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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2005, n. 25-14896

Reiterazione per l’anno formativo 2005-2006 di quanto disposto con D.G.R. 44 - 13227 del 03/08/04 e s.m.i. disciplina delle condizioni per l’iscrizione ai corsi per estetiste ed acconciatori per i giovani in eta’ di diritto dovere

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di reiterare, per le motivazioni illustrate in premessa,per l’anno formativo le disposizioni di cui alla D.G.R. 44 - 13227 del 03/08/04 e D.G.R.n. 147-14146 del 22/11/04 e in specifico:

a) di condizionare la gestione dei corsi riconosciuti alle condizioni che gli iscritti siano:

- soggetti almeno quindicenni che abbiano superato con esito positivo il primo anno di superiori;

- soggetti almeno sedicenni ( il compimento degli anni deve avvenire entro il 31 dicembre 2005). Nel caso in cui tali soggetti siano privi di licenza media è fatto obbligo la contemporanea frequenza al CTP (Centri Territoriali Permanenti) per il conseguimento della licenza. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento Professionale, previo accordo con la Provincia competente, a fronte di particolari e documentati motivi di salute e a fronte di documentazione che comprovi la frequenza completa di un anno scolastico nella scuola secondaria superiore.

b) non richiedere al momento, in deroga, limitatamente all’accreditamento per i riconoscimenti, a quanto disposto all’art.12 , comma 1 delle disposizioni definitive per l’accreditamento approvate con D.G.R. 74-10240 del 1.8.2003, il rispetto del contratto della F.P. per quelle sedi operative già accreditate per altre Macrotipologie e che hanno già gestito corsi nelle predette qualifiche

Le disposizioni di cui sopra sono limitate alle iscrizioni per l’anno formativo 2005-2006 e alle sedi operative che già attuano corsi biennali rivolti ai soggetti in età di “diritto dovere”. I soggetti così iscritti potranno proseguire nell’anno successivo, sino all’ottenimento della qualifica.

Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)