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Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 52-14982

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, art. 8. Istituzione dell’albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54 - 11659 e modificazioni alla medesima

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di istituire l’albo dei soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23;

- di iscrivere nel predetto albo, in accoglimento dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui alla propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54 - 11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64 - 12961, e contenuti nei verbali 9 novembre 2004, 27 gennaio 2005 e 10 febbraio 2005 della medesima, i seguenti soggetti, che sono risultati essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma ed hanno dimostrato di possedere i requisiti tecnici e professionali ritenuti essenziali ai fini delle attività che saranno abilitati a svolgere:

1) club auto d’epoca “reporter”, con sede in Castelletto Monferrato, Alessandria, alla via Roma 53 e domiciliato presso la presidente Rita Maria Teresa Demartini in Castelletto Monferrato, Alessandria, via Aceto 39;

2) european car club le veterane, con sede in Torino via Bianzè 24 bis;

- di escludere dall’iscrizione nel predetto albo il club auto e moto d’epoca piemonte, siglato c.a.m.e. piemonte, con sede in Torino al corso Casale 123/a, (omissis);

- di stabilire il limite massimo del compenso cui i soggetti abilitati hanno diritto, a titolo di corrispettivo per le operazioni di accertamento e certificazione, in euro 250,00;

- di apportare al dispositivo della propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54 - 11659, le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del punto 7 è sostituito dal seguente: “L’accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche di cui punto 1, è certificato mediante il rilascio di apposito contrassegno, tagliando o altro documento dal quale risultino, oltre all’attestazione del riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato A, del carattere storico del veicolo, il numero di targa e di telaio del veicolo;”

b) al punto 8 le parole “anche se difformi da quelli di cui al punto 7,” sono soppresse;

c) l’allegato B è soppresso.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)