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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 108-15112

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Criteri e priorita’ degli interventi. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2005. Accantonamento della somma di euro 600.000,00 sul capitolo 11175 del bilancio regionale 2005

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l’assunzione di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato regionale del lavoro mediante l’erogazione di contributi ad imprese ed Enti pubblici economici;

considerato che, ai sensi dell’art. 18 della citata legge, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli artt. 11, 13, 14, 15 e 17;

premesso che, nel senso richiamato al punto precedente, la Giunta regionale, nel corso degli anni precedenti, ha provveduto, in un primo momento, alla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi, con una serie di atti amministrativi ad hoc, tra i quali, in particolare, la D.G.R. n. 74-29880 del 10.04.2000, che valuta inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui prevede il sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti disabili in conseguenza de:

- l’entrata in vigore della l. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 (“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,

- il fatto che la L.R. 28/93 Titolo III e successive modificazioni, per quanto attiene all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d’obbligo previste dalla citata l. 482/68,

- il fatto che l’art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l’Impiego, l’assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all’assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d’obbligo imposta dalla legge;

considerato, comunque, che la Regione Piemonte, in attuazione della citata l. 68/99, è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la D.G.R. n. 43-7920 del 02.12.2002 “Affidamento all’Agenzia Piemonte Lavoro del supporto alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro in ordine a gestione, monitoraggio e controllo della L.R. 28/93 Titolo III”;

vista la D.G.R. n. 54-12082 del 23.03.2004 di approvazione delle linee generali di indirizzo per la gestione degli interventi;

considerato opportuno, sulla base degli esiti positivi della gestione realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro nel corso del 2004, confermare il contenuto della deliberazione citata al punto precedente;

considerato opportuno utilizzare l’indicatore di gravità della situazione occupazionale nei diversi bacini di lavoro del Piemonte dell’anno 2003, in quanto costituisce il dato più recente a disposizione, allegato alla deliberazione sopra citata;

atteso che, per la gestione del Titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni, è opportuno accantonare euro 600.000,00 sul cap. 11175/2005;

considerato che, per la gestione dell’iniziativa in parola, si provvederà, con successivo atto, all’accantonamento di fondi ulteriori sui capitoli 11175/2005 e 11176/2005, nel momento in cui gli stessi saranno disponibili;

considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui al Titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale ex art. 17, è necessario fissare una quota di euro 50.000,00 sul cap. 11175/2005;

visto l’art. 3 L.R. 51/97;

visto l’art. 12 l. 241/90;

visto l’art. 4 L.R. 27/94;

vista la L.R. 7/2001;

vista le LL.RR. 2/2005 e 3/2005;

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di confermare le linee di indirizzo per la gestione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 54-12082 del 23.03.2004 con relativo allegato;

di stabilire i seguenti termini perentori per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2005:

- primo periodo: 1 aprile 2005 - 31 maggio 2005

- secondo periodo: 1 luglio 2005 - 30 settembre 2005;

di accantonare euro 600.000,00 sul cap. 11175/2005 (A. 100664), di cui euro 50.000,00 riservati alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 17 L.R. 28/93;

di assegnare la somma di euro 600.000,00 alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro da trasferire all’Agenzia Piemonte Lavoro al fine di provvedere alle erogazioni degli importi risultanti dalle relative istanze di contributo per l’assunzione di soggetti deboli del mercato del lavoro;

di rimandare a successivo provvedimento l’accantonamento di somme ulteriori, tese a sostenere l’iniziativa in parola, al momento della disponibilità delle stesse sul bilancio regionale 2005, sia con riferimento al cap. 11175/2005, sia al cap. 11176/2005.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)