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Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 / 04 / 2005

Codice 21
D.D. 14 febbraio 2005, n. 36

L.R. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Comune di Macugnaga - Comunita’ Montana Monte Rosa: potenziamento e ampliamento per lo sci di fondo”, presentato dal Comune di Macugnaga, Localita’ Isella - Ronco (VB) e localizzato nel Comune di Macugnaga (VB). Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione e giudizio di compatibilita’ ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

Vista l’istanza presentata in data 26/10/2004 al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con la quale il Comune di Macugnaga ha chiesto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/1998, l’avvio della Fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Comune di Macugnaga - Comunità Montana Monte Rosa: potenziamento e ampliamento per lo sci di fondo”, localizzato nel Comune di Macugnaga (VB), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 24 dell’Allegato B1 della L.R. 40/1998 “Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari”;

preso atto che il Proponente, contestualmente alla presentazione dell’istanza, ha provveduto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 40/1998, al deposito di copia della documentazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, Torino;

considerato che:

il progetto rientra nel Piano degli interventi inerente la Provincia del VCO, stralcio del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", ex art. 21 della L. 166/2002 e D.G.R. n. 38-8210 del 13/01/2003;

il progetto è finalizzato a garantire il potenziamento e l’ampliamento della pista per lo sci di fondo, che si sviluppa per circa 10 Km tra le località Isella, Staffa e Pecetto, onde migliorare l’offerta turistica e consentire, con la variante al tracciato prevista nei pressi della località Ronco, lo svolgimento di gare internazionali ed un conseguente ritorno di immagine per l’intera area sciistica del comprensorio di Macugnaga; in particolare, il progetto prevede sinteticamente la realizzazione di un nuovo tratto in variante di pista per lo sci da fondo e la sistemazione di parte di quello esistente; l’apertura del nuovo tratto comporta la realizzazione di movimenti terra, la costruzione di brevi tratti di scogliera, la realizzazione di un guado per l’attraversamento di un impluvio, opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie di sostegno, canalette trasversali di regimazione idraulica) ed infine lavori di decespugliamento ed il taglio di circa una trentina di piante.

il sito di intervento ricade in area sottoposta a:

- vincolo paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

- vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989,

- vincolo per usi civici ai sensi della L. 1766/1927;

preso atto che il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. 18557/22.2 del 29/10/2004 nella Direzione Turismo Sport Parchi la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni: Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti, Trasporti, Sanità Pubblica, Patrimonio e Tecnico, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Opere Pubbliche;

vista la determinazione n. 606 del 03/11/2003 e la determinazione integrativa n. 30 del 27/01/2004 assunte dal Direttore della Direzione Turismo Sport Parchi, con le quali viene designata l’arch. Marzia Baracchino quale Responsabile del procedimento, ai fini dell’espletamento delle procedure di V.I.A. di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 40/1998 per le opere di competenza della medesima Direzione comprese nei “Piani degli interventi” inclusi nel “Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006", nonché per le opere non comprese in tale Programma ma strettamente connesse e integrate a quelle in esso contemplate;

preso atto che la competente Direzione Turismo Sport Parchi ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 16/12/2004 l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di V.I.A.;

preso atto che il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 40/1998, ha indetto la Conferenza dei servizi convocando i soggetti interessati di cui all’art. 9;

preso atto che i lavori della Conferenza si sono svolti nei giorni 14/01/2005 e 03/02/2005, come da verbali di pari data, e che nel corso della prima riunione il Proponente ha illustrato il progetto presentato;

preso atto che nel corso della 1^ riunione della Conferenza dei servizi del 14/01/2005 si era convenuto che il sopralluogo tecnico sarebbe stato effettuato liberamente dai componenti la Conferenza in relazione alla specifica competenza e necessità e che, in sede di 2^ riunione del 03/02/2005, si è preso atto della mancata effettuazione del medesimo sopralluogo;

preso atto che l’istruttoria dell’Organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Piemonte;

preso atto che il Responsabile del procedimento ha dato attuazione, nell’ambito delle proprie competenze, a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/1998 in materia di partecipazione e che, a seguito del citato avviso e del deposito del progetto presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 - Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

visti i contributi tecnici ed i pareri di:

- Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti (nota prot. n. 1783/22 del 08/02/05)

- Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche - Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - Disciplina degli scarichi (nota prot. n. 641/24.02 del 21/01/2005),

- Direzione regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania (nota prot. n. 7079/25.09 del 10/02/05),

- Direzione regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica (nota prot. n. 0003400/19 del 04/02/05),

- ARPA Piemonte - Area Previsione e Monitoraggio Ambientale (nota prot. n. 14505 del 7/02/20),

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Verbano Cusio Ossola,

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (nota prot. 2458/21 del 07/02/2005).

preso atto che le opere previste nel progetto in argomento risultano conformi con le previsioni della strumentazione urbanistica del Comune di Macugnaga, come risulta dal relativo certificato di conformità rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale richiamato altresì nella nota della Direzione regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica sopra citata;

preso atto che il Corpo Forestale dello Stato - Comando Verbano Cusio Ossola nella nota di cui sopra, per quanto di competenza e a seguito delle verifiche effettuate, si è espresso favorevolmente ritenendo non necessario sottoporre il progetto in questione alla Fase di V.I.A.;

in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto dei contributi tecnici e dei pareri di cui sopra nonché degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998, si ritiene che il progetto non necessiti di essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, nel rispetto di quanto di seguito precisato.

Nello specifico si ritiene che le problematiche evidenziate nel corso dell’istruttoria possano essere risolte con appropriate prescrizioni, vincolanti ai fini della predisposizione della progettazione definitiva, del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione delle opere, quali quelle di seguito riportate e raccolte per aree tematiche.

Si precisa che le prescrizioni sotto elencate concernono unicamente la compatibilità ambientale delle opere in oggetto e non si riferiscono ad aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici tesi a garantire la sicurezza e pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore e infine del soggetto gestore delle piste e degli impianti; a tal fine si richiama il Proponente sulla necessità che nelle fasi di progettazione e di successiva gestione delle opere in argomento siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di piste da sci, nel caso specifico quelle applicabili agli impianti per lo sci di fondo.

Sono fatti salvi, inoltre, i diritti e gli interessi di terzi nonché le eventuali competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Cantieristica

1) Sul sito d’intervento non dovrà essere previsto alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

2) Nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente.

3) Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti.

4) Il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, dovrà essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovrebbero essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente.

5) Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare il rischio di immissione di sostanze inquinanti nel Torrente Anza da parte di mezzi di cantiere (oli ed idrocarburi in genere, residui bituminosi e cementizi, ecc.). A tal fine, pertanto, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, anche sul terreno. Eventuali stoccaggi di materiali e sostanze chimiche in area di cantiere dovranno essere localizzati il più lontano possibile dal corso d’acqua, onde evitare situazioni di dilavamento diretto verso il medesimo.

6) Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale esecutiva.

7) Per limitare il più possibile l’impatto acustico, si consiglia di valutare, in fase di progetto esecutivo, le tecnologie che consentano le migliori insonorizzazioni dei mezzi operativi.

8) Occorrerà definire precisamente in progetto la viabilità di cantiere da utilizzarsi, che dovrà essere possibilmente limitata a quella esistente, e non dovranno essere previsti scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti.

9) Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l’utilizzo in fase di cantiere, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale.

Aspetti Geo- idrogeologici e idraulici

10) In relazione alla situazione attuale e ai movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti , nonché di quelle di neo formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica, particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati, attraverso l’adozione dei dispositivi già illustrati nel progetto preliminare e il loro potenziamento alla luce di una approfondita valutazione del sito, che evidenzi anche la zona di recapito delle acque con gli idonei collegamenti al reticolo idrografico presente.

11) Le attività di scotico, scavo, riporto e consolidamento da effettuarsi sia lungo la porzione di pista da realizzarsi in variante, sia lungo la pista già esistente, dovranno essere svolte, per quanto possibile, in periodo “asciutto”, onde evitare processi di trasporto solido verso il Torrente.

12) Nella realizzazione della scogliera di 45 m., prevista al termine del tratto indicato in cartografia come C-D, durante i lavori di scavo, riporto e consolidamento dovrà essere predisposto un adeguato ancorché provvisorio sistema di drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento, dotato di vasca di decantazione opportunamente dimensionata.

13) Qualora nelle operazioni di inerbimento dei versanti sia prevista fertilizzazione, dovranno essere utilizzati fertilizzanti a lenta cessione o concime organico stabilizzato e comunque procedure in accordo con le norme di Buona pratica Agricola, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso l’alveo torrentizio di nitrati e composti azotati in genere.

14) Si ricorda infine che i manufatti interferenti con i corsi d’acqua possono essere realizzati solo dopo il conseguimento della concessione demaniale ai sensi della L.R. n. 12/2004 per la quale è dovuto il pagamento di un canone annuo.

Pericolo valanghe

15) Dovrà essere dovrà essere prodotta una cartografia di dettaglio, in scala non inferiore a 1:5.000, dell’area della pista ed un suo intorno significativo, riportante la perimetrazione delle aree potenzialmente soggette agli effetti di valanga.

16) Dovrà essere redatto ed integrato negli elaborati tecnici del progetto definitivo un Piano di Gestione della Sicurezza in relazione al rischio da valanghe. Tale documento, basato sul monitoraggio continuo delle condizioni nivometeorologiche dell’area, dovrà individuare delle idonee procedure per la chiusura preventiva della pista in condizioni critiche e dovrà definire dei criteri scientifici di riferimento (modalità di acquisizione dati, altezze critiche di precipitazione, attività eolica, temperatura,...) e le altre informazioni ritenute utili perdeterminare le condizioni necessitanti la chiusura preventiva della pista e quelle per la successiva riapertura a fine emergenza. La gestione di tale Piano di sicurezza, da attuarsi a carico del soggetto gestore della pista, dovrà essere affidata ad un responsabile della sicurezza ed a un suo sostituto, in possesso di specifico titolo professionale rilasciato dall’AINEVA.

Sistemazioni ambientali

17) Riguardo ai rilevati della nuova pista, considerate le pendenze che alcune sezioni presentano nel raccordo con i terreni circostanti, si richiede di verificare la possibilità di limitare l’altezza dei rilevati stessi e di raccordare le pendici di nuova formazione con l’andamento geomorfologico esistente, utilizzando pendenze moderate e inclinazioni corrispondenti alle pendenze naturali dei terreni circostanti.

18) Per i manufatti di sostegno della pista previsti in scogliera si valuti la possibilità di prevedere scogliere di maggiore ampiezza al piede da intasare di terra e inerire, al fine di limitare i possibili impatti derivanti dalla realizzazione degli stessi. Si valuti, in particolare, se al posto delle scogliere di massi previste (sez. 1-2 e 18) non sia possibile ricorrere alla sistemazione dei pendii con inerbimento di superfici inclinate, eventualmente gradonate con opere di ingegneria naturalistica e piantumazione di specie arbustive autoctone, evitando in tal modo la collocazione delle barriere a staccionata.

19) Dovrà essere prevista progettualmente e realizzata la rivegetazione del muro in massi previsto, mediante l’impiego dei trovanti rocciosi derivanti dalle attività di scavo e del materiale di scotico presente in loco che dovrà essere impiegato per l’intasamento dei vani formatisi tra i massi una volta disposti come da progetto.

20) Al fine della progettazione definitiva si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale, nonché drenaggio delle superfici, debbano procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.

21) Relativamente a tutte le superfici terrose e acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata, a livello di progettazione futura, la loro protezione con reti in fibra naturale in funzione antierosiva.

22) Gli strati terrosi prelevati in fase di scavo dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria, anche nel caso in cui la preesistente copertura erbacea si presenti rada, e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione.

23) Si raccomanda che le progettazione definitiva ed esecutiva contengano specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori. A tal proposito dovrà essere previsto un completo ripristino delle aree interferite al fine di consentire la rinaturalizzazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico, prevedendo un monitoraggio nel tempo dell’attecchimento dello strato erbaceo lungo la pista.

24) La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica. A tal proposito si raccomanda che una eventuale convenzione di gestione con un soggetto privato locale assicuri la manutenzione di tali interventi.

25) Ai fini del rispetto di quanto sopra, si raccomanda che le progettazioni definitiva ed esecutiva e la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto siano particolarmente curate e affrontate da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria naturalistica.

26) In merito all’esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde - costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione - sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate nel rispetto e nelle forme della vigente normativa.

Aspetti urbanistico-territoriali

27) Nella progettazione delle opere previste, in relazione alle particolari condizioni idrogeologiche del Comune di Macugnaga, si richiama l’attenzione su quanto indicato - per tali ambiti - dal P.A.I. rinviando comunque alle indicazioni eventualmente fornite dai soggetti istituzionali competenti in materia.

