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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n.24-15233

Attuazione D.G.R. n. 37-13743 del 25 ottobre 2004 - Rideterminazione dei valori dei ricoveri per i 43 DGR “ad alto rischio di inappropriatezza” di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

A relazione dell’Assessore Galante:

Con deliberazione n. 28-8148 del 30 dicembre 2002, si è provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche, dalle strutture equiparate e dalle strutture private accreditate per l’anno 2003. Tale tariffa viene determinata sulla base del peso individuato per singolo DRG e per regime di ricovero.

Con tale deliberazione era stata inoltre confermata la metodologia del percorso per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni di ricovero erogate, così come indicato al punto A.5. della deliberazione di Giunta Regionale n. 36-5380 del 25.02.2002.

In particolare, nell’ambito del percorso regionale di appropriatezza dell’attività di degenza ospedaliera, per i ricoveri relativi ai DRG LEA chirurgici (intendendosi come tali i DRG di tipo chirurgico ad alto rischio di inappropriatezza di cui all’allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001), era previsto che il 50% dei ricoveri in regime ordinario doveva essere convertito in ricoveri diurni.

In attuazione dell’accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 1° luglio 2004, che individuava alcuni indicatori ai fini della verifica di cui all’art. 52, comma 4, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sui criteri e le modalità per l’erogazione delle prestazioni, che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse ed al fine di soddisfare le indicazioni ministeriali, con provvedimento di Giunta Regionale n. 37-13743 del 25 ottobre 2004 sono stati fissati i valori percentuali/soglia di ammissibilità dei ricoveri ordinari per i 43 DRG “ad alto rischio di inappropriatezza” di cui all’allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 di “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

La citata deliberazione di Giunta regionale n. 37-13743/2004 ha inoltre previsto che con provvedimenti successivi sarebbero stati adottati metodi di valorizzazione e di abbattimento delle tariffe delle prestazioni in questione.

DRG LEA CHIRURGICI

Fermo restando l’utilizzo del peso che viene confermato come base per la tariffa delle prestazioni di ricovero, attualmente i pesi dei ricoveri di day Hospital chirurgici/day surgery ed i ricoveri di un giorno sono di norma l’85% dei ricoveri ordinari ad eccezione dei DRG LEA chirurgici, per i quali si era stabilito con la D.G.R. n. 28-8148 del 30 dicembre 2002 che il peso dei ricoveri ordinari fosse uguale a quello del day hospital/day surgery e del ricovero di un giorno.

Tenuto conto che il citato provvedimento n. 37-13743/2004 ha individuato per singolo DRG LEA chirurgico la percentuale di ricoveri che può essere effettuata in regime ordinario, pare utile procedere ad una revisione dei pesi dei ricoveri ordinari di tali DRG, attribuendo a detti ricoveri un peso maggiore rispetto a quello riconosciuto attualmente, dando atto, anche sulla base degli studi effettuati in relazione alla predisposizione della citata D.G.R., che per i ricoveri in regime ordinario è necessario un impegno di risorse maggiore di quello in day hospital chirurgico/day surgery, in considerazione in particolare delle diverse necessità cliniche e organizzative dei pazienti trattati con ricoveri ordinari più lunghi.

Si ritiene conseguentemente che i pesi relativi ai DRG LEA chirurgici erogati in regime ordinario possano essere aumentati del 5% rispetto ai valori attuali mentre quelli erogati in day hospital chirurgico/day surgery o in ricovero di un giorno siano riconosciuti all’85% del peso del ricovero ordinario, utilizzando in tal modo anche per tali DRG la percentuale di scostamento dal ricovero ordinario, prevista e applicata a tutto il sistema dei DRG chirurgici.

