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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 52-15056

Art. 52 lettera a), della L.R. 9 agosto 1999, n. 21 - Disposizioni operative concernenti i programmi 2002 e 2003 di finanziamento opere irrigue infrastrutturali

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Vista la Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 21;

vista la D.G.R. n. 30-7005 del 2 settembre 2002 con la quale sono stati aperti i termini di ricezione delle domande di finanziamento sul “Programma 2002" per la realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 52 lettera a) della L.R. 21/99 a favore dei costituendi consorzi di irrigazione previsti dagli artt. 45 e 51 della stessa legge regionale;

vista la D.G.R. n. 68-7524 del 28 ottobre 2002 con la quale si fissano le procedure per l’impegno dei fondi a favore dei costituendi consorzi di irrigazione;

vista la D.G.R. n. 38-10620 del 6 ottobre 2003 che definisce il “Programma 2003" degli investimenti irrigui infrastrutturali, finanziato ai sensi dell’art. 52 lettera a) della L.R. 21/99, a favore dei consorzi di secondo grado gestori dei comprensori irrigui previsti dagli artt. 45 e 51 della L.R. 21/99;

vista la D.G.R. n. 20-14544 del 10 gennaio 2005 con la quale si approvano, con le procedure di urgenza previste dall’art. 40 dello Statuto della Regione Piemonte, gli atti costitutivi e gli statuti dei succitati consorzi di secondo grado;

vista la D.C.R. n. 413-5588 del 16 febbraio 2005 con la quale il Consiglio regionale ha ratificato la suddetta D.G.R. n. 20-14544, sancendo quindi la definitiva costituzione dei consorzi irrigui di secondo grado gestori dei rispettivi comprensori irrigui così come previsto dagli artt. 45 e 51 della L.R. 21/99;

considerato che la spesa massima ammissibile per ogni consorzio di secondo grado è calcolata in funzione della superficie irrigabile consortile comprensoriale;

considerato che per ottimizzare il riordino irriguo ed ottenere la massima efficacia delle infrastrutture di prossima realizzazione è opportuno consorziare la più ampia superficie irrigabile piemontese e quindi si rende necessario favorire ulteriori adesioni di organismi irrigui elementari ai consorzi irrigui di secondo grado;

ritenuto quindi opportuno fissare la data del 10 aprile 2005 quale termine ultimo al quale fare riferimento per il calcolo delle superfici irrigabili raggiunte dai consorzi irrigui di secondo grado e per la conseguente definizione della spesa massima ammissibile relativa ai programmi irrigui consortili 2002 e 2003;

considerato inoltre che il termine di “superficie irrigabile consortile comprensoriale” non è stato in alcuni casi correttamente interpretato, è opportuno darne di seguito specifica definizione: “la superficie irrigabile consortile comprensoriale è la superficie sottesa agli impianti di irrigazione collettiva, iscritta al catasto delle utenze dell’organismo elementare aderente al consorzio irriguo di secondo grado ed ordinariamente irrigata in presenza di coltivazione idroesigente”;

infine considerata la necessità di dare avvio alla realizzazione di opere irrigue infrastrutturali, non più procrastinabili, in tutti i comprensori irrigui istituiti ai sensi dell’art. 44 della L.R. 21/99 e gestiti dai consorzi di secondo grado, al fine di facilitare l’esecuzione delle opere più urgenti, considerato inoltre che la maggior parte di tali lavori possono essere eseguiti solo nei periodi di asciutta dei canali (periodo invernale), relativamente al solo programma di finanziamento 2002 si deroga a quanto disposto dalla D.G.R. n. 44-10683 del 13 ottobre 2003 in materia di anticipazioni ed acconti, disponendo che a progetto approvato dal competente Settore regionale e dopo l’inizio lavori possa essere concesso al consorzio irriguo di secondo grado un anticipo fino al 75% del contributo ad esso spettante;

la Giunta regionale unanime;

delibera

per le motivazioni espresse in premessa

* di fissare la data del 10 aprile 2005 quale termine ultimo al quale fare riferimento per il calcolo delle superfici irrigabili raggiunte dai consorzi irrigui di secondo grado e per la conseguente definizione della spesa massima ammissibile relativa ai programmi irrigui consortili 2002 e 2003;

* di stabilire che con il termine di superficie irrigabile consortile comprensoriale debba intendersi la superficie sottesa agli impianti di irrigazione collettiva, iscritta al catasto delle utenze dell’organismo elementare aderente al consorzio irriguo di secondo grado ed ordinariamente irrigata in presenza di coltivazione idroesigente;

* di derogare, relativamente al solo programma di finanziamento 2002, a quanto già disposto dalla D.G.R. n. 44-10683 del 13 ottobre 2003 in materia di anticipazioni ed acconti, disponendo che a progetto approvato dal competente Settore regionale e dopo l’inizio lavori possa essere concesso al consorzio irriguo di secondo grado un anticipo fino al 75% del contributo ad esso spettante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)