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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2005, n. 60-15199

Modalità di trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico. Art. 5 bis L.R. 12/87 come mod. dalla L.R 2 luglio 2003 n. 15 - Integrazione e parziale modifica della DGR n. 53-9900 dell’08.07.2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell’art. 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987 n. 12 “Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera” dalla L.r. n. 44/00 s.m.i. come modificata dalla L.R. 2 luglio 2003 n. 15, l’aggiornamento delle “Disposizioni per la trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico” allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, in ciò sostituendo quanto previsto dalla DGR dell’08.07.2003, n.53-9900;

* di dare atto che le Province nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ad esse attribuite dalla L.R. 2 luglio 2003 n. 15, art. 5 bis, comma 4, provvedono alla definizione delle modalità e dei criteri attuativi per l’irrogazione delle sanzioni previa diffida ad adempiere.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI STATISTICI SUL MOVIMENTO TURISTICO

Stante la messa in opera del sistema informativo TURF che memorizza i dati inseriti dalle Province in un archivio centralizzato immediatamente accessibile, mediante password, agli Enti autorizzati attraverso la RUPAR, la trasmissione dei dati all’Osservatorio Turistico Regionale avverrà mediante due modalità:

1. ciascuna Provincia trasmetterà, ogni mese entro il giorno 15, una sintesi (totali mensili) degli arrivi e delle presenze registrate sul proprio territorio relativamente ai mesi precedenti dell’anno in corso. Ad esempio entro il 15.04.2005 ciascuna Provincia trasmetterà all’Osservatorio Turistico Regionale la seguente tabella:

Mese    Totale Arrivi    Totale Presenze
Gennaio 2005    ...    ...
Febbraio 2005    ...    ...
Marzo 2005    ...    ...

2. l’Osservatorio Turistico Regionale accederà direttamente all’archivio completo dei dati turistici mediante il suddetto sistema informativo TURF.

Risulta dunque superfluo l’invio dei dati all’Osservatorio Turistico Regionale da parte della singola struttura ricettiva.

TIPOLOGIA DEI DATI DA INVIARE

Dati da inviare alla Provincia: arrivi e presenze su base giornaliera suddivisi per provenienza dei turisti;

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEI DATI

Hanno l’obbligo di inviare i dati i titolari di tutte le strutture ricettive esistenti in Piemonte che rientrano nelle seguenti tipologie:

* albergo

* residenza turistico alberghiera

* campeggio

* villaggio turistico

* casa per ferie

* ostello per la gioventù

* rifugio alpino

* rifugio escursionistico

* bivacco fisso

* alloggio agrituristico

* affittacamere

* affittacamere con ristorante

* case o appartamenti per vacanze

* alloggi vacanze

* bed & breakfast

* camere, case ed appartamenti in locazione

SCADENZE PER L’INVIO DEI DATI

I dati devono essere inviati mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo.

MODALITA’ DI INVIO DEI DATI

I dati sono comunicati all’Amministrazione Provinciale competente per territorio utilizzando gli appositi moduli distribuiti dalla Provincia e possono essere consegnati a mano, inviati a mezzo posta, tramite fax o utilizzando mezzi telematici, secondo le disposizioni della Provincia stessa.



Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 7-15216

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Briona (NO). Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione