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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2005, n. 49-15053

Legge 388/2000 art. 129 - Reg. CE 1257/99 misura U. Interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Rinnovo del piano d’intervento per il 2005 e aggiornamento delle Linee generali per la Misura U intervento 3

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Vengono rinnovati per il 2005 i Programmi di intervento previsti in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Reg. (CE) n. 1257/99 - Misura U - Intervento 3 “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori” e della Legge 388/2000 art. 129.

2. Le linee Generali per l’applicazione della Misura U intervento 3), approvate mediante la DGR n. 49-11765 del 16 febbraio 2004, sono sostituite dall’Allegato 1 che fa parte integrante della presente Deliberazione.

3. Le Province emaneranno i relativi bandi per la Misura U intervento 3) secondo le linee generali di cui al punto precedente e per la Legge 388/2000 in base al Piano d’attuazione già approvato con la DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i., tenendo conto degli adeguamenti tecnici che verranno adottati dalla Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura.

4. Le richieste di aiuto ritenute ammissibili ai sensi della Misura U saranno finanziate nel seguente modo:

a) Le prime domande di aiuto di ogni graduatoria a livello provinciale mediante le economie che le Amministrazioni Provinciali saranno in grado di accertare alla chiusura dei bandi, relativamente alle domande presentate nelle campagne precedenti e finanziate attraverso gli Aiuti di Stato aggiuntivi del PSR 2000-2006 con i precedenti impegni:

- n. 859, cap. 21088/02, D.D. n. 57 del 15/04/2002 della Direzione 11.01

- n. 4069, cap. 22902/03, D.D. n. 256 del 3/09/2003 della Direzione 11.01

- n. 4141, cap 22902/04, D.D. n. 242 del 2/09/2004 della Direzione 11.01

- n. 8016, cap. 22902/04, D.D. n. 387 del 16/12/2004 della Direzione 11.01

b) Per le rimanenti domande si farà ricorso all’assegnazione disposta per la misura U nell’allegato A alle Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-14966 del 7/03/2005 con oggetto “Regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA: Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte - Indirizzi operativi per l’esercizio finanziario 2005 e tabella finanziaria indicativa di utilizzazione dell’overbooking 2006".

c) Ai sensi del punto 3 della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 36-14966 del 7/03/2005 gli elenchi di pagamento dovranno essere inoltrati alla Regione, improrogabilmente, entro il 30 giugno 2006.

5. Per consentire l’assegnazione delle risorse necessarie le amministrazioni provinciali dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi richiesti ai sensi dei predetti regimi d’intervento entro il 15 maggio 2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE - MISURA “U - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI DI PREVENZIONE”

Intervento 3) Sostegno finanziario di conduttori e produttori;

LINEE GENERALI

1 - CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

1.1 - BENEFICIARI

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 81-12795 del 14/06/2004 possono accedere ai contributi previsti dalle presenti linee generali coloro che hanno segnalato la presenza di piante con sintomi riferibili a Flavescenza dorata presentando, nei termini previsti, i moduli approvati con Determinazione del Settore Fitosanitario Regionale n. 122 del 17/06/2004.

Possono inoltre accedervi:

- coloro che hanno già beneficiato dei contributi per il solo estirpo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata, concessi ai sensi (della Deliberazioni della Giunta Regionale n. 59-2188 del 5/2/2001 o n. 43-5135 del 21/1/2002 o n. 5-8215 del 20/1/2003 o n. 30-8649 del 10/3/2003 e n. 49-11765 del 16/02/2004) oppure del Reg. CE n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura U intervento 3) i quali intendano procedere al reimpianto degli stessi vigneti;

- coloro che hanno presentato:

- i moduli approvati dalla D.D. n. 70 del 3/7/2001 nei termini previsti dalla D.G.R. n. 24-3383 del 2/7/2001;

- la domanda di contributo prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verrà riesaminata alle condizioni e secondo i criteri della presente misura), ovvero

- la “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, ovvero

- la modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata prevista dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99.

I beneficiari dovranno inoltre essere compresi in una delle seguenti tipologie:

1. Conduttori a qualunque titolo di vigneti colpiti da Flavescenza dorata e situati nelle aree viticole individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, mediante la Determinazione n. 11 del 27/2/2004 e successive integrazioni che verranno effettuate in relazione all’evoluzione della malattia sul territorio, come aree di presenza della malattia.

