Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2005, n. 60-15199
Modalità di trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico. Art. 5 bis L.R. 12/87 come mod. dalla L.R 2 luglio 2003 n. 15 - Integrazione e parziale modifica della DGR n. 53-9900 dell08.07.2003
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dellart. 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987 n. 12 Riforma dellorganizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera dalla L.r. n. 44/00 s.m.i. come modificata dalla L.R. 2 luglio 2003 n. 15, laggiornamento delle Disposizioni per la trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, in ciò sostituendo quanto previsto dalla DGR dell08.07.2003, n.53-9900;
* di dare atto che le Province nellesercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ad esse attribuite dalla L.R. 2 luglio 2003 n. 15, art. 5 bis, comma 4, provvedono alla definizione delle modalità e dei criteri attuativi per lirrogazione delle sanzioni previa diffida ad adempiere.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI STATISTICI SUL MOVIMENTO TURISTICO
Stante la messa in opera del sistema informativo TURF che memorizza i dati inseriti dalle Province in un archivio centralizzato immediatamente accessibile, mediante password, agli Enti autorizzati attraverso la RUPAR, la trasmissione dei dati allOsservatorio Turistico Regionale avverrà mediante due modalità:
1. ciascuna Provincia trasmetterà, ogni mese entro il giorno 15, una sintesi (totali mensili) degli arrivi e delle presenze registrate sul proprio territorio relativamente ai mesi precedenti dellanno in corso. Ad esempio entro il 15.04.2005 ciascuna Provincia trasmetterà allOsservatorio Turistico Regionale la seguente tabella:
Mese Totale Arrivi Totale Presenze
Gennaio 2005 ... ...
Febbraio 2005 ... ...
Marzo
2005 ... ...
2. lOsservatorio Turistico Regionale accederà direttamente allarchivio completo dei dati turistici mediante il suddetto sistema informativo TURF.
Risulta dunque superfluo linvio dei dati allOsservatorio Turistico Regionale da parte della singola struttura ricettiva.
TIPOLOGIA DEI DATI DA INVIARE
Dati da inviare alla Provincia: arrivi e presenze su base giornaliera suddivisi per provenienza dei turisti;
SOGGETTI TENUTI ALLINVIO DEI DATI
Hanno lobbligo di inviare i dati i titolari di tutte le strutture ricettive esistenti in Piemonte che rientrano nelle seguenti tipologie:
* albergo
* residenza turistico alberghiera
* campeggio
* villaggio turistico
* casa per ferie
* ostello per la gioventù
* rifugio alpino
* rifugio escursionistico
* bivacco fisso
* alloggio agrituristico
* affittacamere
* affittacamere con ristorante
* case o appartamenti per vacanze
* alloggi vacanze
* bed & breakfast
* camere, case ed appartamenti in locazione
SCADENZE PER LINVIO DEI DATI
I dati devono essere inviati mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo.
MODALITA DI INVIO DEI DATI
I dati sono comunicati allAmministrazione Provinciale competente per territorio utilizzando gli appositi moduli distribuiti dalla Provincia e possono essere consegnati a mano, inviati a mezzo posta, tramite fax o utilizzando mezzi telematici, secondo le disposizioni della Provincia stessa.
Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 7-15216
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Briona (NO). Variante n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione