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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n.18-15227

Criteri e modalita’ di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in attuazione dell’art. 3 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1

A relazione degli Assessori Cotto, Galante:

Il principio di fondo della Legge regionale 8 gennaio 2004, n° 1, come sviluppo della legge quadro n° 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è quello di intendere i servizi sociali come un sistema compiuto di aiuto alla persona e alla comunità. Obiettivo raggiungibile attraverso una rete di servizi in grado di far superare ai cittadini le situazioni di sofferenza dovute ai bisogni insoddisfatti, che garantisca qualità della vita, pari opportunità e i diritti di cittadinanza.

Nel rispetto dei principi definiti dalla legge quadro nazionale, la legge regionale n° 1 del 8/01-2004 rafforza l’impostazione delle politiche sociali avendo come obiettivo quello di costruire un sistema integrato di interventi e servizi sociali che ha, come afferma l’art. 3, “carattere di universalità ed è organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi” e la salvaguardia, fra l’altro, del principio di “rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta”.

Coerentemente ai principi definiti, l’art. 3, comma 2, della L.R. n° 1/2004 stabilisce che le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla legge stessa sono informate ad alcune modalità operative fra le quali: la"differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati" e la “facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi”.

Si tratta di principi che racchiudono un forte valore etico che la comunità piemontese da sempre persegue: quello che al centro di ogni azione deve stare la persona, nella sua integrità e nella sua pienezza.

Si rende quindi necessario sviluppare un sistema di protezione sociale che possa rispondere pienamente alle esigenze del singolo nel rispetto generale delle dinamiche attuali.

Da più anni sono diversi i soggetti che direttamente operano nel campo assistenziale, che programmano e che gestiscono.

E’ un principio largamente condiviso che il sistema pubblico deve essere considerato in modo più ampio, dato complessivamente dalla integrazione dei diversi soggetti che sono coinvolti, con compiti specifici, nell’azione assistenziale. Il sistema pubblico non può pensare di fare tutto: programmare, gestire e verificare. Si appalesa, quindi, la necessità e l’utilità di una integrazione soprattutto per ciò che concerne la fase di gestione da parte di soggetti privati.

L’invecchiamento della popolazione rappresenta certamente uno dei grandi progressi del nostro periodo, tuttavia la diminuzione del tasso di mortalità delle persone anziane ha portato ad una elevata crescita di servizi sanitari e sociali.

Il progressivo diffondersi di patologie cronico degenerative ed invalidanti ha contribuito e contribuirà sempre più a spostare la domanda di salute nel senso di una maggiore richiesta sia qualitativa sia quantitativa, di servizi e strutture per l’assistenza agli anziani. Certamente è un dato da tutti condiviso che la risposta corretta dal punto di vista umano e gerontologico deve necessariamente e comunque mirare a mantenere o a ricondurre la persona anziana al proprio domicilio.

La permanenza nel contesto familiare è strettamente legata, infatti, alla soddisfazione dell’esistenza dell’anziano, ad una sua maggior salute che si determina attraverso le svariate occasioni per incontrare i vecchi conoscenti, il mantenere dei legami con la comunità grazie al fatto di poter continuare a frequentare i luoghi abituali, il continuare a mantenere le proprie abitudini, i propri ritmi di vita e soprattutto la propria libertà ed autonomia.

Questi bisogni di carattere generale vanno riferiti anche alle persone anziane che devono far ricorso ai servizi residenziali per avere risposte adeguate rispetto alle proprie condizioni di salute.

I presidi socio-sanitari per anziani costituiscono una componente fondamentale nel sistema dei servizi previsti e dedicati ai cittadini in condizioni di difficoltà e la funzione che svolgono diventa sempre più rilevante nelle società avanzate.

I bisogni espressi costituiscono un universo in continua espansione ed evoluzione e tale fatto, da un lato, richiede di soddisfare sia la possibilità di scelta da parte delle persone interessate e dei loro familiari delle strutture dotate di nuclei regolarmente autorizzati, in base alla vigente normativa regionale, per l’accoglienza e l’assistenza di anziani non autosufficienti, e, dall’altro, di diversificare continuamente le caratteristiche strutturali e organizzative, in una permanente ricerca di modelli e soluzioni innovative, sempre più adeguati.

Il sistema dei presidi residenziali presente nella nostra Regione si fonda, a livello normativo, sulle disposizioni statali e sulle autonome determinazioni assunte dalla Regione, e le sue caratteristiche strutturali e organizzative derivano anche dalle soluzioni attuate nel pregresso, sulle quali si è innestato il forte ammodernamento avviato soprattutto nel decennio appena trascorso, attraverso un processo di graduale trasformazione che ha riguardato:

- l’individuazione delle tipologie strutturali residenziali;

- la definizione dei requisiti costruttivi, gestionali e organizzativi;

- la previsione di strumenti e forme di controllo;

- la definizione delle attribuzioni regionali e degli enti istituzionali presenti sul territorio;

- il concorso finanziario statale e regionale per la realizzazione degli interventi.

Attualmente, con la convinzione che il miglioramento continuo dei requisiti e delle prestazioni o, più propriamente, della qualità, debba costituire la regola aurea ed essere assunto come obiettivo tendenziale ma concreto del sistema e di tutti coloro che vi operano, pur prendendo atto dei limiti e delle difficoltà presenti, si possono positivamente registrare sia l’elevato grado di partecipazione del territorio ai progetti di adeguamento delle strutture, a conferma della condivisione, anche culturale, del modello di sistema adottato, sia l’avanzamento progressivo e la diffusione assai capillare dei presidi nella regione, secondo un modello a rete, in grado di rispondere ai differenti bisogni.

Con la D.G.R. n° 41 - 42433 del 9/01-1995 “L.R. 37/90 - Progetto obiettivo ”Tutela della salute degli anziani" - Deliberazione attuativa relativa alle attività svolte nelle strutture residenziali" è stata individuata la rete delle strutture per persone anziane, costituita dalle R.S.A. e dalle R.A.F. con le quali le le A.S.L. sono autorizzate, in presenza di apposita richiesta degli Enti gestori, “a stipulare convenzione con i medesimi per il soddisfacimento delle reali esigenze espresse sul territorio ...”.

Tuttavia, le modalità sinora seguite sul territorio regionale da parte delle diverse A.S.L. non consentono, nella maggioranza dei casi, a tutti i soggetti gestori di strutture dotate di nuclei R.S.A. e R.A.F. di poter stipulare convenzioni con le A.S.L.. In pratica le modalità seguite sinora hanno sì consentito di garantire, attraverso le strutture delle stesse A.S.L. e/o il convenzionamento con altri soggetti gestori, una disponibilità di posti letto, nell’ambito territoriale di ogni A.S.L., sufficiente al livello di programmazione fissato dall’originario obiettivo regionale per soddisfare la domanda espressa dal territorio, ma non ha permesso a tutte le strutture aventi i requisiti richiesti e la prescritta autorizzazione di essere incluse nella rete delle strutture convenzionabili.

Nelle more della definizione delle procedure del processo di accreditamento dei servizi e delle strutture previsto dall’art. 29 della L.R. 8/01-2004, n° 1 - definizione procedurale che deve necessariamente essere preceduta da altri adempimenti operativi (classificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali; individuazione dei relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi; definizione dei tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti; adozione di specifici standard ed indicatori di qualità; definizione dei criteri e delle procedure per l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali), previsti dalla medesima legge regionale, peraltro già avviati ma che per la loro complessità richiedono ancora, per la definitiva presentazione, ulteriori tempi di lavoro - si ritiene non procrastinabile l’adozione di un provvedimento che consenta a tutte le strutture autorizzate, o con nuclei autorizzati, di tipologia R.S.A. e R.A.F., sia secondo i requisiti strutturali di cui al regime definitivo sia secondo i requisiti strutturali di cui al regime transitorio, ex D.G.R. n° 38 - 16335 del 29/6-1992 e D.G.R. n° 41 - 42433 del 09/01-1995, di essere convenzionabili con il sistema pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

* sentita la relazione degli Assessori Cotto e Galante e convenendo appieno con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

* visto l’articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2004, n° 1, il quale, nel definire principi e modalità per l’erogazione dei servizi sociali, prevede che le attività dirette al raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge stessa sono informate, fra l’altro, per quanto riguarda le modalità operative, alla “differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati”;

* ribadito il proprio impegno - come, fra l’altro, già delineato sia con la D.G.R. n° 56 - 13239 del 3 agosto 2004 con la quale sono stati stanziati 20 milioni di euro per consentire l’attivazione di interventi socio-sanitari finalizzati all’abbattimento delle liste d’attesa degli anziani non autosufficienti, sia con l’ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro assegnati, in fase di assestamento di bilancio 2004, per la corresponsione, sempre nei riguardi di anziani non autosufficienti, di interventi economici a sostegno della domiciliarità - a rendere sempre più incisivi, anche in termini di risorse finanziarie, gli interventi regionali a livello socio-sanitario nei confronti di persone anziane non autosufficienti;

* precisato che le competenti Direzioni regionali stanno procedendo alla costituzione di un gruppo tecnico di lavoro che dovrà definire, secondo le indicazioni di cui all’art. 29 della legge regionale 8 gennaio 2004, n° 1, proposte per le procedure del processo di accreditamento con il sistema pubblico dei servizi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

* ritenuto, nelle more della definizione delle procedure del processo di accreditamento dei servizi e delle strutture previsto dall’art. 29 della L.R. 8/01-2004, n° 1, non procrastinabile l’adozione di un provvedimento che consenta a tutte le strutture autorizzate, o con nuclei autorizzati, di tipologia R.S.A. e R.A.F., sia secondo i requisiti strutturali di cui al regime definitivo sia secondo i requisiti strutturali di cui al regime transitorio, ex D.G.R. n° 38 - 16335 del 29/6-1992 e D.G.R. n° 41 - 42433 del 09/01-1995, di essere convenzionabili con il sistema pubblico regionale;

* rilevata la necessità di definire il contenuto degli accordi contrattuali che dovranno essere stipulati, tra titolari di presidi socio-sanitari, o nuclei all’interno dei presidi, di tipologia R.S.A. e/o R.A.F., A.S.L. e Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo lo schema tipo di contratto (contenuto nell’Allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento), nel rispetto del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti pubblici e privati;

* precisato che il convenzionamento, di cui è caso, con il sistema pubblico avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dalla normativa regionale e in base alle spese programmate dalla A.S.L. di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti;

* dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato al tavolo congiunto Regione-Territorio per l’applicazione dei L.E.A. nell’area socio-sanitaria, di cui alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003, che ne ha preso favorevolmente atto;

* rilevata, altresì, la necessità di:

- stabilire che, in fase di prima attuazione, le sole strutture già convenzionate alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., potranno continuare ad esserlo, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, pur in carenza della stipulazione del contratto, atto che dovrà, tuttavia, avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., previo riscontro del possesso dei requisiti e della presentazione della documentazione di cui infra;

- stabilire, inoltre, che, per le strutture che presenteranno domanda di convenzionamento, secondo lo schema tipo contenuto nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., la remunerazione delle prestazioni erogate potrà avvenire solo dalla data di stipulazione del contratto, contratto che l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali territorialmente competente, sono, comunque, tenuti a perfezionare e rendere operativo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa;

- aprire il convenzionamento dei posti letto autorizzati a tutte le strutture, o nuclei strutturali, di tipologia R.S.A. e/o R.A.F. per anziani non autosufficienti, operanti nel territorio piemontese che ne faranno domanda successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., al fine di rendere concreto ed esercitabile il diritto di libera scelta stabilito dall’art. 3 della L.R. 8/01-2004, n° 1;

- impegnare le A.S.L. ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali a rendere pubblico e pubblicizzare adeguatamente l’elenco di tutte le strutture convenzionate nei rispettivi ambiti territoriali, al fine di consentire ai cittadini assistibili di poter scegliere il presidio ove farsi assistere;

- di subordinare, in ogni caso, l’accesso al convenzionamento con il sistema pubblico regionale ai requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda stessa o, per i presidi già attualmente convenzionati, al momento della stipula del contratto, nonché alla presentazione della seguente documentazione:

- copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento secondo la normativa vigente;

- dimostrazione della disponibilità di personale adeguato, pur riconoscendo un livello di autonomia organizzativa in relazione ai modelli gestionali definiti a livello regionale, comunque nel rispetto dei parametri definiti a livello regionale;

- illustrazione del modello organizzativo gestionale con particolare riferimento ai servizi generali e di assistenza (numero operatori e relativa qualificazione professionale) per gli ospiti non autosufficienti;

- formale adesione ad intraprendere un percorso migliorativo orientato all’acquisizione di ulteriori requisiti di qualità dell’organizzazione, qualità dell’assistenza, qualità del servizio, secondo le indicazioni di cui all’Allegato “C” della presente deliberazione;

- dimostrazione di aver ottemperato, nei tempi stabiliti, agli adempimenti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati e tutela della privacy;

* ritenuto, altresì, di stabilire che, entro quattro mesi dalla data di stipulazione del contratto, le strutture, pena la risoluzione anticipata del contratto stesso, dovranno presentare la documentazione di cui all’Allegato “C” alla presente deliberazione, riguardante requisiti minimi di qualità;

* tutto ciò premesso e specificato, con voto unanime:

sentito il parere del CO.RE.SA. espresso nella seduta del 02/3-2005 con esito favorevole;

Vista la L. 8/11-2000, n° 328;

vista la L.R. 8/01-2004, n°1;

vista la D.G.R. 09/01-2995, n° 43-42433 e s.m.i.;

delibera

- di introdurre l’apertura al convenzionamento con il sistema pubblico regionale dei posti letto autorizzati nei confronti di tutte le strutture, o nuclei strutturali, di tipologia R.S.A. e/o R.A.F. per anziani non autosufficienti - sia secondo i requisiti strutturali di cui al regime definitivo sia secondo i requisiti strutturali di cui al regime transitorio, ex D.G.R. n° 38 - 16335 del 29/6-1992 e D.G.R. n° 41 - 42433 del 09/01-1995 - operanti nel territorio piemontese che ne faranno domanda successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., al fine di rendere concreto ed esercitatile il diritto di libera scelta stabilito dall’art. 3 della L.R. 8/01-2004, n° 1;

- di stabilire che, per le strutture che presenteranno domanda di convenzionamento, secondo lo schema tipo contenuto nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., la remunerazione delle prestazioni erogate potrà avvenire solo dalla data di stipulazione del contratto, contratto che l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali territorialmente competente, sono, comunque, tenuti a perfezionare e rendere operativo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa;

- di stabilire che, in fase di prima attuazione, le sole strutture già convenzionate alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., potranno continuare ad esserlo, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, pur in carenza della stipulazione del contratto, atto che dovrà, tuttavia, avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R., previo riscontro del possesso dei requisiti e della presentazione della documentazione di cui infra;

- di subordinare, in ogni caso, l’accesso al convenzionamento con il sistema pubblico regionale ai requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda stessa o, per i presidi già attualmente convenzionati, al momento della stipula del contratto, nonché alla presentazione della seguente documentazione:

- copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento secondo la normativa vigente;

- dimostrazione della disponibilità di personale adeguato, pur riconoscendo un livello di autonomia organizzativa in relazione ai modelli gestionali definiti a livello regionale, comunque nel rispetto dei parametri definiti a livello regionale;

- illustrazione del modello organizzativo gestionale con particolare riferimento ai servizi generali e di assistenza (numero operatori e relativa qualificazione professionale) per gli ospiti non autosufficienti;

- schema del modello del P.A.I. adottato dalla struttura;

- formale adesione ad intraprendere un percorso migliorativo orientato all’acquisizione di ulteriori requisiti di qualità dell’organizzazione, qualità dell’assistenza, qualità del servizio, secondo le indicazioni di cui all’Allegato “C” della presente deliberazione;

- dimostrazione di aver ottemperato, nei tempi stabiliti, agli adempimenti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati e tutela della privacy;

- di stabilire che il convenzionamento, di cui è caso, con il sistema pubblico regionale avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dalla normativa regionale e in base alle spese programmate dalla A.S.L. di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti;

- di stabilire che, entro quattro mesi dalla data di stipulazione del contratto, le strutture, pena la risoluzione anticipata del contratto stesso, dovranno presentare la documentazione di cui all’Allegato “C” alla presente deliberazione, riguardante requisiti minimi di qualità;

- di stabilire che il contenuto degli accordi contrattuali che dovranno essere stipulati, tra titolari di presidi socio-sanitari, o nuclei all’interno dei presidi, di tipologia R.S.A. e/o R.A.F., e A.S.L. sia conforme allo schema tipo di contratto contenuto nell’Allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto del diritto di libera scelta del cittadino e del principio della parità tra soggetti pubblici e privati;

- di impegnare le A.S.L. ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali a rendere pubblico e pubblicizzare adeguatamente l’elenco di tutte le strutture convenzionate nei rispettivi ambiti territoriali, al fine di consentire ai cittadini assistibili di poter scegliere il presidio ove farsi assistere.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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