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Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 / 04 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 52-14982
Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, art. 8. Istituzione dellalbo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54 - 11659 e modificazioni alla medesima
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di istituire lalbo dei soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui allarticolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23;
- di iscrivere nel predetto albo, in accoglimento dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui alla propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54 - 11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64 - 12961, e contenuti nei verbali 9 novembre 2004, 27 gennaio 2005 e 10 febbraio 2005 della medesima, i seguenti soggetti, che sono risultati essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma ed hanno dimostrato di possedere i requisiti tecnici e professionali ritenuti essenziali ai fini delle attività che saranno abilitati a svolgere:
1) club auto depoca reporter, con sede in Castelletto Monferrato, Alessandria, alla via Roma 53 e domiciliato presso la presidente Rita Maria Teresa Demartini in Castelletto Monferrato, Alessandria, via Aceto 39;
2) european car club le veterane, con sede in Torino via Bianzè 24 bis;
- di escludere dalliscrizione nel predetto albo il club auto e moto depoca piemonte, siglato c.a.m.e. piemonte, con sede in Torino al corso Casale 123/a, (omissis);
- di stabilire il limite massimo del compenso cui i soggetti abilitati hanno diritto, a titolo di corrispettivo per le operazioni di accertamento e certificazione, in euro 250,00;
- di apportare al dispositivo della propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54 - 11659, le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del punto 7 è sostituito dal seguente: Laccertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche di cui punto 1, è certificato mediante il rilascio di apposito contrassegno, tagliando o altro documento dal quale risultino, oltre allattestazione del riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui allallegato A, del carattere storico del veicolo, il numero di targa e di telaio del veicolo;
b) al punto 8 le parole anche se difformi da quelli di cui al punto 7, sono soppresse;
c) lallegato B è soppresso.
La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.
(omissis)