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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 12

Codice 32.1
D.D. 16 marzo 2005, n. 34

L.R. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa ” - Anno scolastico 2004/2005. Bando di cui alla determinazione n. 204 del 28.7.2004 e s.m.i.. - Risultanze istruttorie domande totalmente o parzialmente non ammesse a contributo

Visti la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 11/R del 1 agosto 2003;

Visto il bando ‘Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2004/2005 “approvato, in attuazione dell’articolo 7 del citato regolamento con determinazione n. 204 del 28.7.2004 e rettificato con determinazione n. 223 del 22 settembre 2004;

Considerato che il bando precitato prevede la pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo regionale sul sito della Regione Piemonte e la comunicazione scritta individuale ai richiedenti inclusi in tale elenco;

Ritenuto, ai fini della massima trasparenza amministrativa dell’attività istruttoria, di dare comunicazione scritta individuale anche ai richiedenti con domande e/o allegati di attestazione non ammesse al contributo regionale indicandone i motivi;

Considerato che sono pervenute complessivamente n. 17002 domande con allegate 19.884 schede di attestazione per ogni figlio/studente per cui è stato richiesto il contributo regionale;

Rilevato che 192 domande sono risultate doppie una tripla ed una è stata inviata quattro volte e che pertanto le istanze effettive, scorporate quelle inviate più volte, risultano essere 16.807;

Vista la determinazione dirigenziale n. 32 del 15/03/2005 con la quale è stata approvata la graduatoria, sotto forma di elenco, delle n. 13.995 domande ammesse a contributo;

Considerato che, sulla base della normativa regionale e del bando precitati, risultano motivi di irricevibilità e di inammissibilità delle domande riconducibili alle tipologie seguenti:

- spedizione oltre il termine perentorio del 2 novembre 2004

- mancanza della firma del richiedente

- soggetto non titolato a richiedere il contributo o a fruire del beneficio ai sensi della normativa e del bando regionali

- non residenza nella Regione Piemonte

- mancanza dell’indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- mancanza dell’allegato di attestazione delle spese sostenute

- mancanza dell’indicazione delle spese ammissibili

- scuola frequentata non rientrante tra quelle ammesse o non identificabile ai sensi della normativa e del bando regionali

- mancanza del timbro e della firma della scuola frequentata

- spese scolastiche indicate nella richiesta, anche a seguito di riscontro con le scuole, non ammissibili ai sensi della normativa e del bando regionali

- mancanza della fotocopia di un documento d’identità del richiedente

- indicatore della situazione reddituale superiore a euro 30.400,00

- percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull’indicatore della situazione reddituale non superiore al 2 per cento per i richiedenti con indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00

- contributo erogabile per nucleo familiare inferiore a euro 25,00 ai sensi della normativa e del bando regionali;

Ciò premesso, esperita l’istruttoria, scorporate dall’elenco le 195 domande inviate più volte e le 13.995 domande giudicate ammissibili, sono risultate n. 2812 domande irricevibili o totalmente inammissibili al contributo regionale per i motivi indicati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione, e n. 65 domande contenenti più allegati, che sono state giudicate parzialmente inammissibili al contributo regionale, per i motivi indicati nell’Allegato 2 che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze totalmente non ammesse a contributo e di quelle parzialmente non ammesse

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

Visti l’articolo 6 della legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. n. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”;

determina

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, contenenti l’elenco delle domande irricevibili o totalmente non ammesse al contributo regionale (allegato 1) e l’elenco delle domande parzialmente non ammesse al contributo regionale (allegato 2), per i motivi indicati nei medesimi allegati e rinviando, per quanto concerne le istanze accoglibili contenute nelle domande parzialmente ammesse, agli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. 32 del 15/03/2005.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato (fare riferimento al file PDF)