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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2005, n. 11-14882

Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 18 “Autorizzazione alla cessione in proprieta’ del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta’ indivisa”. Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni. Criteri e modalita’ ai fini della restituzione dei contributi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di stabilire, in attuazione dell’art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed ai fini della restituzione dei contributi concessi ai sensi della L. R. 17 maggio 1976, n. 28, i seguenti criteri e modalità:

1. l’autorizzazione alla vendita decorre dalla data di assunzione del provvedimento regionale ed ha validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo e riguarda l’intero intervento;

2. gli importi da restituire, se versati in unica soluzione, sono ridotti del 50% e sono calcolati con riferimento ai soli alloggi per i quali i soci hanno dichiarato l’adesione all’acquisto e sono pari a tutti i contributi, sia statali che regionali, erogati fino all’ultimo semestre antecedente l’autorizzazione;

3. gli importi da restituire, relativamente ai soli contributi regionali, sono ridotti di quanto già restituito alla Regione in applicazione dell’art. 9 della L.R. 28/76:

a. per le autorizzazioni rilasciate nel primo semestre dell’anno di quanto è stato precedentemente restituito entro il mese di aprile dell’anno in cui viene concessa l’autorizzazione;

b. per le autorizzazioni rilasciate nel secondo semestre dell’anno di quanto è stato precedentemente restituito entro il mese di ottobre dell’anno in cui viene concessa l’autorizzazione;

4. per quanto riguarda gli alloggi per i quali i soci non hanno dichiarato l’adesione all’acquisto prosegue l’erogazione dei contributi sia statali che regionali e la restituzione, in applicazione dell’art. 9 della L.R.28/76, di quota del canone di locazione;

5. la cooperativa, sulla base dell’autorizzazione alla cessione in proprietà precedentemente rilasciata per l’intero intervento, in tempi successivi può richiedere alla Regione Piemonte il conteggio degli importi da restituire per quegli alloggi per i quali è sopraggiunta la manifestazione di volontà dei soci all’acquisto, allegando la documentazione relativa ai suddetti soci;

- di dare atto che le Cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie dell’autorizzazione alla cessione in proprietà, qualora la restituzione avvenga in un’unica soluzione, introitano dai singoli soci assegnatari la restituzione dei contributi secondo i criteri sopra stabiliti ed effettuano, prima della stipula dei rogiti notarili, un versamento unico alla Regione Piemonte, sulla base di una rendicontazione analitica;

- di demandare a successiva determinazione dirigenziale, in attuazione della normativa vigente e di quanto stabilito con il presente provvedimento, la stesura dell’elenco della documentazione che le cooperative edilizie a proprietà indivisa devono produrre al fine di ottenere l’autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)