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Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 / 03 / 2005

Codice 8.3
D.D. 14 marzo 2005, n. 6

Approvazione del Bando regionale sui “Programmi integrati per lo Sviluppo Locale” per gli anni 2005 - 2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di approvare il Bando sui “Programmi integrati per lo sviluppo locale” per gli anni 2005 - 2006 di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di dare atto che alla copertura degli oneri previsti dal presente bando si provvederà con successivo impegno di spesa, sulla base e nella misura di quanto previsto dall’A.P.Q. citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Franco Amato

Allegato (fare riferimento al file PDF)

BANDO REGIONALE

“Programmi integrati per lo sviluppo locale”

L’Intesa Istituzionale di Programma prevede un Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo locale.

A tal fine la Regione Piemonte finanzia la definizione di Programmi integrati di sviluppo locale la cui successiva attuazione verrà finanziata in parte a valere sulle future risorse nazionali e regionali.

I futuri finanziamenti riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico inserite in detti Programmi.

§ 1
(Programmi integrati )

1. Per gli anni 2005-2006 sono finanziati con 2 milioni di Euro di fondi regionali, a valere sul bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007 (L.R. 17 febbraio 2005, n. 3) - apposito capitolo di prossima istituzione -, piani di fattibilità per la redazione di Programmi integrati (di sviluppo locale e di rigenerazione urbana) e studi di fattibilità per la realizzazione di opere pubbliche, inserite in tali Programmi, con Euro 2.356.500,00, a valere sulle risorse che il CIPE ha attribuito alla Regione Piemonte con la deliberazione 17/2003, accantonate a questo scopo con la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003 n. 59 - 10117. Le risorse del CIPE sono riservate alle aree sottoutilizzate (Aree Obiettivo 2, Phasing out, zone beneficiarie di Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87.3.c).

2. I finanziamenti sono concessi agli Enti nella misura dell’80% del costo previsto di redazione dello studio e dei piani e non possono superare lo 0,75% del costo di realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico (da attuare anche attraverso concessione di costruzione e gestione o mediante un’operazione di project financing) nonché degli investimenti pubblici inseriti nei Programmi integrati, fino ad un contributo massimo di 150.000,00 Euro.

3. Possono presentare richiesta le Comunità montane e collinari, gli Enti Parco, tutti i Comuni, singoli e associati ai sensi del Capo V del D.lgs. 267/2000, che raggiungano una popolazione superiore a 5.000 abitanti, salvo deroghe motivate da particolari condizioni socio-territoriali e ambientali valutate con le Province.

4. Le richieste riguardano ambiti, definiti su base comunale o sovracomunale, e una o più aree omogenee comprese negli ambiti, definite su base comunale.

5. Ogni Ente pubblico può presentare una sola richiesta di contributo per la redazione di un Programma integrato; il capoluogo della Regione può presentarne fino ad un massimo di tre.

6. Le richieste sono presentate dall’Ente capofila entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

7. Le richieste devono pervenire in plichi chiusi recanti la dicitura “Programmi integrati” alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Statistica, Via Lagrange 24 - 10123 Torino e alle Province competenti, presso gli Uffici indicati:

Provincia di Alessandria: Dipartimento Economia e Sviluppo, Piazza Libertà 17 - 15100 Alessandria;

Provincia di Asti: Ufficio Programmi Integrati, Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti;

Provincia di Biella: Settore Pianificazione Territoriale (1), Via Quintino Sella 12 - 13900 Biella;

Provincia di Cuneo: Settore Programmazione e Sviluppo, Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo;

Provincia di Novara: Settore Affari Speciali, Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara;

Provincia di Torino: Progetto Concertazione Territoriale, Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino;

Provincia di Verbano Cusio Ossola: Settore Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Via dell’Industria 25 - 28924 Verbania;

Provincia di Vercelli: Settore Sviluppo Socio Economico, Via S. Cristoforo 3 - 13100 Vercelli.

La documentazione deve essere fornita dall’Ente capofila in due copie cartacee (una per la Regione e una per la Provincia) ed in quattro copie su CD-ROM (due per la Regione e due per la Provincia). Il materiale contenuto nei CD-Rom dovrà essere in formato PDF.

L’Ente deve inoltre inserire la stessa documentazione sul proprio sito web.

La richiesta è presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Regionale Programmazione e Statistica (scaricabile dai siti web delle Province o da quello della Regione Piemonte).

8. Le richieste per i Programmi integrati sono corredate da:

a) la planimetria generale (in scala adeguata) indicante il perimetro dell’ambito interessato dal programma e quello delle aree omogenee oggetto di intervento;

b) una relazione illustrativa, che indichi:

1) il titolo del Programma;

2) l’Ente pubblico capofila e gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma;

3) una sintesi della proposta;

4) il contributo richiesto, nei limiti indicati al comma 2;

5) l’oggetto della richiesta del contributo;

6) gli obiettivi generali di sviluppo e/o di riqualificazione che si propone l’Amministrazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità locali;

7) una prima analisi del contesto socio-economico ed ambientale, che metta in luce i problemi più importanti da risolvere con riferimento allo stato di declino o di degrado dell’ambito, i punti di forza e di debolezza dell’ambito stesso, i rischi da prevenire sotto il profilo sociale ed ambientale (eventi e fenomeni naturali o socioeconomici che possono compromettere una gestione equilibrata e sostenibile del territorio);

8) le motivazioni per cui vengono scelte le aree di intervento all’interno dell’ambito;

9) i vincoli a cui le aree sono sottoposte;

10) gli interventi, i servizi, le azioni e le attività che si intendono realizzare con l’esplicitazione dei singoli obiettivi che si intendono raggiungere;

11) la coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, approvati a livello regionale e provinciale;

12) la coerenza con l’approccio “Leader”, “Urban” o con l’esperienza maturata sui Patti territoriali;

13) il costo previsto per il Programma e quello relativo alle opere pubbliche o di interesse pubblico in esso contenute;

14) le possibili fonti di finanziamento e le altre risorse (lavoro, beni o servizi) individuabili a livello locale e messe in gioco nel Programma integrato di sviluppo;

15) gli eventuali interventi, servizi, azioni e attività, inseriti nella proposta di Programma, in fase di progettazione o di attuazione, già oggetto di finanziamento o di richiesta di finanziamento.

§ 2
(Programmi integrati - Criteri per la selezione e modalità per la concessione dei contributi)

1. Le richieste di finanziamento saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

a) realismo e precisione delle analisi sui punti di forza e di debolezza relativi all’ambito individuato: punti 30;

b) coerenza tra gli obiettivi socioeconomici di sviluppo locale e le analisi presentate: punti 30;

c) miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita dei residenti nell’ambito: punti 20;

d) integrazione del programma (soggetti, finanziamenti, azioni, ecc.) in coerenza con l’approccio Leader e Urban: punti 20.

2. La graduatoria regionale delle proposte da finanziare è formulata dalla Giunta Regionale, tenendo conto delle graduatorie trasmesse dalle singole Province e a seguito di una valutazione complessiva, effettuata dal Coordinamento dei Gruppi di Valutazione provinciali, di cui al comma successivo.

3. Affinché le valutazioni provinciali siano effettuate in modo omogeneo, presso la Direzione Regionale Programmazione e Statistica è costituito il Coordinamento dei Gruppi di Valutazione provinciali composto dal coordinatore di ciascuna Provincia, dal responsabile regionale del Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata, dal responsabile regionale del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dagli esperti nominati dai Ministeri ed eventualmente da altri esperti nominati dalla Direzione Regionale Programmazione e Statistica.

4. La Regione organizzerà seminari di approfondimento tematici finalizzati ad ottimizzare la capacità progettuale degli Enti Locali. A tal fine coinvolgerà la rappresentanza degli Enti Locali operanti sul territorio regionale.

5. La Giunta Regionale concede i contributi entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste.

§ 3
(Ruolo delle Province)

1. Alle Province è assegnato il compito di:

a. condurre un’azione di assistenza tecnica nei confronti degli enti locali, che intendono partecipare alla definizione di un Programma integrato;

b. favorire la concertazione tra tutti i soggetti interessati allo sviluppo dell’area e non solo quelli legittimati alla realizzazione degli interventi;

c. elaborare la graduatoria provinciale delle proposte finanziabili, avvalendosi di un Gruppo di Valutazione, composto da 4 funzionari provinciali designati dalla Provincia stessa e da 4 funzionari regionali designati dal Direttore regionale alla Programmazione e Statistica, tra cui il responsabile regionale del Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata e il responsabile regionale del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, o loro delegati. Il Gruppo può essere integrato da esperti indicati da ciascun Ente, che partecipano senza diritto di voto. Il Gruppo è coordinato da uno dei componenti di nomina della Provincia. In caso di parità prevale il voto del coordinatore. La segreteria è affidata alla Provincia. Alla prima seduta viene stabilito di comune accordo un calendario degli incontri;

d. trasmettere la graduatoria alla Regione entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle proposte;

e. partecipare al Coordinamento dei Gruppi di Valutazione provinciali, che esamina le proposte di Programmi integrati, a supporto delle decisioni della Giunta Regionale.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai punti c) e d) del comma precedente, non dovuto a particolari esigenze risultanti dall’istruttoria, la Regione redige la graduatoria delle proposte da finanziare nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 2.

