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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

Codice 21
D.D. 23 dicembre 2004, n. 876

L.R. 40/98. Fase di verifica di VIA: Progetto “Comune di Domodossola - C M. Valle Ossola: impianti di risalita, innev. artificiale, sistemaz. piste, area di sosta in Loc. Alpe Lusentino-Domobianca”, presentato dal Comune di Domodossola e localizzato nei Comuni di Domodossola e Montescheno (VB). Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione e giudizio di compatibilita’ ambientale di cui all’art.12 della L.R. 40/98

Vista l’istanza presentata in data 30/9/2004 al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con la quale il Comune di Domodossola ha chiesto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/1998, l’avvio della Fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto “Comune dì Domodossola - Comunità Montana Valle Ossola: impianti di risalita, innevamento artificiale, sistemazione piste, area di sosta in Località Alpe Lusentino - Domobianca”, localizzato nei Comuni di Domodossola e Montescheno (VB), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 24 dell’Allegato B1 della L.R. 40/1998 “Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1, 5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari”

preso atto che il Proponente, contestualmente alla presentazione dell’istanza, ha provveduto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 4011998, al deposito di copia della documentazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, Torino;

considerato che:

il progetto rientra nel Piano degli interventi inerente la Provincia del VCO, stralcio del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", ex art. 21 della L. 166/2002 e D.G.R. n. 38-8210 del 13/1/2003;

il progetto è finalizzato a garantire la continuità dell’offerta sciistica dell’area montana dei Comuni di Domodossola e Montescheno mediante il necessario potenziamento delle relative attrezzature; in particolare il progetto è articolato in tre lotti che prevedono la realizzazione delle seguenti opere:

- lotto 1. Realizzazione di nuove piste e sistemazione di alcuni tratti di quelle esistenti, realizzazione di impianto di cronometraggio, completamento dell’impianto di innevamento mediante la fornitura di quattro nuovi generatori di neve, adeguamento degli impianti elettrici funzionali agli impianti di risalita e sistemazione dell’esistente pista agro-silvo-pastorale Lusentino-Moncucco nel tratto da Foppiano all’Alpe Casalavera;

- lotto 2. Realizzazione di due nuove impianti seggioviari denominati “Torcelli” e “Casalavera”;

- lotto 3. Realizzazione di impianto di illuminazione degli impianti di risalita “Motti” e “Prel” e delle piste da essi servite per consentire lo sci anche in notturna;

il sito di intervento ricade in area sottoposta a:

- vincolo paesistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

- vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989,

- vincolo per usi civici ai sensi della L. 1766/1927;

preso atto che il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/4/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. 17236/22.2 del 6/10/2004 nella Direzione Turismo Sport Parchi la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni: Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione e Gestione Rifiuti, Trasporti, Sanità Pubblica, Patrimonio e Tecnico, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Pianificazione Risorse Idriche;

vista la determinazione n. 606 del 3/11/2003 e la determinazione integrativa n. 30 del 27/1/2004 assunte dal Direttore della Direzione Turismo Sport Parchi, con le quali viene designata l’arch. Marzia Baracchino quale Responsabile del procedimento, ai fini dell’espletamento delle procedure di VIA di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 40/1998 per le opere di competenza della medesima Direzione comprese nei “Piani degli interventi” inclusi nel “Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006", nonché per le opere non comprese in tale Programma ma strettamente connesse e integrate a quelle in esso contemplate;

preso atto che la competente Direzione Turismo Sport Parchi ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 28/10/2004 l’avviso dell’avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA;

preso atto che il Responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 40/1998, ha indetto la Conferenza dei servizi convocando i soggetti interessati di cui all’art. 9;

preso atto che i lavori della Conferenza si sono svolti nei giorni 8/11/2004, 23/11/2004 e 6/12/2004, come da verbali di pari data, e che nel corso della prima riunione il Proponente ha illustrato il progetto presentato e ha precisato che la denominazione del progetto non è del tutto corretta in quanto la realizzazione dell’area di sosta in Località Alpe Lusentino - Domobianca era prevista nel progetto originariamente presentato nell’ambito del Programma Regionale Piemonte 2006 sopra citato, successivamente variato, e che in sede di tale modifica l’opera è stata stralciata e pertanto non fa parte del progetto in argomento oggetto della Fase di verifica di VIA;

