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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione d’incidenza, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto “Prolungamento di pista di sci nordico agonistica e turistica e costruzione di un poligono di biathlon”, localizzato in Comune di Chiusa Pesio (CN), presentato dall’Ente di Gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi, con sede in Via Sant’Anna n. 34, Chiusa Pesio (CN) per le motivazioni espresse in premessa e a condizione che nel corso della sua realizzazione si ottemperi alle prescrizioni dettagliatamente descritte nella premessa, relativamente agli aspetti idraulici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, archeologici che si intendono integralmente richiamate:

Di prendere atto dei pareri espressi dalle amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998.

Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare ad ARPA Piemonte il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS e area Previsione e monitoraggio ambientale) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A.

Di dare atto che l’intervento è finanziato ai sensi della L.R. 4/2000 e con fondi d’investimento del Settore regionale Gestione Aree Protette e come tale gode quindi della copertura finanziaria completa.

Di dare atto che ai sensi della L.R. 40/98 e dell’art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 159 del D.Lgs 22 gennaio 2004, 42;

- autorizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;

- permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- autorizzazione ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 e s.m.i.;

- licenza di attingimento d’acqua ai sensi dell’articolo 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10R.

Permessi, autorizzazioni e atti d’assenso sono rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, concessi facendo salvi e inpregiudicati eventuali diritti di terzi e subordinati all’osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, oltre a quelle derivanti dalle leggi e normative vigenti.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)