Aspetti paesistici e naturalistico-ambientali

28) Riguardo alle soluzioni progettuali proposte e, in particolare, in riferimento agli interventi previsti di realizzazione del tracciato in area boscata, si dovrà verificare la possibilità, in sede di progetto definitivo, di limitare il più possibile sia il taglio della vegetazione arborea presente nell’ambito in oggetto, sia le interferenze con il nucleo edificato esistente, che costituisce un elemento di carattere documentario; a tal fine dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzazione del tracciato secondo quanto previsto dalla variante alternativa in località Ronco identificata in modo tale da evitare il più possibile i tagli boschivi previsti dalla soluzione principale. Si valuti inoltre, in merito al dimensionamento in larghezza del nuovo tratto di pista, la possibile riduzione rispetto ai 5,5 m. di media indicati, compatibilmente con le finalità agonistiche dell’opera, la battitura meccanica e la sicurezza della pista medesima.

29) Dovrà essere posta attenzione agli elementi di carattere documentario presenti in adiacenza ai siti d’interventi, valutando la possibilità di interventi di riqualificazione e di valorizzazione

30) Ai fini della progettazione definitiva si richiede ampia documentazione fotografica dell’area di intervento, in particolare con visuali dal concentrico di Macugnaga, posto in sponda sinistra del torrente Anza, per verificare i possibili impatti sul contesto paesaggistico in oggetto; in particolare si richiede documentazione fotografica realizzata dall’area centrale in direzione dei due tratti di pista (nuova realizzazione e esistente) dell’anello previsto nonché da visuali esterne dei punti corrispondenti alle sezioni 1-2 e 18.

31) Si raccomanda nella redazione degli elaborati progettuali la attenta salvaguardia di tutte le aree umide, se dotate di vegetazione di pregio, presenti nelle zone limitrofe a quelle del tracciato di progetto della pista: nessuna azione di cantiere dovrà pregiudicare la loro sopravvivenza.

32) Si richiede la predisposizione degli elaborati progettuali di dettaglio relativi alle opere di recupero e di mitigazione con l’individuazione delle localizzazioni prescelte e delle modalità di realizzazione proposte; riguardo alle opere di compensazione si richiede di valutare la possibilità di individuare, in sede di progetto definitivo, le opere che ai sensi del D.Lgs. 227/2001 si configurano come interventi compensativi rispetto ai tagli piante che verranno effettuati; la documentazione delle opere di compensazione dovrà essere presente nel progetto definitivo unitamente ad ampia documentazione fotografica dei siti individuati per gli interventi.

Vigilanza e controllo

33) Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori ad ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.. Si ritiene inoltre opportuno che venga inviata copia del progetto esecutivo delle opere approvate e comunicate le date di inizio lavori e di collaudo onde permettere sopralluoghi e controlli.

34) Si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto esaminato ed integrato da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente provvedimento amministrativo.

35) Si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, trasmettano alla Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti - Settore Politiche di Prevenzione Tutela e Risanamento Ambientale una completa documentazione fotografica, anche in formato digitale, delle fasi realizzative dei lavori, dello stato dei luoghi a seguito dell’intervento e delle fasi di affermazione della vegetazione a seguito delle opere di recupero ambientale.

per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.

Vista la L. 109/1994 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 554/1999

Vista la L.R. 45/1989

Visto la L. 1766/1927

Vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 23-5879 del 22/04/2002, rettificata con D.G.R. n. 16-6446 del 01/07/2002

Visto il D.Lgs n.165/2001

Vista la L.R. 51/1997

determina

1. di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

2. di concludere il procedimento relativo alla Fase di Verifica della Procedura di V.I.A., di cui all’art. 10 della L.R. 40/1998, inerente il progetto denominato 5E di “Potenziamento e ampliamento pista per lo sci di fondo” presentato dal Comune di Macugnaga (VB) e da localizzarsi nel Comune di Macugnaga, Località Isella - Ronco (VB) stabilendo di non sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 per le motivazioni espresse in premessa e a condizione che, nella progettazione definitiva, il Proponente ottemperi alle condizioni e prescrizioni dettagliatamente riportate in tale premessa che si intendono integralmente richiamate secondo l’ordine di trattazione di seguito elencato:

- cantieristica

- aspetti geo-idrogeologici e idraulici

- pericolo valanghe

- sistemazioni ambientali

- aspetti urbanistico-territoriali

- aspetti paesistici e naturalistico-ambientali

- vigilanza e controllo

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 Torino.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Marzia Baracchino