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Bollettino Ufficiale n. 15 del 14 / 04 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1062 in data 23 marzo 2005 - D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Ditta “Kirrberg di Paolo e Mario Hary & C. s.n.c.” subentrata con domanda in data 18 giugno 2003 all’istanza in data 5 luglio 2000 della Ditta “Filatura di Trivero S.p.a.” di concessione preferenziale di derivazione d’acqua , da n. 3 pozzi ubicati in Comune di Gaglianico, da adibire ad uso civile. Assenso. P.P. Gaglianico 16

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 luglio 2004 dal Sig. Andrea Hary, in qualità di Amministratore Unico della Ditta, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta “Kirrberg di Paolo e Mario Hary & C. s.n.c.” (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 6 e medi 0,6 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 20.000 prelevati da n. 3 pozzi ubicati in Via Matteotti n. 77 ed in Via Marconi del Comune di Gaglianico, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 5 aprile 2005.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato