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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2005, n. 11-14882
Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 18 Autorizzazione alla cessione in proprieta del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta indivisa. Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni. Criteri e modalita ai fini della restituzione dei contributi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di stabilire, in attuazione dellart. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed ai fini della restituzione dei contributi concessi ai sensi della L. R. 17 maggio 1976, n. 28, i seguenti criteri e modalità:
1. lautorizzazione alla vendita decorre dalla data di assunzione del provvedimento regionale ed ha validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo e riguarda lintero intervento;
2. gli importi da restituire, se versati in unica soluzione, sono ridotti del 50% e sono calcolati con riferimento ai soli alloggi per i quali i soci hanno dichiarato ladesione allacquisto e sono pari a tutti i contributi, sia statali che regionali, erogati fino allultimo semestre antecedente lautorizzazione;
3. gli importi da restituire, relativamente ai soli contributi regionali, sono ridotti di quanto già restituito alla Regione in applicazione dellart. 9 della L.R. 28/76:
a. per le autorizzazioni rilasciate nel primo semestre dellanno di quanto è stato precedentemente restituito entro il mese di aprile dellanno in cui viene concessa lautorizzazione;
b. per le autorizzazioni rilasciate nel secondo semestre dellanno di quanto è stato precedentemente restituito entro il mese di ottobre dellanno in cui viene concessa lautorizzazione;
4. per quanto riguarda gli alloggi per i quali i soci non hanno dichiarato ladesione allacquisto prosegue lerogazione dei contributi sia statali che regionali e la restituzione, in applicazione dellart. 9 della L.R.28/76, di quota del canone di locazione;
5. la cooperativa, sulla base dellautorizzazione alla cessione in proprietà precedentemente rilasciata per lintero intervento, in tempi successivi può richiedere alla Regione Piemonte il conteggio degli importi da restituire per quegli alloggi per i quali è sopraggiunta la manifestazione di volontà dei soci allacquisto, allegando la documentazione relativa ai suddetti soci;
- di dare atto che le Cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie dellautorizzazione alla cessione in proprietà, qualora la restituzione avvenga in ununica soluzione, introitano dai singoli soci assegnatari la restituzione dei contributi secondo i criteri sopra stabiliti ed effettuano, prima della stipula dei rogiti notarili, un versamento unico alla Regione Piemonte, sulla base di una rendicontazione analitica;
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale, in attuazione della normativa vigente e di quanto stabilito con il presente provvedimento, la stesura dellelenco della documentazione che le cooperative edilizie a proprietà indivisa devono produrre al fine di ottenere lautorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)