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Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 / 03 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 1 del 14/03/2005. Oggetto: (F76) - espropriazione aree occorrenti alla realizzazione del sovrappasso ferroviario Torino - Pinerolo/Via Scarrone. Determinazione delle indennita’ di esproprio

Il Responsabile della posizione Organizzativa

Decreta

Articolo 1

Di determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 865/71 e dell’art. 5 bis della legge 359/92, le indennità di esproprio delle aree edificabili, che in base alla perizia di stima redatta dall’ Ufficio Espropri, a firma della Responsabile Celestina Fullone, in data 8/02/05, risultano essere le seguenti:

* aree D: Euro/mq. 21,03

In ogni fase del procedimento espropriativo i soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni. In tal caso non si applica la riduzione del 40%, come previsto dal citato art. 5 bis Legge 359/92, per cui le indennita’ da corrispondere saranno le seguenti:

* aree D: Euro/mq. 35,06

A tali importi sarà operata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge 413/91 ed applicata l’IVA del 20% a favore dei soggetti che agiscono in veste di impresa, pervenendo agli importi indicati nell’allegata tabella A).

Articolo 2

Di dare atto che le suddette indennita’ sono comprensive di ogni spettanza ed indennita’ di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai proprietari espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione ne’ maggiorazioni ne’ conguagli, ne’ rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennita’ non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procedera’ con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10. Cio’ fatta salva la possibilita’ per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni, nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennita’.

Articolo 3

Di determinare, ai sensi dell’art. 16 della legge 22/10/1971 n. 865, modificato dall’art.14 della legge 28/1/1977 n. 10, le indennità di esproprio delle aree agricole, considerando i valori agricoli medi delle diverse colture in atto nelle aree in questione, comprese nella Regione Agraria n. 15, di cui il Comune di Nichelino fa parte, in base alla tabella pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 del 04/03/2004, che risultano essere i seguenti:

* seminativo: Euro/mq. 2,10

* orto irriguo: Euro/mq. 5,83

Nel caso di coltivazione biologica del fondo, non presente nella tabella di cui sopra, si ritiene di applicare a quest’ultimo valore (orto orriguo) una maggiorazione del 30% pervenendo ad un valore di Euro/mq. 7,58.

L’indennità di esproprio è ottenuta moltiplicando i valori agricoli di cui sopra per le superfici espropriate.

Qualora i soggetti espropriandi convengano la cessione volontaria, ai sensi del 1° comma dell’art. 12 Legge 22/10/1971 n. 865, l’indennita’ verra’ maggiorata del 50%, pervenendo agli importi indicati nell’allegata tabella B).

Nel caso in cui l’area sia coltivata dal fittavolo coltivatore diretto, allo stesso verra’ corrisposta l’indennita’ aggiuntiva, di cui all’art. 17 Legge 865/71, modificato dall’art. 14 Legge 10/77, pari all’indennita’ corrisposta al proprietario, senza l’eventuale maggiorazione del 50%

Mentre, nel caso in cui l’area sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, ai sensi del 1^ comma dell’art. 12 Legge 865/71, il prezzo di cessione volontaria e’ determinato in misura tripla rispetto all’indennita’.

Articolo 4

Il presente decreto sara’ notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 5

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennita’ determinate.

Articolo 6

Estratto del presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

Articolo 7

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 14 marzo 2005.

Il Capo Servizio Progr.Urbanistica/ P.0.
Nicola Balice