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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005
Avvocatura Generale dello Stato
Ricorso n. 31 depositato il 7 marzo 2005 (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso n. 31 depositato il 7 marzo 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica in Torino
avverso e per lannullamento
dellart. 4, comma 1, della legge regionale n. 39 del 24.12.2004 (pubbl. in B.U.R. del 30.12.2004 n. 52) recante Costituzione dellAzienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino", per violazione degli artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. 1) e 120 Cost. (e, occorrendo, disp. trans. XIV Cost.).
e ciò a seguito e in forza
della delibera del Consiglio dei Ministri in data 18.2.2005, che ha disposto per limpugnativa di detta legge..
Con la legge in epigrafe la Regione Piemonte, considerato lalto valore sociale dellattività sanitaria svolta dallEnte Ospedaliero Ordine Mauriziano di Torino, disciplina, ai sensi del D.L. 19.11.2004 n. 277 (conv. in legge n. 4 del 2005), il suo inserimento nellordinamento giuridico sanitario regionale.
Con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso, impugna innanzi a codesta Ecc.ma Corte, ai sensi dellart. 127 Cost., la legge regionale de qua, limitatamente alla disposizione di cui allart. 4, comma 1, di tale legge, per contrasto con varie disposizioni della vigente Carta costituzionale, qui di seguito richiamate; e ciò sulla base delle seguenti motivazioni.
La legge regionale n. 39/2004, infatti, nel disporre, con lart. 4, comma 1, lattribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza al patrimonio delle competenti Aziende Sanitarie locali regionali, eccede dalle competenze regionali. Tali immobili costituiscono, infatti, insieme ad altri, patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, istituita ai sensi dellart. 2, comma 2, del D.L. n. 277 del 2004 (convertito in legge n. 4 del 2005), recante interventi straordinari per il riordino ed il risanamento economico dellEnte Ordine Mauriziano di Torino, emanato in attuazione della quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione.
La disposizione regionale, ablatoria del diritto di proprietà della menzionata Fondazione, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) viola lart. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, incidendo illegittimamente nellautonomia patrimoniale dellente privato, senza, peraltro, ricorrere allo strumento tipico dellespropriazione con il conseguente indennizzo e le relative garanzie procedimentali;
2) incide nella materia dellordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello stato dallart. 117, secondo comma, lett. I), della Costituzione, in relazione al disposto di cui allart. 2, comma 2, del D.L. n. 277 del 2004, che pone in capo alla Fondazione Ordine Mauriziano gli immobili di Lanzo e Valenza, facenti parte del suo patrimonio immobiliare;
3) viola, inoltre, il principio di leale collaborazione di cui allart. 120, secondo comma, della Costituzione, cui sono tenuti, nel nuovo assetto costituzionale, tutti i soggetti istituzionali pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia.
4) La disposizione regionale in esame contravviene, infatti, palesemente a quanto disposto tra la stessa Regione e lOrdine Mauriziano (ente pubblico cui è succeduta ope legis la Fondazione Ordine Mauriziano) nel protocollo dintesa stipulato nel 2003. Con tale protocollo dintesa il Piemonte si era espressamente impegnato ad assumere in conduzione, ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili sede dei presidi ospedalieri di Lanzo e di Valenza, con le modalità e al prezzo determinato sulla base di criteri ben individuati nello stesso protocollo.
La disposizione regionale censurata viola altresì, conseguentemente, il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui allart. 97, primo comma, Cost. e il connesso affidamento ingenerato nellOrdine Mauriziano, unilateralmente e autoritativamente leso senza alcuna espressa motivazione.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso
chiede
che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare 1art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24.12.2004 n. 39 per contrasto con gli artt. 42, comma 2 e comma 3, 97, comma 1, 117, comma 2, lett. 1) e 120 Cost. (e, occorrendo, disp. trans. XIV Cost.).
Si depositeranno, con loriginale notificato del presente ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.M. 18.02.2005;
2) Copia della legge Regione Piemonte n. 39/2004.
Roma, 22 febbraio 2005
Avvocato dello Stato
Paolo Cosentino