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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15
Codice 12.3
D.D. 25 novembre 2004, n. 331
L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dellagrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 6.656,66. (Cap. 12990/2004)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dellart. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali e dei servizi a fianco di ciascuna indicate:
a) Rivoira S.p.A., V. Durini, 7, Milano - per Euro 1.380,86, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 2% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: contratto di assistenza tecnica per bombolaio e impianto distribuzione gas per sede Torino;
b) Rivoira S.p.A., V. Durini, 7 Milano - per Euro 1.675,80, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 2% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: contratto di assistenza tecnica, taratura e manutenzione sensori rilevamento gas e centraline di controllo segnali e allarmi per sede Torino;
c) ABreg S.r.l., V. Vochieri, 80 - 15100 Alessandria, per Euro 3.600,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale: contratto di manutenzione per HPLC 1100 Agilent per laboratorio agrochimico Torino;
- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dellart. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di liquidare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 9.10.02, limporto di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;
- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dellart. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all1% sullammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.
La spesa complessiva di Euro 6.656,66, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 12990 del bilancio per lanno 2004 (accantonamento n. 100518).
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin