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Bollettino Ufficiale n. 14 del 7 / 04 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pecetto Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.2005 - Modifica al Regolamento Edilizio - Approvazione convenzione con H3G S.p.A e approvazione piano di localizzazione ai sensi della L.R. 19/2004 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

- di modificare l’art. 37 del regolamento edilizio così come nel testo predisposto dai competenti uffici comunali, con la correzione suggerita, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato);

- di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.r. 8 luglio 1999, n. 19;

- di dare atto che la modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. . 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

- di ribadire quanto disposto dalla precedente deliberazione n. 53 del 2004 in ordine alla convenzione con H3G S.p.A.;

- di dare atto che la localizzazione di questo impianto sulla Casa di Riposo Gonella costituisce sito idoneo sia per posizione che per altezza rispetto al concentrico per la localizzazione degli impianti radioelettrici per telefonia mobile ai sensi della Legge Regionale 03.08.2004, n. 19 e s.m.i. nelle more dell’approvazione del regolamento di cui all’art. 5 comma 1 lettera a) della L.R. stessa.

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Art. 37
Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere inserimento armonico con il contesto dell’ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.

3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo e del decoro urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.

4. Per quanto attiene agli impianti radioelettrici di base per la telefonia mobile, le prescrizioni inerenti le scelte tipologiche sono le seguenti:

a) gli impianti dovranno essere installati a terra: potranno essere installati sulle coperture o sulle pareti degli edifici, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, da manifestarsi mediante delibera della Giunta Comunale;

b) l’altezza complessiva dell’impianto dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile per garantire il servizio richiesto e comunque non dovrà superare il limite di mt. 20;

c) le antenne dovranno essere raggruppate contro il palo di sostegno con il minimo ingombro complessivo indispensabile e comunque non dovrà superare i 120 cm. di diametro, e saranno posizionate sulla sommità del palo. Le eventuali parabole saranno invece poste nella parte bassa del palo;

d) la necessità di un eventuale superamento dei limiti di cui ai punti b) e c) sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale e autorizzata mediante deliberazione della Giunta Municipale;

e) la tipologia strutturale sarà semplice ed i colori usati saranno tali da mitigare l’impatto visivo;

f) dovranno essere previste misure di mitigazione dell’impatto visivo: per gli impianti a terra dovranno essere sempre di natura vegetale e saranno previste sia dentro che fuori il perimetro dell’area interessata; per gli impianti collocati sugli edifici dovranno essere studiate in conformità con il contesto in cui si inseriscono gli impianti;

g) la valutazione complessiva dell’inserimento sarà documentata mediante fotografie e/o fotomontaggi e dagli elaborati di progetto in analogia a quanto previsto per le normali istanze di permesso di costruire.

Pecetto Torinese, 17 marzo 2005

Il Responsabile del Servizio
Luca Maria Fasano