preso atto che il giorno 11/11/2004 è stato effettuato un sopralluogo per prendere visione dei luoghi in cui è prevista la realizzazione delle opere in progetto, come risulta da verbale di pari data;

preso atto che l’istruttoria dell’Organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Piemonte;

preso atto che il Responsabile del procedimento ha dato attuazione, nell’ambito delle proprie competenze, a quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 40/1998 in materia di partecipazione e che, a seguito del citato avviso e del deposito del progetto presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 - Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

visti i contributi tecnici ed i pareri di:

- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica (nota prot. n. 19306/19 del 7/12/2004),

- Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti (nota prot. n. 20715/22.1 del 6/12/2004),

- Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico -. Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri Usi Civici (Determinazione dirigenziale n. 1399/10 del 30/11/2004),

- ARPA Piemonte - Area Previsione e Monitoraggio Ambientale (nota prot. n. 147894/05 del 23/11/2004),

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale Verbano Cusio Ossola (nota prot. n. 9128 del 6/12/2004);

in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e del sopralluogo e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998;

evidenziato che, rispetto a quanto emerso nella fase istruttoria:

- le opere in progetto, per la parte ricadente nel Comune di Domodossola, risultano allo stato attuale non conformi alla strumentazione urbanistica vigente nel medesimo Comune, dato che la procedura di variante attivata nell’anno 2003 ai sensi della L. 1/1978 non si è mai conclusa e, nel frattempo, la norma dì riferimento non è più applicabile;

- la conformità ubanistica è invece verificata per la parte di opere in progetto ricadenti nel Comune di Montescheno;

e pertanto, nelle more di formazione del progetto definitivo, il Comune dovrà predisporre una variante alla propria strumentazione urbanistica al fine di garantire la conformità urbanistica dell’insieme degli interventi previsti;

in relazione a quanto sopra richiamato e, in particolare, all’insieme delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi dai soggetti interessati, si ritiene che:

- il progetto non necessiti di essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998;

- le problematiche comunque evidenziate nel corso dell’istruttoria possano essere risolte con specifiche prescrizioni, da recepire nella predisposizione della progettazione definitiva, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione delle opere, di seguito riportate e accorpate per aree tematiche.

Cantieristica

1) Sul sito d’intervento non dovrà essere effettuato alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

2) Nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una ò più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente.

3) Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti.

4) Eventuali rifiuti presenti in loco dovranno essere smaltiti o recuperati come da normativa vigente.

5) II rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, può essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovrebbero essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente.

6) Per limitare il più possibile l’impatto acustico, si consiglia di valutare, in fase di progetto esecutivo, le tecnologie che consentano le migliori insonorizzazioni dei mezzi operativi.

Assetto geo-idrogeologico

7) Nella realizzazione dei nuovi tratti di pista a mezza costa su versante occorrerà predisporre sempre un idoneo ammortamento dei corpi dei rilevati nel versante, controllando la natura dei materiali messi in posto e la loro distribuzione granulometrica, limitando la posa delle frazioni fini alle porzioni sommitali al fine di facilitare le operazioni di recupero ambientale e di rinverdimento ad opera terminata.

8) Occorrerà garantire l’assoluta tempestività degli interventi di ripristino sulle scarpate di neoformazione, prevenendo azioni di ruscellamento delle acque meteoriche sugli scavi di fresca realizzazione che potrebbero altrimenti evolvere in fenomeni di dissesto superficiale o di fluidificazione.

9) Nella sistemazione della pista S5 dovranno essere ridotte notevolmente o non realizzate le attività di scavo a beneficio di un eventuale maggior dimensionamento, opportunamente verificato, del manufatto in terra rinforzata sulla scarpata di valle.