A questo punto, tenuto conto della percentuale di ricoveri che possono essere effettuati in regime ordinario, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 37-13743/2004 ed al fine di dare piena applicazione al provvedimento stesso, si stabilisce che, a decorrere dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2005, per tutte le prestazioni erogate in ricovero ordinario e che superano la percentuale stabilita, venga riconosciuto il valore della prestazione effettuata in day surgery. Tali procedure sono applicate, alla chiusura di ciascun trimestre ed a consuntivo alla chiusura dell’anno di competenza, a tutte le strutture (pubbliche, equiparate e private provvisoriamente/definitivamente accreditate) che erogano prestazioni di ricovero sul territorio piemontese.

DRG LEA MEDICI

Come per le prestazioni dei DRG LEA chirurgici, anche per le prestazioni di cui ai DRG LEA medici (intendendosi come tali i DRG di tipo non chirurgico “ad alto rischio di inappropriatezza ” di cui all’allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001), la D.G.R. n. 37-13743 del 25 ottobre 2004 individua un valore percentuale/soglia complessivo di ammissibilità di ricoveri nelle varie forme (ricovero ordinario maggiore di un giorno, ricovero ordinario di un giorno e day hospital).

Tenuto conto che il citato provvedimento n. 37-13743/2004 ha individuato percentualmente per singolo DRG LEA medico un limite regionale che è basato sul tasso di ospedalizzazione complessivo (ricoveri ordinari maggiori di un giorno, ricoveri ordinari di un giorno e day hospital) per mille abitanti ed al fine di attuare quanto previsto nel provvedimento stesso, si ritiene che nel caso del superamento dei limiti regionali previsti, si possa procedere al riconoscimento di un valore che porta ad un abbattimento percentuale del valore della prestazione erogata. Tale valore percentuale è costruito sulla base di un indicatore di non appropriatezza e calcolato per singolo DRG e singola ASL come segue: tasso di ospedalizzazione soglia meno tasso di ospedalizzazione effettivo, il tutto diviso per il tasso di ospedalizzazione effettivo. L’indicatore così ottenuto, ricalcolato al 50%, è la percentuale effettiva di abbattimento da applicare a tutti i ricoveri dei residenti della Azienda Sanitaria Locale per quel DRG prodotto dalle strutture per quella Azienda Sanitaria Locale, compresa la struttura della Azienda Sanitaria Locale stessa. Occorre evidenziare che nel calcolo suddetto non saranno considerati i ricoveri con DRG 467 che hanno come diagnosi principale uno dei seguenti codici: V0739, V460, V461, V468, V530 V533, V535, V540 V548, V5902, V593, V641, V643, V711 V712, V713, V714, V715, V716, V717, V718, la cui corretta identificazione non è correlabile in generale a comportamenti inappropriati.

Si ricorda in questo contesto che tra gli obiettivi individuati nell’ambito degli indicatori di appropriatezza, si fa riferimento alla necessità di una riduzione complessiva dei ricoveri ordinari dei DRG LEA medici. Pertanto se a chiusura dell’anno di competenza, nell’elaborazione del calcolo del sopraccitato indicatore si riscontrerà un aumento dei DRG LEA medici in ricovero ordinario rispetto all’anno precedente, gli stessi saranno riconosciuti con valore tariffario corrispondente al valore del ricovero diurno o al valore del ricovero di un giorno.

Quanto previsto nei precedenti paragrafi per i DRG LEA medici viene applicato, alla chiusura di ciascun trimestre ed a consuntivo alla chiusura dell’anno di competenza, a tutte le strutture (pubbliche, equiparate e private provvisoriamente/definitivamente accreditate) che erogano prestazioni di ricovero sul territorio piemontese.

Tenuto conto che quanto espresso nel presente provvedimento è da intendersi come primo passo di revisione della metodologia da adottare per la verifica dell’appropriatezza di tutte le prestazioni di ricovero, non sono più considerate, a decorrere dall’anno 2005, le percentuali di incremento tariffario, individuate con la D.G.R. n. 22-9870 dell’8 luglio 2003.

