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Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 / 03 / 2005

Codice 27.1
D.D. 25 gennaio 2005, n. 5

Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l’anno 2005 nel territorio della Regione Piemonte

Premesso che:

l’art. 9 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 stabilisce che le acque destinate alla balneazione debbono rispondere ai requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” e successive modificazioni;

l’art. 4 del D.P.R. 470 dell’8.6.1982 demanda alla Regione l’individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all’anno precedente;

la Legge 29 dicembre 2000, n. 422, ai fini del giudizio di idoneità, ha modificato con l’articolo 18 il DPR 470/82;

nello specifico l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 470/82, così modificato, riporta due fattispecie di non idoneità:

1. il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei nel corso di due stagioni consecutive per un numero di campioni non conformi inferiori o uguale ad un terzo di quelli stabiliti;

2. il divieto alla balneazione per i punti risultati non idonei in una sola stagione per un numero di campioni non conformi superiori ad un terzo di quelli stabiliti. In entrambi i casi i punti sono sospesi dalla balneazione fino all’esecuzione delle opere di risanamento ed esito favorevole delle analisi;

la revoca della sospensione alla balneazione per i punti ricadenti in articolo 7, comma 1, è subordinata all’invio alla Direzione Sanità Pubblica della documentazione contenente tipologia di interventi effettuati, data di inizio e fine interventi, esito favorevole del monitoraggio di verifica effettuato a partire dalla data di fine interventi per sei mesi consecutivi;

l’articolo 1 del Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 51, ha modificato l’art. 6 del D.P.R. 470/82 stabilendo la possibilità di riammettere alla balneazione i punti risultati non idonei, a seguito di due campionamenti con esito favorevole effettuati nel mese precedente l’inizio della stagione balneare;

il Decreto Legge 14 maggio 1988, n. 155 recante Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente “attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”, stabilisce che la Regione adotti un programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 17 giugno 1988;

i laghi piemontesi, oggetto di programmi di terzo livello nell’anno 2004, sono il lago di Viverone, il Lago di Avigliana Grande ed il Lago Sirio.

Considerato, inoltre, che:

in merito all’individuazione delle zone idonee alla balneazione per l’anno 2005, sono stati effettuati nel corso dell’anno 2004 dalle ARPA competenti i controlli previsti dal D.P.R. 470/82 e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 8 del DPR 470/82 e s.m.i., fermo restando il divieto alla balneazione, per i punti ricadenti nell’articolo 7, comma 1, non è obbligatorio sottoporre a controlli le acque interessate, fino a che non vengano rimosse, con opportuni piani di risanamento, le cause di inquinamento che hanno determinato la non idoneità alla balneazione;

per il fiume Ticino è stato soppresso il punto di balneazione codice 047 del Comune di Cerano, denominato Cava Elmit, di cui all’allegato alla presente, in quanto i fenomeni di erosione delle rive lo hanno reso inaccessibile, come comunicato con nota prot. n. 88477 dell’ 08/07/2004 dell’ARPA di Novara;

per il lago d’Orta sono stati individuati e monitorati i nuovi punti di balneazione codice 105, denominato Spiaggia Pubblica Bagnella, codice 106, denominato Spiaggia Lido Centro Sportivo e codice 107, denominato Area Attuale Sede Canottieri, del Comune di Omegna, di cui all’allegato alla presente, come comunicato con nota prot. n. 6973 del 14/10/2003 dell’ARPA di Verbania-Cusio-Ossola;

il giudizio di idoneità d’uso per ogni punto di balneazione è riportato nell’allegato alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 08.08.97, n. 51;

visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 1988;

vista la Legge 12 giugno 1993, n. 185;

vista la Legge 29 dicembre 2000, n. 422;

vista la Legge 30 maggio 2003, n. 121;

vista la legge 28 luglio 2004, n. 192

determina

- di individuare le zone idonee e non idonee alla balneazione per l’anno 2005, sulla base dei risultati delle analisi effettuate durante il periodo di campionamento nell’anno 2004. Tali zone sono riportate nell’allegato A che è parte integrante della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Michela Audenino

Allegato