Pericolo valanghe

10) Dovrà essere redatta una carta di dettaglio delle valanghe relativa alla porzione sommitale del comprensorio sciistico, evidenziando le aree che per caratteristiche clivometriche e geomorfologiche potrebbero dare luogo a scorrimenti di masse nevose e valutando contestualmente la necessità o meno di intervenire con opere strutturali di difesa attiva o passiva a protezione dell’impianto stesso; le perimetrazioni delle aree di distacco, di scorrimento e di arresto delle masse nevose dovranno altresì permettere la valutazione delle eventuali interferenze con le piste da esso asservite. Per quanto concerne invece i tratti di pista eventualmente identificati come potenzialmente soggetti agli effetti di dinamica valanghiva, andrà redatto un piano di gestione del rischio, applicando alle suddette piste le necessarie misure di chiusura preventiva in caso di condizioni meteo-nivologiche critiche.

Aspetti ambientali e paesistico- ambientali

11) Al fine della progettazione successiva si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale, nonché drenaggio delle superfici, debbano procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento dei cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.

12) Relativamente a tutte le superfici acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata a livello di progettazione futura la loro protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva e la loro rivegetazione mediante idrosemina arricchita di sostanza organica (mulch). Analogamente sulle superfici con forte presenza di pietrosità o pseudo-rocciose potrà essere tentata una operazione di rivegetazione senza però operare con parziali riporti di terra di dubbia efficacia.

13) Nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco.

14) Se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione dell’impianto dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri limitrofi, nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici.

15) Si raccomanda nella redazione degli elaborati progettuali definitivi la attenta salvaguardia di tutte le aree umide, se dotate di vegetazione di pregio, presenti nelle zone limitrofe a quelle del tracciato di progetto della pista: nessuna azione di cantiere dovrà pregiudicarne la sopravvivenza.

16) Dovranno essere ripristinate le aree, la copertura vegetale e la morfologia alterate dai lavori, al fine di consentire, almeno in parte, la rinaturalizzazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico, a tal fine non dovranno essere utilizzate specie esotiche per il ripristino e la ricostituzione degli strati erbaceo, arboreo ed arbustivo.

17) Si consiglia la rinaturalizzazione con idrosemina che dovrà essere eseguita nei periodi più idonei allo scopo e dovrà essere garantita e monitorata nel tempo per attecchimento dello strato erbaceo lungo le piste.

18) Dovranno essere garantite ripetute operazioni di rinaturalizzazione, monitorando nel tempo l’attecchimento della copertura erbacea sulla pista.

19) La prevista demolizione degli impianti dismessi nonché l’esecuzione di tutte le opere di sistemazione e recupero dovranno avvenire prima della messa in esercizio dei nuovi impianti.

20) La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica. A tal proposito si raccomanda che una eventuale convenzione di gestione con un soggetto privato locale assicuri la manutenzione degli interventi testè esaminati.

21) Si raccomanda che le progettazioni definitiva ed esecutiva contengano specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito ultimazione dei lavori.

22) In merito all’esecuzione dei lavori si raccomanda che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di esecuzione, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa, sia affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate.

23) Si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia particolarmente curata e affrontata da gruppi multidisciplìnari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica.

24) Si ritiene necessario recepire nelle modalità esecutive di illuminazione delle piste, quanto suggerito dalla letteratura al fine di ridurre al minimo l’impatto dovuto all’inquinamento luminoso.

25) In merito all’allargamento della pista (intervento S5) si richiede di limitare l’intervento in progetto al solo allargamento a valle, proposto con terre rinforzate, mentre per le opere di sbancamento a monte, si richiede di valutare la possibilità di non intervenire con opere di sbancamento e di mantenere le scarpate esistenti, già acclivi, allo stato attuale.

26) In relazione alla pista agro-silvo-pastorale tutti gli interventi di sistemazione del piano viabile della medesima dovranno essere previsti unicamente in misto cementato - evitando pertanto operazioni di bitumazione e asfaltatura - al fine di contenere gli impatti sul contesto paesaggistico in oggetto.

27) Con riferimento sempre alla sistemazione della pista agro-silvo-pastorale - in corrispondenza della sezione STR/4 - si richiede di valutare, in alternativa alla struttura di consolidamento con berlinese in micropali prevista sul ciglio di valle pur a fronte dell’efficacia di questa struttura, l’opportunità di una sistemazione meno onerosa che consenta altresì una medesima rispondenza strutturale e che preveda l’impiego di manufatti propri dell’ingegneria naturalistica per gli interventi previsti a monte in corrispondenza della struttura in micropali, si ritiene che non debba essere realizzato il muro in c.a. posto al piede del versante, valutando in alternativa opere di messa in sicurezza del versante che consentano un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico in oggetto; a tal riguardo si ritiene utile la sistemazione della scarpata tramite una sua rivegetazione e contenimento.

28) Riguardo agli interventi previsti di taglio degli esemplari arborei, si dovrà ulteriormente verificare la possibilità, in sede di progetto definitivo, di limitare il più possibile il taglio della vegetazione arborea presente nell’ambito in oggetto, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita; dovranno essere valutate soluzioni che consentano la realizzazione del margine boscato con interventi di sfrangiatura per contenere la linearità del disegno del varco.

29) Si richiede la predisposizione degli elaborati progettuali di dettaglio relativi alle opere di recupero e di mitigazione con l’individuazione delle localizzazioni prescelte e delle modalità di realizzazione proposte; riguardo alle opere di compensazione sì richiede dì valutare la possibilità di individuare, in sede di progetto definitivo, le opere che ai sensi del D.Lgs. 227/2001 si configurano come interventi compensativi rispetto ai tagli piante che verranno effettuati; la documentazione delle opere di compensazione dovrà essere presente nel progetto definitivo unitamente ad ampia documentazione fotografica dei siti individuati per gli interventi.

30) Riguardo all’accessibilità alle aree dì intervento dovranno essere valutate soluzioni di viabilità di cantiere che individuino percorsi su tracciati viari esistenti da conservare senza modificazioni o interventi di trasformazione dello stato dei luoghi. Eventuali opere di modifica del tracciato viario o di consolidamento dei versanti dovranno essere opportunamente documentate nell’ambito del progetto definitivo.

31) Riguardo alle strutture degli impianti di risalita si richiedono elaborati di dettaglio dei manufatti in progetto, in particolare in riferimento alle opere di sostegno dei fabbricati a servizio degli impianti, con indicazione delle modalità di realizzazione delle finiture previste.

Aspetti urbanistici

32) II Comune di Domodossola, nelle more di formazione del progetto definitivo, dovrà predisporre una modifica agli strumenti urbanistici comunali al fine di pervenire alla conformità urbanistica degli interventi previsti.

Vigilanza e controllo

33) Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori ad ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.. Si ritiene inoltre opportuno che venga inviata copia del progetto esecutivo delle opere autorizzate.

34) Si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile dei Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto esaminato ed integrato da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente provvedimento amministrativo.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.

Vista la L. 109/1994 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 554/1999

Visto il D.Lgs. 42/2004

Vista la L. 1766/1927

Vista la L.R. 45/1989

Vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/4/1999 e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 23-5879 del 22/4/2002, rettificata con D.G.R. n. 16-6446 del 1/7/2002

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.

Vista la L.R. 51/1997

determina

1. di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

2. di concludere il procedimento relativo alla Fase di verifica della procedura di VIA, di cui all’art. 10 della L.R. 40/1998, relativo al progetto “Comune di Domodossola - Comunità Montana . Valle Ossola: impianti di risalita, innevamento artificiale, sistemazione piste, area di sosta in Località Alpe Lusentino - Domobianca”, presentato dal Comune di Domodossola e localizzato nei Comuni di Domodossola e Montescheno (VB), stabilendo di non sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998 per le motivazioni espresse in premessa e a condizione che, nella progettazione definitiva, il Proponente ottemperi alle condizioni e prescrizioni dettagliatamente riportate in tale premessa che si intendono integralmente richiamate secondo l’ordine dì trattazione di seguito elencato:

- Cantieristica

- Assetto Geo-Idrogeologico

- Pericolo Valanghe

- Aspetti Ambientali e Paesistico Ambientali

- Aspetti Urbanistici

- Vigilanza e Controllo

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 Torino.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Marzia Baracchino