2. Cantine sociali o cooperative di conduzione con impegno di conferimento totale a una cantina sociale che conducono terreni di soci che hanno estirpato causa Flavescenza dorata e che rinunciano a livello di ditta individuale alla ricostituzione del proprio vigneto a favore della cooperativa.

3. Amministrazioni comunali limitatamente all’estirpo dei vigneti abbandonati situati nelle aree indicate al paragrafo precedente.

Per vigneti abbandonati si intendono le superfici vitate per le quali:

- non sia individuabile il conduttore;

- sia identificabile il sesto di impianto e la presenza di viti o di ceppi diffuse, per almeno il 50% della superficie totale dell’unità vitata oggetto della richiesta;

- risulti l’iscrizione all’anagrafe vitivinicola regionale ai sensi della L.R. 39/80.

I beneficiari inoltre devono:

1. possedere vigneti compresi nelle zone individuate ai sensi della presente misura ovvero, per le Amministrazioni comunali che ricadono nelle suddette zone, individuare nel territorio di propria competenza vigneti abbandonati;

2. impegnarsi a realizzare l’attività di profilassi stabilita dal Decreto di lotta obbligatoria 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” nonché dalla Determinazione del Servizio Fitosanitario Regionale n. 98 del 25/07/2000;

3. impegnarsi a seguire le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

solo per l’intervento 3.a

4. impegnarsi a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso;

5. impegnarsi a non reimpiantare utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni;

solo per l’intervento 3.b

6. nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di territori di una o più DOC o DOCG individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ovvero alla riserva regionale secondo le modalità definite in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99.

1.2 - CARATTERISTICHE DEI VIGNETI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento i vigneti situati nei comuni individuati dalla Determinazione del Settore Fitosanitario n. 11 del 27/2/2004 come zone focolaio o zone di insediamento. Lo stesso Settore Fitosanitario potrà con successivi provvedimenti aggiornare l’elenco dei comuni riportati nelle predette Determinazioni.

Tali vigneti dovranno inoltre presentare una percentuale di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 30%.

Nel caso di vigneti ricadenti in zone di produzione V.Q.P.R.D. il reimpanto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Nell’ambito dell’azienda o della cantina sociale o cooperativa di conduzione è possibile il cambio di appezzamento e/o varietà quando queste operazioni siano necessarie per meglio combattere la malattia in questione.

Gli interventi relativi a questa misura non possono comportare alcun aumento del potenziale di produzione viticolo.

Non è quindi consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile del V.Q.P.R.D. di partenza.

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE n. 1493/99.

Gli estirpi dovranno essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2005 ed il beneficiario dovrà inviare tempestivamente la notifica dell’estirpo all’Amministrazione provinciale competente.

Qualora non venga rispettata tale scadenza decadrà la domanda di contributo e non sarà possibile accedere al contributo nelle tranches successive per il vigneto oggetto della stessa domanda. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno soggetti a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”.

Le operazioni di reimpianto del vigneto dovranno avvenire entro il 31 maggio 2006.

Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisti effettuati prima della presentazione domanda di contributo ai sensi della presente misura o di una delle seguenti istanze:

- pre-domanda approvata con le Determinazione del Settore Fitosanitario Regionale n. 70 del 3/7/2001, n. 68 del 6 giugno 2002, n. 97 del 3/7/2003 o n. 122 del 17/06/2004;

- domanda di contributo prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-28146 del 21/10/99 (che verrà riesaminata alle condizioni e secondo i criteri della presente misura);

- “Notifica intenzione estirpo causa Flavescenza” presentata ai sensi della Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000;

2 - PROCEDURA

2.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare (o inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento) domanda alla Provincia competente entro la scadenza fissata dalla Provincia stessa utilizzando la procedura informatica e la modulistica predisposte dalla Regione.

La domanda di aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

Qualora i vigneti per i quali viene fatta richiesta di contributi interessino più ambiti provinciali, il soggetto richiedente dovrà presentare un’unica domanda, relativa all’intervento complessivo, alla Provincia in cui ricade la sede dell’azienda.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1 - i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2004 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e dalla D.D. n. 122 del 17/06/2004;

ovvero

- i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2003 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 66-9776 del 26/6/2003 e dalla D.D. n. 97 del 3/7/2003;

ovvero

- i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30-6179 del 27 maggio 2002 e dalla D.D. n. 68 del 6giugno 2002;

ovvero

- i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 2/7/2001 e dalla D.D. n. 70 del 3/7/2001;

ovvero

- i verbali di accertamento di estirpi effettuati direttamente dal Settore Fitosanitario Regionale;

2 - la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo, per i quali viene presentata domanda di contributo;

3 - la fotocopia autenticata della documentazione comprovante il titolo di conduttore o di proprietario del vigneto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere la documentazione ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza.

Nel caso in cui la segnalazione non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida per accedere agli aiuti previsti dalla misura U secondo la percentuale di piante infette in essa indicata.

2.2 - ISTRUTTORIA

Graduatoria

Le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole domande, sulla base dei seguenti criteri:

a. - Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 80 % punti 50

Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 60 % e fino al 80% punti 45

Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 40 % e fino al 60% punti 40

Unità vitata con % di piante colpite da Flavescenza dorata superiore al 30 % e fino al 40% punti 35

b. - Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni punti 15

Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni punti10

c. - Unità vitata in zona di insediamento della malattia 7

d. - Beneficiario al di sotto dei 40 anni punti 5

e. - Beneficiario coltivatore diretto (titolare del CD4) punti 4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalle DD.DD. n. 122 del 17/06/2004 o n. 97 del 3/7/2003 o n. 68 del 6 giugno 2002 o n. 70 del 03/07/2001. Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata la percentuale di piante infette in essa indicata. Per gli estirpi già effettuati in annate precedenti si potrà fare riferimento ai dati riportati sui modelli presentati ai sensi della nota della Direzione 12 Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20/9/2000 o da eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo.

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Le Province potranno effettuare accertamenti diretti in azienda a campione.


Altre condizioni

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fatture debitamente quietanzate.

E’ ammesso il pagamento senza fattura, sulla base dei massimali sopra indicati, solo per gli interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

Tuttavia la somma delle fatture quietanzate dovrà essere almeno pari alla quota coperta dal cofinanziamento comunitario (fondi FEAOG) che nel caso della misura U, per la parte cofinanziata, rappresenta il 17% della spesa ammessa. Tale condizione permane anche nel caso si utilizzino gli aiuti di stato aggiuntivi in quanto, questi ultimi, sono concedibili per le stesse misure ed alle stesse condizioni previste dal Piano.

Le opere realizzate con l’impiego di manodopera o mezzi aziendali verranno descritte in maniera sintetica in apposita relazione da allegare alla richiesta di saldo.

Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

Queste saranno ammesse a finanziamento, secondo l’ordine derivante dalla graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi assegnati alla Provincia.

2.3 - ANTICIPI

Considerando che buona parte delle domande saranno finanziate facendo ricorso alle risorse aggiuntive in overbooking, che si renderanno disponibili nel 2006 solo alla chiusura del periodo di programmazione, non sarà possibile concedere anticipi o acconti su stati di avanzamento lavori.

2.4 - SALDI

Ad interventi ultimati i beneficiari dovranno inoltrare richiesta di saldo alla Provincia la quale, concludendo l’istruttoria, provvederà a determinare il contributo definitivo e stilerà l’elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

2.5- COPERTURA FINANZIARIA ED ELENCHI LIQUIDAZIONE

Le domande presentate e ritenute ammissibili saranno finanziate nel modo seguente:

* Le prime domande di aiuto di ogni graduatoria a livello provinciale mediante le economie che le Amministrazioni Provinciali saranno in grado di accertare alla chiusura dei bandi, relativamente alle domande presentate nelle campagne precedenti e finanziate attraverso gli Aiuti di Stato aggiuntivi del PSR 2000-2006;

Gli elenchi di pagamento relativi a domande finanziate attraverso gli Aiuti di Stato Aggiuntivi dovranno pervenire alla Regione entro il 30/09/2006.

* Per le rimanenti domande si farà ricorso alle risorse aggiuntive in overbooking che si renderanno disponibili nel 2006 alla chiusura del periodo di programmazione, derivanti da minori utilizzazioni di risorse fatte da altre Regioni italiane o da altri Stati europei.

Gli elenchi di pagamento a valere sulle risorse aggiuntive in overbooking dovranno essere inoltrati alla Regione, improrogabilmente, entro il 30 giugno 2006, secondo quanto specificato dalla DGR n. 36-14966 del 7/03/2005 (Regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA: Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte - Indirizzi operati per l’esercizio finanziario 2005 e tabella finanziaria indicativa di utilizzazione dell’overbooking 2006).

Nel caso in cui le risorse aggiuntive in overbooking non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande approvate ai sensi della presente deliberazione, potranno essere poste a carico del successivo periodo di programmazione 2007-2013.