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Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 / 04 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1064 in data 23 marzo 2005 - Concessione preferenziale di derivazione d’acqua dal pozzo ubicato in località Spolina del Comune di Cossato - Ditta “Car Wash di Scatamacchia Roberto & C. s.n.c.

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 luglio 2004 dal Sig. Scatamacchia Roberto, in qualità di legale rappresentante della Ditta richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di ridefinire la tipologia d’uso dell’acqua prelevata dal pozzo in parola, come produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con la prestazione del servizio, ai sensi dell’allegato D, Tabella 1, (Art. 18, comma 1), del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta “Car Wash di Scatamacchia Roberto & C. s.n.c.”, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua dal pozzo ubicato in località Spolina del Comune di Cossato, foglio n. 32, particella n. 92, da adibire ad uso produzione di beni e servizi;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 5 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato