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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 50-15054

Reg. CE n. 1493/99 art. 4, par. 4 e D.M. 27 luglio 2000 art. 4, par. 6, lett. b). Limitazione del trasferimento dei diritti di reimpianto in ambito regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

In attuazione della deroga prevista dall’art. 4, par. 4 del Regolamento CE n. 1493/99, ai sensi dell’art. 4, par. 6, lett. b), del D.M. 27 luglio 2000, l’utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel territorio della Regione Piemonte è limitato all’ambito territoriale regionale.

Sono fatti salvi i trasferimenti già formalizzati e risultanti da atto scritto e registrato ai termini di legge, alla data di pubblicazione della presente delibera.

Sono fatte salve altresì le istanze intese ad ottenere il trasferimento di diritti di reimpianto di vigneti presentate e formalmente presentate alle competenti Amministrazioni regionali e province autonome alla data di pubblicazione della presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)