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Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 / 03 / 2005

Codice 18.2
D.D. 20 gennaio 2005, n. 3

Legge 17 febbraio 1992, n. 179. VIII Programma di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, quadriennio 1992-95. Assestamento dei programmi di intervento

Con la legge regionale del 26/04/1993 n° 11 e s.m.i., è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. A seguito dell’entrata in vigore di tale legge sono state successivamente istituite presso le A.T.C. provinciali le nuove Commissioni Tecniche Consultive per l’esame dei programmi costruttivi.

L’art. 22, comma 3°, della citata legge regionale n. 11/93 stabilisce che spetta alla Giunta Regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo, nonché deliberare in merito alle integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori degli interventi.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 974-3901 del 3/03/1995 ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 tale regolamento è stato promulgato ad ogni effetto di legge. Con il D.P.G.R. n.2/R del 14/04/2000 sono state approvate le modifiche agli art. 4 e 12 del citato regolamento.

L’articolo 5 del citato regolamento stabilisce gli indirizzi alla C.T.C. per l’esame dei programmi di intervento, mentre l’articolo 6 richiama le competenze regionali per quanto riguarda il superamento dei massimali di costo e la concessione delle integrazioni finanziarie, subordinando le stesse all’acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva provinciale.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 19-23488 del 22.12.1997 ha approvato i criteri in materia di assestamenti, integrazioni finanziarie e deroghe ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata successivamente integrata con la D.G.R. n° 2-2082 del 29/01/2001.

Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 407-42331 del 29/12/1994, n. 51-43753 del 14/03/1995 e n. 27-6327 del 26/02/1996 sono stati assegnati i finanziamenti relativi agli interventi del VIII programma, quadriennio 1992/95, legge 17/02/1992, n. 179, oggetto del presente provvedimento.

Dai pareri espressi dalle C.T.C. provinciali risulta quanto segue:

Ambito Provinciale di Torino

Comune di Chieri. P.I. n. 1084. Intervento di nuova costruzione in Zona CR28 del P.R.G.C. - Via Montelera.

Ente attuatore: A.T.C. di Torino.

La C.T.C. operante presso l’A.T.C. di Torino nella seduta del 21/10/2004 ha espresso un parere favorevole sul Q.T.E. n° 5 con un costo globale dell’intervento pari a euro 3.153.406,58 che comporta una economia di euro 472.853,70 rispetto al finanziamento concesso di euro 3.626.260,28, riportata sull’allegato “A”.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 500 del 8/11/2004 ha approvato il Certificato di Chiusura Conti.

Comune di Avigliana. P.I. n. 1087. Intervento di nuova costruzione in Zona C8 del P.R.G.C. - Lotti E-F.

Ente attuatore: A.T.C. di Torino.

La C.T.C. operante presso l’A.T.C. di Torino nella seduta del 18/11/2004 ha espresso un parere favorevole sul Q.T.E. n° 5 con un costo globale dell’intervento pari a euro 3.346.361,65 che comporta una economia di euro 559.388,06 rispetto al finanziamento concesso di euro 3.905.749,71, riportata sull’allegato “A”.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 567 del 20/12/2004 ha approvato il Certificato di Chiusura Conti.

Ambito Provinciale di CUNEO

Comune di Cuneo. P.I. n. 1160. Intervento di manutenzione straordinaria per l’adeguamento impianti elettrici e termici nei fabbricati di proprietà A.T.C. siti in Cuneo e Provincia.

Ente attuatore: A.T.C. di Cuneo.

La C.T.C. operante presso l’A.T.C. di Cuneo nella seduta del 16/12/2004 ha espresso un parere favorevole sul Q.T.E. n° 5 con un costo globale dell’intervento pari a euro 961.773,70 che comporta una economia di euro 16.912,12 rispetto al finanziamento concesso di euro 978.685,82, riportata sull’allegato “A”.

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2372 del 20/12/2004 ha approvato il Certificato di Chiusura Conti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale del 26/04/1993, n. 11, e s.m.i.

visto il D.P.G.R. del 04/04/1995, n. 1522, e s.m.i.

visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001,

visto l’art. 22 della legge regionale del 8/08/1997, n. 51,

vista la D.G.R. n. 19-23488 del 22/12/1997 e la D.G.R. n° 2-2082 del 29/01/2001,

visti i pareri favorevoli espressi dalla C.T.C. di Cuneo e Torino

determina

- di approvare l’assestamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata così come risulta dall’allegato “A” alla presente determinazione che contiene l’indicazione delle singole variazioni apportate.

- di accantonare per l’ambito provinciale di Cuneo, P.I. n° 1206, l’importo di euro 6.342.457,50, derivante dalla somma tra l’importo precedentemente accantonato con la determinazione n° 89 del 27/04/2004 di euro 6.325.545,38 e l’importo di euro 16.912,12 relativo all’economia accertata, di cui all’allegato “A”, così come risulta dall’allegato “B” alla presente determinazione.

- di accantonare per l’ambito provinciale di Torino Area non Metropolitana, P.I. n° 1210, l’importo di euro 3.130.465,07, derivante dalla somma tra l’importo precedentemente accantonato con la determinazione n° 155 del 24/08/2004 di euro 2.098.223,31 e l’importo di euro 1.032.241,76 relativo all’economia accertata, di cui all’allegato “A”, così come risulta dall’allegato “B” alla presente determinazione.

L’allegato “B” rappresenta la situazione dei fondi accantonati per maggiori oneri ed imprevisti per l’ambito provinciale di Cuneo e Torino Area non Metropolitana, con riferimento all’ultimo provvedimento di aggiornamento ed alle variazioni apportate sull’allegato “A”.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 8 della L.R.51/97, dell’art. 65 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo