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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 96-14811

Art. 20 l.r. 70/96. D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 concernente i criteri in ordine alla istituzione e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Modifiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di sostituire l’art. 38, comma 2 dell’allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l. reg. 4 settembre 1996, n. 70), come segue:

“2. I consorzi già costituiti per l’istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie esistenti, la loro composizione formata dagli originali consortisti e dai loro aventi causa, nonché i relativi statuti mantengono la loro validità.

Ogni consortista può esercitare il diritto di recesso dal consorzio nei limiti e con le modalità indicate dallo statuto.

Il recesso dall’azienda si esercita mediante comunicazione scritta contenente i dati catastali, la superficie corrispondente, la planimetria in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e delle particelle interessate, da inviarsi un anno prima della scadenza della concessione, tramite raccomandata al Presidente del consorzio e al direttore-concessionario dell’azienda.

Gli effetti del recesso dall’azienda decorrono a partire dalla scadenza della concessione."

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)