regolate dalla legge. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, per quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. Il revisore nominato in sostituzione rimane in carica sino alla scadenza del collegio.

3. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e non interferisce nelle scelte politiche. Esercita le attribuzioni demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

4. Per l’esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 66
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale ed ai dirigenti se nominati, ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. L’attività amministrativa deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione della produttività di ciascun elemento dell’organizzazione;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei.

Art. 67
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. L’ottimizzazione dei servizi resi viene perseguita anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed interazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilità dei dipendenti.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.68
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi deve improntare l’organizzazione generale dell’ente a principi operativo-funzionali tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, attuando un’organizzazione del lavoro per programmi e progetti, garantendo il superamento della separazione rigida delle competenze ed individuando le responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

2. Il regolamento di organizzazione, in particolare, disciplina:

a) La struttura organizzativo-funzionale;

b) Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

c) Gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione, in coerenza con i programmi e le strategie di sviluppo dell’ente e la struttura complessiva.

CAPO II
STRUTTURA DIRETTIVA

Art.69
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il comune ha un segretario comunale titolare dell’ufficio, dirigente pubblico ed iscritto nell’apposito albo nazionale. La nomina, lo status, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria.

2. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

3. Il segretario comunale ha la funzione principale di assicurare l’assistenza e la competenza giuridico-amministrativa necessarie ad assicurare lo svolgimento dell’azione politico-amminisitrativa nella piena legalità. Fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge, il segretario comunale provvede a cooperare sul piano tecnico-professionale con il sindaco, gli organi dell’ente ed i responsabili nell’esame, nell’istruttoria e valutazione degli aspetti giuridico-amministrativi dei progetti, programmi ed iniziative dell’amministrazione, stimolando lo sviluppo di prassi giuridico-amministrative centrate sulla costante ricerca di soluzione tecniche appropriate e con l’obiettivo della semplificazione di norme e comportamenti.

4. Al segretario comunale possono essere attribuite, in base alle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali, altre specifiche funzioni, compresa la direzione e gestione di singoli uffici e servizi. In tale ultimo caso, esercita dette funzioni con le modalità e le responsabilità previste per il personale direttivo dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione e gli competono gli eventuali compensi aggiuntivi previsti dalle norme contrattuali di categoria.

5. Al segretario comunale compete la cura della verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

6. Il segretario comunale non partecipa alle sedute degli organi dell’ente, quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

Art.70
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. L’incarico di direttore generale può essere affidato dal Sindaco, sentita la giunta comunale, al segretario comunale, a cui competerà per tutta la durata del doppio incarico una indennità “ad personam”.

3. Il direttore generale, oltre ai compiti previsti dalla legge ed a quelli di coordinamento degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

4. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. In tale ambito, può avocare a sè l’emanazione di atti attribuiti alla competenza del personale direttivo, in caso di inerzia o ritardo ingiustificati.

5. La durata dell’incarico di direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

6. Il regolamento di organizzazione disciplina i criteri e le procedure di nomina, funzioni, competenze del direttore generale ed i suoi rapporti con il segretario generale dell’ente, se tali figure non coincidono.

Art.71
PERSONALE DIRETTIVO

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti in base alla struttura organizzativa, nei limiti della disponibilità di organico e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco, tenuto conto dell’idoneità dei dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali, può attribuire i compiti di direzione a funzionari con compiti direttivi già dipendenti dell’Ente.

3. La copertura dei posti apicali o l’attribuzione di compiti di direzione e di alta specializzazione può anche avvenire mediante un incarico conferito a dirigenti o funzionari direttivi assunti con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, con atto motivato e previa contestazione all’interessato.

Art.72
RESPONSABILITA’ DIREZIONALI

1. I funzionari preposti alla direzione dei singoli servizi e uffici dell’organizzazione dell’ente sono attribuiti, con le modalità stabilite dai regolamenti comunali, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi ed in particolare i compiti stabiliti dall’art. 107 comma 3 terzo del D. Lgs. 267/00. Essi concorrono alla definizione dei programmi annuali e pluriennali, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull’impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche.

2. Il personale direttivo preposto alla direzione e gestione di uffici e servizi dell’ente è responsabile della legalità, della correttezza amministrativa, efficienza, efficacia ed economicità dell’attività svolta, nonchè dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

3. Il personale direttivo cura l’istruttoria e l’espressione dei pareri sulle deliberazioni inerenti le materie affidate alla sua direzione e gestione.

TITOLO VII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art.73
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune può dotarsi di regolamenti che disciplinano con norme di carattere generale le attività di particolari settori o servizi, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto e con efficacia limitata all’ambito territoriale comunale.

2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e non possono avere efficacia retroattiva.

3. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale ed alla giunta comunale.

4. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale secondo le rispettive competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Salvo diversa disposizione, i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati o dei componenti della giunta comunale.

5. I regolamenti comunali entrano in vigore a far data dall’esecutività delle deliberazioni di definitiva approvazione o dalla data di ricevimento al protocollo dell’Ente di eventuali omologazioni ed approvazioni previste da parte di altri enti. Dell’entrata in vigore di un nuovo regolamento comunale deve essere data ampia pubblicità.

6. In caso di modifiche legislative o statutarie, restano in vigore le norme regolamentari adottate dal comune che risultano compatibili.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.74
APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto comunale è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora detta maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è trasmesso al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art.75
REVISIONE DELLO STATUTO

1. La revisione e le modifiche dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le medesime modalità e procedure previste dal precedente art. 74, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore dell’atto primario o dall’ultima modifica o revisione operata.

2. La revisione e la modifica dello statuto è possibile, in deroga a quanto previsto dal primo comma, qualora essa discenda dalla legge.

3. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello statuto respinta dal consiglio comunale, non può essere riproposta se non è decorso almeno un anno dalla data della deliberazione di rigetto.

4. La proposta di abrogazione totale o parziale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L’abrogazione non è valida se nella stessa seduta non è seguita l’approvazione del nuovo statuto che sostituisce il precedente.

Art.76
ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’ente.

2. I provvedimenti abrogativi totali o parziali dello statuto acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto o da quando il provvedimento modificativo diventa operante.

3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.