§ 4
(Criteri e modalità per la formazione dei Programmi integrati)

1. Ogni Programma integrato per lo sviluppo locale dovrà essere completo di una relazione descrittiva del programma stesso e di uno o più studi di fattibilità relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico contenute nel Programma e di cui si chiede un contributo per la realizzazione.

2. La relazione descrittiva del Programma integrato proposto dagli Enti pubblici deve contenere un’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’area interessata sotto il profilo urbanistico, edilizio, ambientale, economico e sociale ed indicare gli obiettivi e le conseguenti tipologie di interventi, servizi ed attività che costituiranno il Programma integrato e che si reputano opportuni al fine di migliorare lo sviluppo dell’area, le condizioni di vita e di lavoro dei residenti, l’integrazione sociale.

3. Tali scelte devono essere motivate con riferimento ai seguenti parametri:

a) promozione e rafforzamento di attività di carattere sociale, economico e culturale;

b) promozione dell’insediamento di attività terziarie e produttive;

c) ampliamento o creazione di servizi (a rete o puntuali) alle famiglie e agli individui;

d) ampliamento o creazione di servizi (a rete o puntuali) alle imprese, con attenzione alle esigenze della piccola impresa;

e) miglioramento del paesaggio;

f) difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico;

g) valorizzazione dei beni ambientali, architettonici e culturali;

h) riduzione delle fonti di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico);

i) promozione della raccolta differenziata e del riciclaggio di rifiuti;

j) miglioramento e ampliamento dei trasporti pubblici;

k) sviluppo e promozione della gestione associata dei servizi pubblici;

l) incentivazione di interventi ecosostenibili;

m) miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei cittadini;

n) miglioramento della qualità della vita dei residenti con particolare riferimento alle persone più deboli;

o) sviluppo delle reti e delle tecnologie per la comunicazione e lo scambio delle informazioni;

p) riqualificazione e valorizzazione dell’offerta turistica territoriale e del turismo culturale;

q) promozione della ricerca applicata alle specificità locali e di innovazioni tecniche finalizzate a valorizzare le produzioni locali.

4. Qualora se ne reputi la necessità, per meglio aderire alle specificità del contesto locale, le scelte potranno anche essere motivate con riferimento ad altri parametri.

5. La relazione descrittiva del Programma integrato deve inoltre contenere:

a) l’indicazione del ruolo strategico che il Programma intende svolgere; per lo sviluppo socio-economico e culturale dell’ambito e per la valorizzazione dell’ambiente naturale;

b) l’indicazione dei dati sulla situazione ambientale, territoriale, economica, sociale e turistica dell’area;

c) la planimetria e la cartografia dell’area interessata, con l’estratto degli strumenti urbanistici vigenti, adottati o approvati;

d) il piano di fattibilità del Programma.

6. Il piano di fattibilità del Programma include:

a) il piano degli interventi, comprendente:

- descrizione;

- contenuto;

- rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie);

- ordine di priorità degli interventi stessi e scadenze temporali per la loro realizzazione definite sulla base dei dati richiesti dalla Scheda di Monitoraggio approvata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- risultati attesi;

b) la perimetrazione dell’ambito interessato e delle aree omogenee oggetto del Programma;

c) l’indicazione del numero dei residenti nell’ambito, che deve in ogni caso essere superiore a 5.000;

d) l’individuazione delle aree e degli immobili disponibili ove realizzare gli interventi edilizi, con indicazione analitica dei vincoli cui le aree e gli immobili sono eventualmente sottoposti e del relativo titolo di godimento;

e) una valutazione circa l’idoneità delle aree e degli immobili rispetto agli interventi che si intendono realizzare;

f) le planimetrie che delimitano ogni intervento;

g) l’indicazione del soggetto attuatore e la misura delle risorse necessarie per ogni intervento;

h) le esplorazioni pre-progettuali degli interventi e la stima del costo delle opere, comprese quelle di urbanizzazione primaria e secondaria;

i) le soluzioni per favorire la permanenza dei residenti e delle attività insediate nella zona interessata dal Programma e in subordine le soluzioni per il loro trasferimento temporaneo;

j) l’assenso al Programma da parte dei proprietari delle aree e degli immobili coinvolti dal programma stesso;

k) la descrizione dei servizi in favore di Enti pubblici, ovvero della collettività, o di parte di essa, ovvero della popolazione turistica, con presentazione per ciascun servizio di un progetto che indichi il soggetto erogatore, nonché i tempi, le modalità e i costi di erogazione;

l) l’ordine di priorità dei servizi da erogare;

m) la descrizione delle attività da chiunque svolte, anche a fini di lucro, che si reputano rilevanti per lo sviluppo locale o la riqualificazione dell’ambito, con presentazione per ciascuna attività di un progetto che indichi il soggetto che la svolge, nonché le modalità di svolgimento e i relativi costi di gestione per l’Ente pubblico;

n) l’ordine di priorità delle attività comunque rilevanti per lo sviluppo locale o per la riqualificazione dell’area, ove esse comportino l’assegnazione di contributi a fondo perduto o di agevolazioni finanziarie a valere su fondi pubblici ovvero la concessione gratuita di servizi;

o) l’individuazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico per le quali il Programma prevede la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione, con l’indicazione dell’eventuale contributo richiesto (per ognuna di queste opere dovrà essere allegato uno studio di fattibilità);

p) l’indicazione degli effetti che si attendono dalla realizzazione del Programma sul breve, medio e lungo periodo, distinguendo fra interventi edilizi, servizi da erogare e attività comunque rilevanti per la riqualificazione dell’area e individuando i benefici che si prevedono dalla loro integrazione;

q) gli elaborati grafici contenenti le destinazioni d’uso delle aree omogenee interessate dagli interventi; la cartografia dello strumento urbanistico vigente e le norme tecniche di attuazione, con indicazione delle eventuali difformità dallo stesso; gli elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma; le esplorazioni progettuali, relative agli interventi previsti nel Programma;

r) la relazione finanziaria del Programma.

7. La relazione finanziaria del Programma, redatta secondo lo schema fornito dalla Direzione Programmazione e Statistica della Regione Piemonte, comprende:

a) il costo complessivo;

b) il finanziamento statale e regionale previsto, che non può superare il 50% del costo complessivo;

c) il finanziamento richiesto, a valere sulle risorse dell’Intesa Istituzionale di Programma, per le opere pubbliche strategiche, che non può superare il 25% del costo complessivo;

d) il finanziamento pubblico locale (di Comuni, Province o altri Enti pubblici), che non può essere inferiore al 25% del costo complessivo;

e) il finanziamento privato che non può essere inferiore al 25% del costo complessivo;

f) per ogni intervento edilizio:

1) il costo di realizzazione (compreso l’eventuale costo degli interventi di bonifica preliminare) e la valutazione del costo di gestione per le opere pubbliche o di interesse pubblico, risultante dallo studio di fattibilità;

2) il soggetto attuatore;

3) le fonti di finanziamento, con l’indicazione delle risorse disponibili e di quelle che si intendono attivare;

4) le convenzioni con i soggetti attuatori, ovvero gli atti unilaterali d’obbligo, contenenti: la quantificazione degli eventuali oneri di urbanizzazione; i tempi previsti per l’inizio e la fine dei lavori; le garanzie finanziarie per la realizzazione dell’intervento; le penalità previste;

g) per ogni servizio da erogare:

2) il costo;

3) le tariffe per gli utenti;

4) il soggetto erogatore;

5) le fonti di finanziamento, con l’indicazione delle risorse disponibili e di quelle che si intendono attivare;

h) per le attività considerate rilevanti per lo sviluppo o la riqualificazione dell’area:

1) il costo;

2) il soggetto che svolge l’attività, le fonti di finanziamento, con l’indicazione delle risorse disponibili e di quelle che si intendono attivare;

i) gli oneri a carico del Comune per:

1) acquisizione di aree e immobili;

2) realizzazione delle opere di urbanizzazione;

3) adeguamento delle infrastrutture;

4) eventuale trasferimento degli occupanti gli immobili e delle attività insediate;

5) iniziative di comunicazione, promozione e assistenza nell’elaborazione e nell’attuazione del Programma.

8. Il Programma deve essere inoltre corredato da:

a) una breve sintesi, in lingua italiana e in lingua inglese;

b) il nome del Dirigente comunale responsabile del Programma.

9. Qualora il Programma comporti variante agli strumenti urbanistici ed edilizi approvati o adottati, ovvero risulti conforme a varianti solo adottate, il Comune deve corredare il Programma di tutti gli elementi utili per valutare le caratteristiche, le procedure e i tempi di approvazione delle varianti.

I Programmi devono essere definiti con la pratica della concertazione, coinvolgendo tutti i soggetti, pubblici e privati, che localmente possono contribuire allo sviluppo dell’area e non solo i soggetti legittimati alla realizzazione degli interventi.

§ 5
(Criteri e modalità per la redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche)

1. Le opere pubbliche o di interesse pubblico incluse nel Programma e per le quali si chiede un contributo dovranno essere corredate di uno Studio di Fattibilità (SdF) redatto secondo le linee previste dalle indicazioni contenute in: Studi di fattibilità delle opere pubbliche - Guida per la certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV),(www.retenuvv.it), se di importo superiore ai 2 milioni di euro. Se di importo inferiore lo studio deve essere redatto, sempre ai sensi della Legge 109/94, in modo più sintetico.

2. In particolare, gli elementi da approfondire maggiormente dovranno riguardare:

a) l’analisi della domanda potenziale;

b) l’individuazione e la valutazione delle eventuali alternative tecnico-funzionali-progettuali;

c) l’analisi finanziaria dell’investimento, con particolare riferimento alla fase gestionale;

d) la quantificazione delle convenienze pubbliche ed il loro ruolo nel Programma integrato.

§ 6
(Programmi integrati: finanziamento della loro attuazione )

1. I Programmi devono essere presentati alla Giunta Regionale entro 10 mesi dalla pubblicazione dell’atto di concessione dei contributi.

2. Le richieste devono pervenire in plichi chiusi recanti la dicitura “Programmi integrati” alla Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Statistica, Via Lagrange 24 - 10123 Torino.

La documentazione deve essere fornita dall’Ente capofila in due copie cartacee ed in quattro copie su CD-ROM. Il materiale contenuto nei CD-Rom dovrà essere in formato pdf.

L’Ente deve inoltre inserire la stessa documentazione sul proprio sito web.

La richiesta è presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Regionale Programmazione e Statistica.

3. Le richieste di finanziamento saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

a) entità e caratteristiche del degrado ambientale e socio-economico documentato nell’ambito del Programma: punti 10;

b) soluzioni innovative per la progettazione e realizzazione degli interventi, la progettazione ed erogazione dei servizi, la progettazione e lo svolgimento di attività comunque rilevanti per lo sviluppo locale: punti 10;

c) integrazione degli interventi, dei servizi e delle attività: punti 10;

d) grado di condivisione documentato degli attori locali agli obiettivi ed alla realizzazione del Programma: punti 10;

e) quota percentuale di finanziamento privato sul totale del Programma integrato: punti 10;

f) quota percentuale di cofinanziamento pubblico locale sul totale del Programma integrato: punti 10;

g) approfondimento e concretezza degli SdF presentati, (punti 40) con particolare riguardo:

1) all’approfondimento ed al realismo dell’analisi della domanda;

2) all’analisi finanziaria dell’investimento;

3) alla “solidità” del modello gestionale proposto.

4. Per la valutazione delle proposte da approvare, la Giunta Regionale si avvale di un Coordinamento dei Gruppi di Valutazione composto da funzionari del Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata, dai funzionari delle strutture regionali interessate in materia prevalente di riferimento dei programmi, da esperti del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, da un funzionario provinciale. Il gruppo è integrato eventualmente da esperti esterni all’Amministrazione.

§ 7
(Approvazione dei Programmi)

1. La Giunta Regionale approva la graduatoria dei Programmi finanziabili entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle proposte.

2. Prima di decidere l’approvazione del Programma, la Giunta Regionale può comunque proporre in ogni momento al Comune le modifiche ritenute opportune.

3. Con l’approvazione del Programma sono dichiarate ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse che si renderanno disponibili sull’Intesa Istituzionale di Programma e sulle corrispondenti risorse regionali occorrenti al cofinanziamento dell’Accordo di Programma Quadro sullo sviluppo locale, le opere pubbliche strategiche, per un importo massimo pari al 25% del costo del programma.

4. La Giunta Regionale concede nella prima fase, a valere sulle stesse risorse dell’Intesa o su risorse regionali, il 7% del costo delle opere pubbliche strategiche, allo scopo di avviare con anticipo la progettazione definitiva degli interventi.

5. L’assegnazione dei finanziamenti per l’attuazione degli interventi è subordinata alla disponibilità dell’area o dell’immobile, liberi da persone e cose, in capo al soggetto attuatore dell’intervento, alla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti e alla disponibilità del progetto definitivo approvato da tutti gli organi competenti.