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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Codice 16.4
D.D. 12 gennaio 2005, n. 4

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento della cava in localita’ Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) esercita dalla Societa’ Zucca & Pasta S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società Zucca & Pasta S.p.A. (omissis), con sede legale in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 19, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004, alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Cascina Lanca, sino al 17 febbraio 2008, limitatamente al triennio ricompreso nel primo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale relativi alla cava in località Cascina Lanca, devono essere attuati anche i lavori di riqualificazione ambientale previsti nel primo quinquennio, dal “Progetto definitivo di sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attività estrattiva sotto falda - Ambito 11 del Piano di Area”.

3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 66-13848 del 2 novembre 2004 ai sensi della l.r. 40/1998, e suoi allegati, con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intero progetto, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 4.740.000,00 (quattro milioni settecento quaranta mila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di La Loggia (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. In corso d’opera, a seguito di richiesta della Società Zucca & Pasta S.p.A. e previo accertamento di lavori già eseguiti ed ultimati potrà essere liberata quota parte della suddetta fideiussione. La fideiussione di cui sopra è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 13 del 17 febbraio 2003. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto deve essere stipulata la convenzione tra l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, la Società Zucca & Pasta S.p.A. e la S.M.A.T. S.p.A., secondo il testo già allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 66-13848 del 2 novembre 2004.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipulazione della Convenzione di cui al punto 5 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione sarà inviata al Comune di La Loggia (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e per conoscenza alla Società S.M.A.T. S.p.A.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto