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Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n.26-15235

Art.20 L.67/88. Atto di adeguamento e di reimpostazione investimenti in edilizia sanitaria. Approvazione con i poteri del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 57 dello Statuto

A relazione dell’Assessore Galante:

Premessa:

La Regione Piemonte, nel settembre del 2000 ha siglato con il Ministero della Sanità e il Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, un Accordo di Programma relativo agli investimenti in edilizia sanitaria per un importo complessivo pari a euro 968.076.766,15, di cui euro 598.555.986,51 a carico dello Stato. Tale accordo è stato corredato di un cronoprogramma triennale di attuazione. Detto accordo ha avuto il suo ultimo aggiornamento degli interventi con D.C.R. n°283-10235 del 26/03/2003.

Di seguito viene riportato l’elenco degli interventi, indicandone il numero d’ordine come da Allegato A alla predetta deliberazione, che hanno avuto da parte del Ministero della Salute il Decreto di autorizzazione al finanziamento.

30 / 39 / 40 / 37 / 47-2 / 17.a / 22 / 60c2 / 60c1 / 60b / 60d / 60s / 60z / 38 / 42 / 43 / 54 / 57 / 26A / 45A / 56A / 56A01 / 56A02 / 56A03 / 56A04 / 56A05 / 56A06 / 56A7 / 56A08 / 56A09 / 56A10 / 56A11 / 56A12 / 56A13 / 56A14 / 63G / 63ACDE / 36 / 60R / 23 / 21 / 41 / 3 / 55 / 60C3 - 60V / 60A / 26C Rim / 32 Rim / 47 -D Rim / 60EFGHMN / 60P /48 /49 / 52 /51/ 27 / 29A / 26D / 45C1 / 26M /26E/61 / 60Q / 50D / 47A / 53 A/50C/26F, per complessivi euro 320.398.797,36.

La Regione Piemonte a seguito del riparto fondi, avvenuto con D.M. della Salute del 08 giugno 2001, relativo all’attività intramoenia, ha definito il suo programma di adeguamento e ristrutturazione degli spazi dedicati a tale attività per un importo pari a euro 60.428.733,60 a carico dello Stato. Tale programma ha avuto il suo ultimo aggiornamento degli interventi con D.G.R. n°93-12251 del 06/04/2004.

Di seguito viene riportato l’elenco degli interventi che hanno avuto, da parte del Ministero della Salute, il Decreto di autorizzazione al finanziamento:

n.16/18/20/21/26/37/39/40/43, per complessivi euro 7.317.082,57.

La Regione Piemonte, nel 2002 a seguito del D.M. della Salute del 05 aprile 2001 con il quale si è dato attuazione all’art.71 L.448/1998 relativo al finanziamento di progetti con carattere sanitario su aree metropolitane depresse, ha presentato un programma di interventi per complessivi euro 144.982.311,33, di cui euro101.017.429,39 a carico dello Stato. A seguito di una temporanea decurtazione, avvenuta da parte dello Stato con D.P.C.M. 20 marzo 2002, la Regione Piemonte con D.G.R. n°41-8087 del 23/12/2002 ha dovuto rideterminare gli interventi precedentemente previsti. Successivamente con Decreti del Ministero della Salute 06 luglio 2004, lo Stato ha ripristinato l’importo originario a suo carico pari euro101.017.429,39.

Di seguito vengono riportati i codici intervento degli allegati A e B della D.G.R. n°41-8087 del 23/12/2002 in corso o conclusi:

010\0012720101 - 010\0012720102 - 010\0012720201 - 010\0012720202 - 010\0012720203 - 010\0012720208 - 010\0012720209 - 010\00127203 - 010\0012720401 - 010\0012720402 - 010\0012720403 - 010\0012720504 - 010\0012720512 - 010\0012720607

Per quanto concerne l’intervento 010\0012720602 l’Azienda ospedaliera C.T.O. ha chiesto la suddivisione in due lotti funzionali e funzionanti, così come risulta dall’Allegato A3 alla presente deliberazione (010\0012720602 (a) e 010\0012720602 (b). L’Azienda ospedaliera nelle more dell’approvazione della sopra menzionata suddivisione ha dato copertura finanziaria con propri fondi, anticipando la quota a carico dei fondi statali per l’intervento 010\0012720602 (a) e a seguito dell’approvazione regionale del progetto ha dato corso alle opere.

Per quanto concerne invece l’intervento 010\0012720606 l’Azienda sanitaria regionale 2 di Torino, ha suddiviso quest’ultimo in cinque lotti così come risulta dall’Allegato A3 alla presente deliberazione (010\0012720606 (a) - 010\0012720606 (b) - 010\0012720606 (c) - 010\0012720606 (d) - 010\0012720606 (e)).

L’Azienda sanitaria nelle more dell’approvazione della sopra menzionata suddivisione ha dato copertura finanziaria con propri fondi, anticipando la quota a carico dei fondi statali per gli interventi dal codice 010\0012720606 (a), 010\0012720606 (c), 010\0012720606 (d) e ha dato corso alle opere.

Con Deliberazione C.I.P.E. n° 65 dell’ 02.08.2002 si opera una ulteriore ripartizione di fondi facenti capo all’art.20 L.67/88 (cosiddetta terza fase art.20). Nella fattispecie alla Regione Piemonte vengono assegnati euro 98.633.387,00. Tali risorse hanno avuto un loro primo programma di interventi con D.C.R. n°342-31701 del 07/10/2003 per una quota pari a euro89.831.841,50 di cui euro 32.312.991,65 destinata al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

Il programma complessivo degli interventi di cui alla Deliberazione C.I.P.E. n° 65 dell’02.08.2002 e riportato all’Allegato A4 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sarà oggetto di successivo specifico Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Ministero della Salute e Ministero dell’Economia.

La Regione Piemonte, nel corso dell’anno 2003, con la legge n°2 del 04 marzo 2003 (finanziaria), ha effettuato un ulteriore stanziamento per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri per complessivi euro 65.000.000=.

Ciò premesso, si ritiene utile armonizzare i provvedimenti sopra descritti all’evoluzione già in corso della rete ospedaliera secondo la programmazione e le sue sinergie che si sviluppano a livello di Quadrante e il confronto fra le varie componenti interessate a livello regionale in atto a seguito della presentazione del disegno di Legge regionale n°348 “Nuovo ordinamento del Servizio Sanitario: il modello del Piemonte. Linee di indirizzo per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 2003-2005",

Considerato inoltre che dalla verifica dei documenti delle ASR che emergono dalla lettura dell’attuazione dei programmi di finanziamento in corso, risulta sostanzialmente una criticità in relazione alle reali capacità, da parte delle A.S.R., di portare in appalto gli interventi nel rispetto dei tempi dei cronoprogrammi originariamente previsti. Tale criticità comporta talvolta significativi scostamenti. Questi scostamenti infatti generano due problematiche: da un lato, la stagnazione di fondi messi a disposizione dallo Stato, in quanto vincolati comunque agli interventi poc’anzi evidenziati e dall’altro lato, l’impossibilità, da parte delle Aziende che sarebbero invece in grado di anticipare l’avvio dei lavori, di poterlo fare, in quanto vincolate ad una scansione temporale che ad oggi non è prevista.

Si consideri altresì che l’iter necessario per attivare l’inizio dei lavori di un intervento prevede dei tempi tecnici iniziali stimati in non meno di quindici mesi e, solo per la fase di ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute, di non meno di dodici mesi, così scanditi:

* sessanta/settantacinque giorni per la gara (quando non europea) per l’affidamento della redazione del progetto;

* trenta giorni per la redazione del progetto preliminare;

* dieci giorni per l’approvazione da parte della Stazione appaltante;

* novanta giorni per la redazione del progetto definitivo;

* dieci giorni per l’approvazione da parte della Stazione appaltante;

* trenta giorni per la redazione del progetto esecutivo;

* dieci giorni per l’approvazione da parte della Stazione appaltante;

* quindici giorni per la verifica da parte dell’Assessorato Sanità;

* quarantacinque giorni per il parere del C.R.O.P.;

* quindici giorni per la predisposizione, da parte dell’Assessorato alla Sanità, della determina di richiesta ammissione al finanziamento dell’intervento al Ministero della Salute;

* quarantacinque giorni per il decreto di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute;

* dieci giorni per la trasmissione del decreto da parte dell’Assessorato alla Sanità alla stazione appaltante;

* almeno novanta giorni per l’espletamento della gara d’appalto dei lavori.

Si richiama inoltre la nota n°9314/D28/28.04 del 21/06/2004 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato, tra l’altro, alle Aziende Sanitarie che, per quanto concerne l’ammissibilità degli interventi relativi all’anno 2004, le Aziende dovevano trasmettere all’Assessorato alla Sanità della Regione, i progetti esecutivi entro e non oltre il 30 settembre 2004. Qualora non fosse stato possibile rispettare tale scadenza, l’ammissibilità al finanziamento dei progetti poteva essere possibile sulle disponibilità residue relative agli interventi previsti per l’anno 2005.

Verificato altresì che da parte dello Stato verrà data disponibilità dei fondi a proprio carico, per nuovi Accordi di Programma, solo su esercizi finanziari di previsione annuale e non più pluriennale e che tale disponibilità sarà data sulla base dell’effettiva capacità da parte degli Enti attuatori (AA.SS.RR./AA.OO.) di approvare i progetti esecutivi nell’anno di stipula dell’Accordo.

E proprio in conseguenza della sopra citata verifica di congruità e compatibilità degli interventi precedentemente programmati, nonché alle nuove procedure autorizzative di utilizzo effettivo del finanziamento a carico dello Stato, che ora nasce l’esigenza quasi naturale di proporre un atto propedeutico che abbia quale obiettivi principali:

1. riallineare e ottimizzare le risorse stanziate e messe a disposizione, da parte delle Stato, rispetto alle reali capacità da parte delle AA.SS.RR/AA.OO. di portare in appalto le opere nel rispetto dei cronoprogrammi di interventi già precedentemente programmati dalla Regione Piemonte, senza di fatto modificarne le finalità stesse dell’intervento previsto ma facendolo migrare da un filone di finanziamento ad un altro;

Tali interventi possono essere identificati:

ai nn. 27/44/75/76/77/78/79/80/85/86/69/70 dell’Allegato A 1;

ai nn. 19 dell’Allegato A 2;

ai nn. 0012720606 dell’Allegato A 3;

ai nn. 2/4/7/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/25/26/29 dell’Allegato A 4;

2. offrire alle AA.SS.RR/AA.OO. la possibilità di effettuare parziali modifiche di attuazione dei progetti, al fine di poter continuare a svolgere le attività sanitarie in relazione agli interventi già precedentemente programmati o adeguando gli stessi in funzione di subentrate nuove normative senza di fatto modificarne le finalità stesse dell’intervento previsto;

Tali interventi possono essere identificati:

ai nn. 4a/4b/7a/7b/7c/18/18bis/19/19bis/20/22/25/35/ 45A/50B/55/60EFGHMN/60U//62B/64A/91/74 dell’Allegato A 1;

ai nn. 2/36 A dell’Allegato A 2;

ai nn. 0012720504/0012720505/0012720506/ 0012720508/0012720512/0012720601/0012720602 dell’Allegato A 3;

ai nn. 1/3/5/6/8/21/22 /27 dell’Allegato A 4;

3. ridefinire dei percorsi efficienti di investimento, pur mantenendo lo scheletro originario degli interventi, in funzione di quanto le AA.SS.RR/AA.OO. hanno ridefinito in sede di verifica di congruità, per porre nelle migliori condizioni di operatività le Amministrazioni appaltanti che dovranno da un lato, mantenere efficienti le strutture esistenti sino al trasferimento nelle nuove e, dall’altro lato, programmare e definire le risorse occorrenti per la realizzazione dei nuovi nosocomi e centri di eccellenza.

Tali interventi possono essere identificati:

ai nn. 81/82/87/88/89/90 dell’Allegato A1;

4. assegnare alle AA.SS.RR/AA.OO., nel caso in cui necessitino o finalizzare e accantonare risorse già disponibili nei precedenti programmi di investimenti a nuovi interventi, finalizzate a proseguire programmi di interventi necessari alla funzionalità della struttura nel suo complesso o per perseguire nuovi obiettivi di programmazione regionale.

Tali interventi possono essere identificati:

ai nn. 83/84 dell’Allegato A 1 alla presente deliberazione;

al n. 41 dell’Allegato A 2 alla presente deliberazione;

ai nn. 0012720505(a)/0012720601 (A)/ 0012720601 (C)/ 0012720603(A)/ 0012720516 dell’Allegato A 3 alla presente deliberazione;

ai nn. 5/6/15/21/23/28/30 dell’Allegato A 4 alla presente deliberazione;

5. stralciare gli interventi già eseguiti con altre fonti di finanziamento o ritenuti, da parte dell’Aziende interessate, non più realizzabili immediatamente per motivi programmatici, logistici, per scelta di priorità di intervento e/o per carenza di finanziamento e pertanto traslabili nei successivi anni.

Tali interventi possono essere identificati:

ai nn. 24 - 56/B1C - 56B1D - 56/B1E - 56/B9 dell’Allegato A alla D.C.R. n°283-10235 del 26/03/2003;

ai nn. 10 - 41 dell’Allegato A alla D.G.R. n°93-12251 del 06/04/2004;

ai nn. 010\0012720513 - 010\0012720514 dell’Allegato B alla D.G.R. n°41-8087 del 23/12/2002;

Si evidenzia inoltre che gli interventi ai nn.76 (A.S.R. 14 di Omegna) e 89 (A.O. “Maggiore della Carità” di Novara) dell’Allegato A1, dagli atti trasmessi alla Regione da parte delle Aziende interessate, vista l’indifferibilità e urgenza, risultano essere già stati appaltati in pendenza del Decreto di autorizzazione da parte del Ministero della Salute. E’ in corso, da parte della Regione, una verifica ai sensi del punto f) del 3° comma dell’art.28 del Regolamento di Attuazione della L.R. 18/84, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 29/04/85 e s.m.i.;

Per quanto concerne l’intervento di cui al nn. 9 (A.S.R. 9 di Ivrea) degli Allegati A2 e A4, si evidenzia che una parte del finanziamento utilizzato dall’Azienda per dare copertura finanziaria all’opera derivi da una quota parte dalle risorse art.20 I triennio di cui alla DC.R. n. 1204-1303 del 30/01/1990 e s.m.i. destinate originariamente alla realizzazione della R.S.A. e Comunità Protetta per disabili psichici di Orio Canavese per un importo complessivo di euro 2.892.158,64.

Rammentato che tale importo ha già avuto, da parte della Regione con D.C.R. n.342-31701 del 07 ottobre 2003, una variazione di assestamento degli interventi rispetto all’assegnazione originaria.

Verificato che L’Azienda interessata non ha a tutt’oggi presentato, ai competenti uffici regionali, i progetti relativi alla sopra richiamata variazione.

Vista ora la deliberazione n 11 del 19/01/2005, con la quale l’Azienda Sanitaria regionale 9 di Ivrea ha chiesto una variazione di assestamento dei finanziamenti precedentemente rimodulati con D.C.R. n.342-31701 del 07 ottobre 2003 così come di seguito riportato:

Per quanto concerne invece l’intervento di cui al n. 41 dell’Allegato A2 e al n. 0012720516 dell’Allegato A3 finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro di Eccellenza in Torino (T.H.P.) , si evidenzia che oltre l’accantonamento previsto con la presente deliberazione, con l’art.3 comma 127 della Legge n.350 del 24 dicembre 2003 è stato autorizzato un impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino , nonché con l’art. 1 comma 458 della legge n.311 del 30 dicembre 2004 l’autorizzazione ad un’ ulteriore spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dall’art.3 comma 127 della Legge n.350 del 24 dicembre 2003

L’intervento di cui al n. 28 dell’Allegato A 4 alla presente deliberazione ha avuto un’implementazione pari a euro 12.265.387,86 dovuta semplicemente a un residuo nel riparto della quota complessiva a carico dello Stato di cui alla deliberazione C.I.P.E. n° 65 dell’02.08.2002. Tale assegnazione è stata possibile destinarla all’Ordine Mauriziano in quanto dovrà ancora ripartire la quota in specifici interventi.

Infine si conferma, vista anche la comunicazione del 23 febbraio 2004 n°3588 e del 20 aprile 2004 n7712 dell’Azienda sanitaria regionale 3 di Torino, l’intervento di riordino dei Presidi “Amedeo di Savoia e Birago di Vische” con la realizzazione di un nuovo plesso finanziato con una quota parte dalla L.135/90 (A.I.D.S.) e s.m.i..

Pertanto, risulta necessario riallineare, ed in parte ridefinire, gli interventi così come previsto nei precedenti atti sopra richiamati. Tali interventi infatti, vanno dunque a sostituire i precedenti progetti previsti nei rispettivi programmi, così come riportato negli allegati A1 (Accordo di programma art.20 L.67/88 del 2000), A2 (Libera professione), A3 (Art. 71 L.448/98), A4 (deliberazione C.I.P.E. dell’02.08.2002 - terza fase art.20), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base dei sotto elencati provvedimenti regionali.

Questo è particolarmente importante anche alla luce delle recenti indicazioni date dalla Regione Piemonte alle Aziende Sanitarie in merito ad un nuovo assetto dei servizi da fornire all’utenza, per ottenere, a parità di efficacia ed efficienza, un abbassamento dei costi; inoltre, è stato necessario in fase di progettazione tenere in debito conto quanto emerso nel campo dell’innovazione tecnologica. E’ altresì importante rilevare che i competenti uffici del Ministero della Salute necessitano di conoscere le modifiche al programma dell’art. 20 L.67/88 per poter programmare quanto di loro competenza.

Occorre anche evidenziare che lo stato di avanzamento dei lavori e delle progettazioni in corso rende necessario approvare le modifiche di cui sopra con urgenza, per non rischiare di sospendere le progettazioni, con evidenti pesanti ricadute economiche.

Considerata inoltre l’urgenza di avviare le procedure relative alla predisposizione del nuovo accordo di programma tra i Ministeri della Salute e dell’Economia e la Regione Piemonte per attivare al più presto gli investimenti previsti nella cosiddetta 3^ fase art. 20 L: 67/88 ed elencati nell’alleato A4, necessari per completare il programma dell’edilizia sanitaria.

Constatato che la D.G.R. n. 8-14712 del 090.2.2005 di proposta al Consiglio Regionale, relativa all’approvazione del programma di investimenti di cui al presente atto, non è stata esaminata dal Consiglio stesso in tempi brevi compatibili con l’urgenza e la non procrastinabilità dell’approvazione del programma stesso che le circostanze richiedono.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, si rende necessario procedere all’approvazione delle modifiche all’elenco degli interventi di cui all’Accordo di programma siglato a Roma il 6 settembre 2000 nonché degli elenchi degli interventi conseguenti al D.M. della Salute del 08 giugno 2001 relativo all’attività intramoenia, al D.M. della Salute del 05 aprile 2001 con il quale si è dato attuazione all’art.71 L.448/1998, alla Deliberazione C.I.P.E. n° 65 dell’02.08.2002 (cosiddetta terza fase art.20), assumendo i poteri del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 57 dello Statuto. Nel contempo si procede altresì alla revoca della deliberazione n.8-14712 del 9 febbraio 2005 sopra citata.

Per quanto sopra espresso,

visto l’art.20 della L.67/88;

vista la D.C.R. n°283-10235 del 26/03/2003;

vista la D.G.R. n°93-12251 del 06/04/2004;

vista la D.G.R. n°41-8087 del 23/12/2002;

vista la D.C.R. n°342-31701 del 07/10/2003;

vista la D.G.R. n°8-14712 del 09/02/2005;

visti gli articoli 5 e 13 dell’Accordo di programma in materia di edilizia sanitaria siglato il 06 settembre 2000;

visto l’art.57 dello Statuto;

preso atto che il presente provvedimento è assunto in ordine a quanto previsto dall’art.1, comma 188, della Legge 30 dicembre 2004, n.311;

la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare con i poteri del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto, la rimodulazione del programma straordinario di interventi di edilizia sanitaria art. 20 L. 67/88, 2° fase, così come definito negli allegati “A1", ”A2", “A3", ”A4" che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di revocare la deliberazione n°8-14712 del 09/02/05;

- di dare atto che l’Allegato A4 - Deliberazione Cipe del 02.08.2002 (cosiddetta terza fase art.20 L.67/88), sarà oggetto di nuovo specifico accordo di programma tra Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Regione Piemonte.

Le Aziende Ospedaliere e Sanitarie Regionali dovranno verificare la fattibilità degli interventi, ai sensi della L.109/94 e sm.i., nonché aggiornare i relativi elenchi dei Programmi Triennali 2005-2007.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Regionale ai sensi del 3° comma dell’art. 57 dello Statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)