Si ritiene infine che, a decorrere dalle dimissioni del 1° gennaio 2005, il peso per giornata di degenza da riconoscere per le prestazioni di lungodegenza erogate in regime di ricovero ordinario dalle strutture pubbliche ed equiparate è pari a 0,0652, a modifica della D.G.R. n. 28-8148 del 31.12.2002, al fine di omogeneizzare il trattamento remunerativo tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate.

Tutto ciò premesso, il relatore propone alla Giunta Regionale di approvare le disposizioni suindicate.

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del relatore e condividendole,

visto il D.P.C.M. del 29.11.2001;

vista la legge n. 289 del 27.12.2002;

vista la D.G.R. n. 36-5380 del 25.02.2002;

vista la D.G.R. n. 28-8148 del 30.12.2002;

vista la D.G.R. n. 22-9870 del 08.07.2003;

vista la D.G.R. n. 37-13743 del 25.10.2004,

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare la rideterminazione dei pesi dei DRG LEA chirurgici, così come indicato nell’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2005, per tutte le prestazioni, relative ai DRG LEA chirurgici, erogate in ricovero ordinario e che superano la percentuale stabilita dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 37-13743 del 25 ottobre 2004, sia riconosciuto il valore della prestazione effettuata in day surgery;

- di stabilire che, a decorrere dalle dimissioni effettuate dall’1.1.2005, per tutte le prestazioni relative ai DRG LEA medici che superano il tasso di ospedalizzazione stabilita dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 37-13743 del 25 ottobre 2004, si proceda al riconoscimento di un valore che porta ad un abbattimento percentuale del valore della prestazione erogata. Tale valore percentuale è costruito sulla base di un indicatore di non appropriatezza e calcolato per singolo DRG e singola ASL come segue: tasso di ospedalizzazione soglia meno tasso di ospedalizzazione effettivo, il tutto diviso per il tasso di ospedalizzazione effettivo. L’indicatore così ottenuto, ricalcolato al 50%, è la percentuale effettiva di abbattimento da applicare a tutti i ricoveri dei residenti della Azienda Sanitaria Locale per quel DRG prodotto dalle strutture per quella Azienda Sanitaria Locale, compresa la struttura della Azienda Sanitaria Locale stessa. Nel calcolo suddetto non saranno considerati i ricoveri con DRG 467 che hanno come diagnosi principale uno dei seguenti codici: V0739, V460, V461, V468, V530 V533, V535, V540 V548, V5902, V593, V641, V643, V711 V712, V713, V714, V715, V716, V717, V718. Si ricorda in questo contesto che tra gli obiettivi individuati nell’ambito degli indicatori di appropriatezza, si fa riferimento alla necessità di una riduzione complessiva dei ricoveri ordinari dei DRG LEA medici. Pertanto se a chiusura dell’anno di competenza, nell’elaborazione del calcolo del sopraccitato indicatore si riscontrerà un aumento dei DRG LEA medici in ricovero ordinario rispetto all’anno precedente, gli stessi saranno riconosciuti con valore tariffario corrispondente al valore del ricovero diurno o al valore del ricovero di un giorno;

- di stabilire che quanto previsto dal presente provvedimento, venga applicato, alla chiusura di ciascun trimestre ed a consuntivo alla chiusura dell’anno di competenza, a tutte le strutture sanitarie (pubbliche, equiparate e private provvisoriamente/ definitivamente accreditate) che erogano prestazioni di ricovero sul territorio piemontese;

- di dare atto che non sono più applicate, a decorrere dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2005, le percentuali di incremento tariffario, individuate con la D.G.R. n. 22-9870 dell’8 luglio 2003;

- di stabilire infine che a decorrere dalle dimissioni effettuate dal 1° gennaio 2005, il peso per giornata di degenza da riconoscere per le prestazioni di lungodegenza erogate in regime di ricovero ordinario dalle strutture pubbliche ed equiparate è pari a 0,0652.

La presente deliberazione, comprensiva dell’allegato, sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato